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Si ritiene che l'arbitraggio consista nel completamento, ad opera di un arbitratore, di un rapporto giuridico in via di formazione, di una fattispecie negoziale non ancora perfezionatasi ovvero nella determinazione di uno degli elementi del negozio in formazione, che le parti non hanno voluto o potuto determinare.

Può trattarsi di un elemento non essenziale del contratto, ma essere inerente allo sviluppo successivo del rapporto in quanto il contratto è già concluso ma non completo e, senza tale completamento, non sarebbe suscettibile di esecuzione.

L'arbitratore non deve assumere decisioni su questioni controverse ma com­porre un mero conflitto di interessi.

Deve essere osservato, senza malizia, che non sembra configurabile l'ipotesi una controversia — arbitrabile — che non sottintenda un conflitto di interessi, ne il contrario di ciò.

Nell'arbitraggio è esperibile l'impugnativa per manifesta iniquità mentre nessuna differenza si ha nella valutazione dell'arbitrato per biancosegno.

Ricorre la figura dell'arbitraggio quando le parti conferiscono ad un terzo (arbitratore) l'incarico di determinare, di regola secondo equità, uno degli elementi del negozio in formazione, non ancora perfezionato per la mancanza di quel elemento, cioè l'incarico di svolgere un'attività da cui esula qualsiasi contenuto decisorio su questioni controverse.

'I'ra le definizioni assume  rilevanza quella secondo cui nell'arbitraggio le parti demandano all’arbitratore di determinare, in loro sostituzione, il contenuto di un contratto, talora in considerazione delle specifiche competenze tecniche di quello.

Come atto che concorre, comunque, alla formazione di un contratto, il mandato all' arbitratore deve rispettare i requisiti di forma imposti dalla legge per il contratto medesimo e ciò appare indubitabile.

Per esempio la commissione che ha il compito di compilare la graduatoria degli assegnatari di alloggi assume la figura dell'arbitratore .

Allorquando le parti di un rapporto giuridico conferiscono ad un terzo l'incarico di svolgere, in base alla sua specifica capacità tecnica, constatazioni e accertamenti, il cui esito esse si impegnano ad accettare, ricorre l'ipotesi della perizia contrattuale, la quale si differenzia sia dall'arbitrato rituale o irrituale con cui le parti tendono (in diversi modi) alla definizione di una controversia giuridica, sia dall'arbitraggio avente ad oggetto l'incarico di determinare uno degli elementi del negozio in via sostitutiva della volontà delle parti.

Con riguardo all'arbitrato irrituale, l'iniquità manifesta del lodo può rilevare, ai fini dell'impugnabilità del lodo per vizi della volontà contrattuale, in quanto costituisce espressione di lodo arbitrale, mentre ad essa non e applicabile la disciplina prevista dall'art. 1349 c.c., che riguarda l'arbitraggio ed e finalizzata alla tutela contro la rilevante sproporzione tra le prestazioni contrattuali contrapposte.

Solo in presenza di un arbitraggio, che ricorre quando le parti abbiano affidato al terzo arbitratore non già l'incarico di risolvere una controversia nascente da un rapporto giuridico preesistente e gia perfetto (come nell'arbitrato rituale e in quello libero), ma di determinare in un negozio giuridico in via dl perfezionamento, un elemento che le parti non hanno voluto o potuto determinare , sicchè l'arbitratore non dirime liti con poteri decisori, ma concorre con le parti nella formazione del contenuto del negozio, è possibile la impugnazione del lodo per manifesta iniquità.

La differenza tra arbitrato e arbitraggio deve essere ricercata nel contenuto del mandato conferito dalle parti al terzo (o ai terzi) perchè mentre nell'arbitrato le parti demandano agli arbitri il compito di risolvere divergenze insorte in ordine ad un rapporto precostituito in tutti i suoi elementi... mediante la formazione, sul piano negoziale, di un nuovo rapporto riconducibile esclusivamente alla volontà dei mandanti, senza l'osservanza, per la natura non contenziosa dell'incarico, delle norme contenute negli artt. 806 e ss. c.p.c. (arbitrato cosiddetto libero), nell'arbitraggio, invece, le parti demandano ad altro soggetto la determinazione, in loro vece, del contenuto di un contratto già concluso non completo, in modo che l'arbitratore, con la propria attività volitiva ed autonoma, concorre alla integrazione ed alla formazione del contenuto del negozio stesso.

Dalla decisione che precede e interessante estrarre una puntualizzazione di notevole gravità.

Trattando della definizione dell'arbitrato libero, il giudice afferma che esso si svolge senza l'osservanza, per la natura non contenziosa dell'incarico, delle norme contenute negli articoli 806 seguenti.

Altrove e stata sollevata la questione dell'assoggettamento o meno dell'arbitrato libero a tali norme, a volte con esito disastroso.

Il lodo per biancosegno è una forma di arbitrato irrituale, nella quale il compito affidato agli arbitri per la composizione della lite consiste nel determinare il contenuto sostanziale di un accordo, mediante la predisposizione di un regolamento negoziale che trascritto, su fogli preventivamente firmati in bianco dalle parti, assume il valore di una manifestazione di volontà delle stesse.

