HOME > L'arbitrato irrituale e la sua impugnazione > Lodo arbitrale e impugnazione
L’esperibilità delle impugnazioni del lodo sembra, infatti, configgere con lo scopo per il quale – o almeno uno degli scopi per cui – le parti sono spinte a prescegliere la strada dell’arbitrato e cioè “ il desiderio di por fine (alle controversie) il più presto possibile e con l’opzione che le parti hanno esercitato a favore del giudizio degli arbitri con la correlativa negazione dell’intervento dei giudici dello stato.
Si è, così, rappresentata l’impugnabilità del lodo come “negazione dell’arbitro e di arbitrato”, come volontà contraddittoria con quella di compromettere e in definitiva, come una facoltà offerta alla parte di sottrarsi agli effetti della decisione arbitrale.
E i mezzi di impugnazione sono stati considerati manifestazione della diffidenza ufficiale verso il giudizio arbitrale e “quindi la riduzione dell’arbitrato ad un mero esperimento, fatto con l’occhio sempre rivolto alla giurisdizione come il vero e solo giudizio.
Si aggiunga che il codice di rito del 1865 prevedeva non solo un’impugnazione per nullità (art. 32) attribuita alla competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria che sarebbe stata competente a conoscere della controversia decisa dagli arbitri (art. 33) , ma anche un appello.
E il codice di rito del 1940, pur avendo cancellato l’appello, ampliando correlativamente l’ambito di utilizzazione dell’azione di nullità ( si pensi solo all’impugnabilità del lodo per violazione delle norme di diritto ex art. 829 co 2, c.p.c. sicchè si può riconoscere che l’impugnazione per nullità ex art 829 rappresenta l’unificazione, con gli opportuni adattamenti, dei rimedi precedenti dell’appello e dell’azione di nullità), ha tuttavia attribuito (828) la competenza dell’impugnazione per nullità al giudice e se la controversia fosse stata portata per la via giudiziaria, anziché arbitrale, sarebbe stato il giudice dell’appello.
Insomma il testo originario dell’art. 828 poteva portare a sostenere addirittura che il procedimento arbitrale si presentava come un procedimento di I grado che si svolgeva innanzi agli arbitri, cui seguiva l’appello innanzi al giudice ordinario.
La seconda apparente anomalia è offerta dal fatto che pur operando in un area riservata all’autonomia dei privati, ove le controversie hanno ad oggetto diritti disponibili transigibili e rinunciabili, il legislatore ha ritenuto di dover negare alle parti il diritto di effettuare la rinuncia preventiva a far valere l’azione di nullità per tutti i motivi elencati nell’art. 829 c.p.c. e ha sancito la regola che l’impugnazione per nullità è ammessa nonostante qualunque rinuncia, nei casi elencati nell’art,. 829 co 1, c.p.c..
Si deve poi ricordare che a norma dell’articolo 808 ult. Co., c.p.c., la clausola compromissoria rituale contenuta in contratti o accordi collettivi o in contratti individuali di lavoro è nulla ove autorizzi gli arbitri a pronunciare secondo equità “ovvero dichiari il lodo non impugnabile”.
E per giustificare questo vincolo imposto alla libertà dei privati si è invocata l’esigenza di contemperare la libertà dei privati con l’ordine pubblico.
A questo punto non si può fare a meno di notare la rilevanza delle modifiche che hanno interessato il codice di procedura civile in epoca recente, fino a quella apportata dalla legge delega n. 80\2005, convertita il D.Lgs n. 40\2006, in tema di arbitrato irrituale di cui si parlerà ampiamente nell’ultimo paragrafo di questo capitolo.
La prima modifica riguarda proprio il giudice competente per l’impugnazione per nullità.
Come si è ricordato, il testo originario dell’art. 828 attribuiva questa competenza al giudice che nell’ipotesi di esercizio dell’azione innanzi al giudice ordinario, avrebbe operato come giudice d’appello.
La legge 25\1994 ha, invece, attribuito la competenza per tutte le impugnazioni del lodo arbitrale – impugnazione per nullità art 828 co 1 c.p.c., revocazione ed opposizione di terzo, art. 821 c.p.c. co 4 – alla corte d’appello.
Attribuzione di competenza che non è risultata priva di significato, posto che la corte drappello era anche il giudice tipico delle delibazioni, il giudice che al tempo dell’entrata in vigore della legge 25\1994 dava “ingresso nel nostro ordinamento a decisioni, giurisdizionali o arbitrali provenienti da altri ordinamenti.
La seconda modifica ha investito il sistema della delibazione che, nel codice del 1940, era configurato come meccanismo di controllo necessario della sentenza straniera.
La legge 31 maggio 1995 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, palesemente ispirato ai principi della Convenzione di Bruxell del 1968, tenendo distinti riconoscimento ed esecutività, ha elevato a regola generale, il riconoscimento automatico della sentenza e dei procedimenti stranieri, riservando ai giudici nazionali e in particolare alla corte d’appello solo la fase di concessione del provvedimento di esecutività, nonché l’eventuale giudizio di contestazione della sussistenza delle condizioni stabilite per il riconoscimento.