HOME > L'arbitrato irrituale e la sua impugnazione > L’istruttoria
La fase dell’arbitrato libero denominata impropriamente istruttoria consiste nel complesso di attività cognitive per mezzo delle quali l’arbitro o il collegio arbitrale raccoglie gli elementi necessari per giungere alla decisione.
Le parti, in sede di clausola compromissoria o, più frequentemente, nel compromesso fissano i termini della procedura che intendono venga seguita, con libertà nell’autonomia negoziale e, senza limitazioni, che non attengano a norme generali inderogabili.
Sulla base del dettato Costituzionale (art. 24 Costituzione) e di quello codicistico (art. 1366 e 1367 c.c.), nell’arbitrato rituale è fissato l’obbligo del rispetto del principio del contraddittorio, obbligo che alcuni ritengono applicabile anche all’arbitrato libero, o quanto meno ai momenti essenziali in cui si esplica il diritto di difesa, mentre altri escludono tale obbligo o ne ritengono dispensati gli arbitri; deve perciò assicurarsi anche nell’arbitrato libero, alle parti, la possibilità di conoscere le rispettive ragioni e difendersi e, se la natura della controversia comporta l’assunzione di prove, le parti devono poter partecipare all’istruttoria e conoscerne i risultati.