Nell'arbitrato irrituale per biancosegno, la nullità delle determinazio­ni esorbitanti dal mandato conferito agli arbitri ne travolge l'intera pronuncia, solo  se la caducazione di esse turbi l'equilibrio delle reciproche concessioni delle parti, ovvero incida su elementi essenziali del regolamento arbitrale dei ispettivi interessi.
Nell'arbitraggio è esperibile l'impugnativa per manifesta iniquità mentre nessuna differenza si ha nella valutazione dell'arbitrato per biancosegno.

La utilizzazione di fogli preventivamente firmati in bianco dalle parti è un elemento  incompatibile con la natura rituale dell'arbitrato.

Il biancosegno riempito dall'arbitro non ha caratteristiche sostanziali identiche a quelle di cui agli atti elencati dall'art. 642 c.p.c. mancando al medesimo la particolare efficacia riconosciuta dalla legge agli atti suddetti o per la loro natura o per la sacralità e le garanzie previste per la loro formazione.II cosiddetto lodo per biancosegno è sostanzialmente il risultato di un arbitrato irrituale, in quanto le parti conferiscono ad uno o più soggetti il mandato di determinare il contenuto di un accordo transattivo per la composizione di una controversia, mediante un regolamento da scrivere su fogli preventivamente sottoscritti in bianco dalle parti; tale regolamento e soggetto alle regole che disciplinano il contratto di transazione.
La perizia contrattuale è un'altra forma dell'arbitrato libero.

Si ha perizia contrattuale quando le parti deferiscono ad uno o più terzi, scelti per la loro particolare competenza tecnica il compito di formulare un apprezzamento o un giudizio tecnico, di svolgere una determinata attività tecnica di determinazione, di accertamento, di apprezzamento, di valutazione.

La caratterizzazione di questo istituto è fornita dalla natura negoziale; dell'attività svolta dal perito-arbitro e dall'efficacia vincolante della perizia arbitrale, che le parti si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro determinazione volitiva in uno con la rinuncia alla tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dal rapporto controverso, tutti elementi comuni con l'arbitrato libero.

L'eccezione con la quale si deduce l'esistenza di una clausola compro­missoria per arbitrato libero o perizia contrattuale, costituendo una eccezione di merito, diretta a far valere non l'incompetenza del giudice adito ma la rinunzia convenzionale delle parti all'intervento del giudice prima della definizione in via arbitrale della controversia, non è vincolata ai limiti temporali dell'eccezione di incompetenza, e può essere proposta per la prima volta anche in appello.

II principio attinente all'attrazione della causa di competenza arbitrale nell'altra, che è ad essa connessa, di competenza del giudice ordinario, non è applicabile nell'ipotesi di arbitrato irrituale o di perizia contrattuale, non essendo in tal caso in questione un problema di competenza, ma un problema di merito riguardante la rinuncia delle parti all’intervento del giudice della controversia.

La distinzione tra arbitrato irrituale e perizia contrattuale (come quella tra detti istituti e l'arbitrato rituale) va ricercata con riguardo al contenuto obiettivo del compromesso ed alla volontà delle parti; la relativa indagine, pertanto, trattandosi di quaestio facti e quaestio voluntatis, rientra esclusivamente nei poteri del giudice di merito, il cui apprezzamento e insindacabile in Cassazione, se motivato congruamente e immune da errori di diritto ovvero se condotto nel rispetto dei criteri di ermeneutica contrattuale e correttamente motivato.

È  elemento essenziale della perizia contrattuale, invece, il ricorso persona che sia dotata di nozioni specifiche su una determinata materia. Da ciò consegue che, mentre la determinazione dell'arbitro e dell'arbitratore libero può essere assunta, anzi ordinariamente nasce per equo apprezzamento (arbitrium boni ) ed e soggetta ad impugnativa solo per manifesta iniquità o errore di giudizio, la determinazione del perito-arbitro contrattuale è sottratta ad  ogni criterio discrezionale.
La perizia contrattuale e l'arbitrato irrituale rientrano ambedue nel genus del mandato, ma la prima è da intendersi non come una categoria a se stante rispetto all'arbitrato irrituale, ma come una sua sottospecie.

La perizia contrattuale si inserisce in una fattispecie negoziale diretta a eliminare, su basi transattive o conciliative, una controversia insorta tra le parti, mediante mandato conferito ad un terzo, cosi come avviene nell'arbitrato libero, dal quale si differenzia per il diverso oggetto del contratto, che attiene ad una questione tecnica, e non giuridica (come nell'arbitrato libero), ma non per gli effetti, dato che in entrambi i casi il contrasto è superato mediante la creazione di un nuovo assetto di interessi dipendente dal responso del terzo, che le parti si impegnano preventivamente a rispettare.

L'accertamento peritale e impugnabile soltanto per quei vizi che, a norma di legge, danno luogo a nullità o annullabilità del contratto; non deve essere redatto necessariamente con atto scritto, nel caso in cui la forma scritta sia richiesta ad probationem. Il  perito decade solamente nel caso in cui superi i termini espressamente stabiliti dal compromesso a pena di decadenza  o quando le parti che lo hanno nominato, trascorso un congruo termine, concordemente fissino un termine al suo operato e questo non venga rispettato.