HOME > L'arbitrato irrituale e la sua impugnazione > Il lodo
La volontà del Collegio arbitrale libero, in difetto di contraria previsione contrattuale, può validamente formarsi attraverso la maggioranza dei suoi componenti.
La motivazione della sentenza arbitrale non è necessaria dato che l’arbitro, in questa sede, non svolge attività giurisdizionale ed inoltre la transazione per sua natura non richiede specificazioni, a meno che, non sia stato imposto tale obbligo dalle parti; ciò si giustifica con l’inopportunità o l’impossibilità di enunciazione o accertamenti particolari sulla res dubia, di fronte al vantaggio di consentire un risultato globalmente rispondente ai contrapposti interessi delle parti.
La finalità della motivazione è soltanto quella di rendere palesi le ragioni che hanno determinato la decisione, finalità questa che, nel lodo arbitrale, può essere raggiunta anche con motivazione stringata.
Per quanto riguarda la forma e la sottoscrizione del lodo irrituale, esistono poche pronunce giurisprudenziali, mentre abbondano quelle relative all’arbitrato rituale, che è assoggettato dalla legge specifica ad una struttura molto più restrittiva e si deve supporre che le decisioni sull’oggetto riferite all’arbitrato rituale siano, quando liberatorie, applicabili anche a quello libero.
Nell’arbitrato libero la forma del lodo è libera, nel senso che non è vincolata alle norme del codice di procedura civile che regolano l’istituto dell’arbitrato rituale.
Il difetto di sottoscrizione del lodo, al pari della mancanza dell’esposizione dei motivi o del dispositivo o del luogo di deliberazione, integra una causa di nullità del lodo, sanabile se non tempestivamente fatta valere, nelle forme prescritte per l’impugnazione davanti alla Corte d’appello e soggetta al principio della conversione in motivi di impugnazione per nullità.
A proposito di sottoscrizione non vale a trasformare l’arbitrato da irrituale in rituale il fatto che il lodo sia stato sottoscritto non solo dal terzo arbitro, nominato dai tecnici delle parti, come richiesto dalla clausola compromissoria, ma anche dai detti tecnici, atteso che la loro sottoscrizione non può rilevare al fine di stabilire la natura dell’arbitrato, essendo questa ricollegabile soltanto alla volontà delle parti, alle quali solo compete di stabilire se affidare agli arbitri una funzione sostitutiva, di quella propria del giudice, ovvero conferire loro un mandato a definire la controversia sul piano negoziale, con una decisione riconducibile alla volontà dei mandanti.
L’arbitrato libero non postula necessariamente che la composizione della lite abbia natura transattiva con reciproche concessioni, atteso che l’intento delle parti può essere quello di eliminare l’incertezza in ordine alle contestazioni fra loro insorte, attribuendo agli arbitri il compito di determinare l’esistenza o l’inesistenza, il contenuto o i limiti di un determinato rapporto giuridico, mediante un negozio di accertamento riconducibile ai mandanti e vincolante per i medesimi.
Per quanto concerne l’indivisibilità del lodo si è discusso, in più occasioni, sulla possibilità o meno riconosciuta agli arbitri liberi di emettere lodi parziali: ciò può accadere sotto due forme. In una prima ipotesi il lodo parziale precede quello definitivo, che comprende la pronuncia su tutti gli argomenti sottoposti ad arbitrato, mentre una seconda ipotesi riguarda il lodo unico, che omette di disporre di alcuni punti del contendere.
In materia di arbitrato libero non vige, in buona sostanza, la regola della inscindibilità del lodo, da cui discende la facoltà di impugnare anche una sola parte di esso, senza che ciò importi acquiescenza della parte restante, in quanto il principio dell’acquiescenza appartiene all’ambito processuale e non può essere esteso a quello contrattuale. Spetterà al giudice adito accertare il grado di connessione che lega la parte impugnata a quella rimanente, estendendo l’indagine alla volontà delle parti, ai sensi dell’art. 1419 c.c.
In tema di pubblicazione del lodo, la decisione di arbitri liberi deve essere portata a conoscenza delle parti in qualsiasi modo, dovendosi riconoscere ad essa carattere recettizio, stante la sua natura negoziale.
Non costituisce però motivo di nullità del lodo l’avere gli arbitri fatto conoscere alle parti il contenuto della decisione che stanno per assumere anche prima di averla formalizzata con la scrittura.
Le parti possono chiedere agli arbitri e agli arbitratori di attenersi, nello svolgimento del mandato, solo alle norme del rito ( tipico dell’arbitrato rituale), all’equità (tipico dell’arbitrato libero) o ad entrambi. In mancanza di prescrizioni a riguardo, gli arbitri sono liberi di operare in base all’uno o all’altro o ad entrambi.
D’altra parte non contraddice alla natura dell’arbitrato libero la circostanza che gli arbitri debbano risolvere la controversia secondo diritto; non solo, ma è ciò che devono fare nel caro in cui da una delle parti sia avanzata l’eccezione di cosa giudicata, ossia che già esista una sentenza definiva, anche se siano stati chiamati a definire il merito della vertenza secondo equità.
L’equità consiste nel potere di deviare e deflettere dal rigore del summus ius, in relazione a particolari elementi, circostanze e situazioni non considerate e non influenti secondo il rito.
Riveste particolare interesse il rapporto tra l’arbitrato libero e il terzo, legato alla posizione che il terzo assume nella vicenda.
Il ricorso per la nomina dell’arbitro, proposto dal terzo, in adesione al ricorso presentato dalla parte che sottoscritto la clausola compromissoria, assume la funzione di compromesso, con effetto vincolante su tutte le parti della clausola stessa, ivi compreso l’effetto vincolante in ordine alla pattuita inappellabilità del lodo.
Il terzo, estraneo al compromesso e che per effetto dell’accordo raggiunto dalle parti con esso abbia subito pregiudizio, non è legittimato ad intervenire nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo, ma deve tutelare i propri diritti con un ordinario giudizio di accertamento, in quanto la controversia tra il medesimo terzo ed uno dei contraenti rientra nella competenza del giudice ordinario.
Infine, per quel che riguarda le “Clausole Vessatorie”, la clausola compromissoria per arbitrato irrituale, con la quale le parti conferiscono agli arbitri il potere di regolare in rapporto controverso, con accertamento sostitutivo della loro volontà, non necessità di specifica approvazione scritta ex art. 1341 c. c. comma 2, difettando il carattere compromissorio o comunque derogativi della competenza dell’autorità giudiziaria.
L’efficacia della clausola compromissoria, in quanto clausola vessatoria, è subordinata alla specifica approvazione per iscritto nei soli casi in cui detta clausola sia inserita in contratti con condizioni generali predisposte da uno solo dei contraenti (1341 comma 1 c.c.) ovvero conclusi mediante sottoscrizione di moduli o formulari (art. 1342 comma 1 c.c.) non già quando la clausola sia contenuta nello statuto o nel regolamento di un organismo sociale del quale il soggetto entri a far parte.