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Costituisce requisito di validità della clausola compromissoria il fatto che gli arbitri vengano nominati con il concorso della volontà dei contraenti e che non siano espressione della volontà di una soltanto delle parti, in quanto il concorso di entrambe le parti nella nomina degli arbitri soddisfa un insopprimibile valore di garanzia dell’imparzialità di chi è chiamato a risolvere una controversia, valore che prescinde dalla natura rituale o irrituale dell’arbitrato.
Nell’ipotesi di arbitrato libero, date le affinità con la fattispecie dell’arbitrato rituale, qualora la parte intimata non proceda alla nomina del proprio arbitro nel termine stabilito dall’art. 810 c.p.c., l’altra parte deve esperire lo specifico previsto dal comma 2 della citata norma, in quanto la mancata norma non rende inoperante il compromesso, che resta efficace anche come fatto preclusivo della proponibilità della vertenza in sede contenziosa.
L’arbitro, così come il giudice ordinario, è giudice della propria competenza, sia che contesti l’esistenza stessa o la efficacia giuridica del compromesso o la legittimità della nomina dell’arbitro, sia che si contesti che la controversia insorta sia compresa nei limiti del negozio compromissorio.
Gli arbitri irrituali, per effetto della natura del loro incarico, devono eseguire l’incarico con l’ordinaria diligenza richiesta dall’art. 1710 c.c., la quale diligenza deve essere usata sia nella scelta che nel controllo dell’attività da esso svolta.
Un aspetto molto utile sul quale è opportuno soffermarsi in questa sede è quello relativo alla terzietà dell’arbitro.
Premesso che l’arbitrato libero trae la sua essenza dalla volontà contrattuale liberamente espressa dalle parti, non si pone il problema del requisito dell’imparzialità dell’arbitro, requisito di ordine pubblico proprio dell’ arbitrato rituale.
Nell’arbitrato irrituale l’assenza di terzietà dell’arbitro deve essere necessariamente dedotta e proposta attraverso l’azione di revoca del mandato prevista dall’art. 1726 c.c.