HOME > L'arbitrato irrituale e la sua impugnazione > Il procedimento di impugnativa del lodo
Poste queste premesse, è possibile passare ad esaminare le norme che regolano il procedimento di impugnazione, procedimento comune fino a prima della riforma del. D.Lgs n. 40\2006 sia per il lodo rituale che per quello irrituale.
Avverso il lodo reso in sede di arbitrato libero, che ha natura di atto negoziale riconducibile alla volontà espressa delle parti con il conferimento del mandato ad arbitri, è esperibile oltre all’impugnazione ai sensi del combinato disposto dell’art. 5, legge 11 agosto 1973, n. 533 e dell’art. 2113 c.c., anche l’azione di nullità, ex art .1418 c.c. e quella di annullamenti per incapacità delle parti.
Con la riforma introdotta dalla legge 25\1994, che ha modificato l’art. 828, co 1 c.p.c., è stata attribuita la competenza per tutte le impugnazioni proponibili contro il lodo arbitrale alla Corte d’appello, nella circoscrizione è stata posta la “sede” dell’arbitrato.
L’impugnazione per nullità si propone con atto di citazione, che deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione del motivo di nullità denunciato.
Quanto alla forma dell’atto introduttivo, non sorgono problemi particolari. Problemi sorgono, invece, per la sua notifica.
Si ritiene pacificamente in dottrina, che non sia applicabile in subiecta materia la disciplina degli articoli 170 e 285 c.p.c. in tema di notificazione della sentenza al difensore costituito, e dell’art 330 c.p.c. in tema di notificazione dell’impugnazione; si deve però ammettere che sono applicabili anche in tema di arbitrato la norma dell’art 47 c.c. che permette di eleggere domicilio speciale nonché le norme le norme sulle notificazioni di cui agli art. 137 c.c. e ss del c.p.c..
Posta tale disciplina, il difensore investito del mandato di rappresentanza della parte nel giudizio arbitrale, non assume, per il mero conferimento del mandato, la funzione di destinatario esclusivo della notificazione del lodo, nonché del relativo atto di impugnazione, si deve verificare, caso per caso, se la parte abbia o meno effettuato un’elezione di domicilio speciale presso lo stesso difensore, per le quali coincidano le condizioni prescritte dell’art. 141 c.p.c., in quest’ultima ipotesi le notifiche dovranno essere effettuate presso il domiciliatario, sicchè l’eventuale notifica del lodo o dell’impugnazione alla parte personalmente saranno viziate da nullità ed idonee, rispettivamente, a far decorrere il termine per l’impugnazione o ad istaurare il giudizio di impugnazione.
Viceversa quando vi sia un’elezione di domicilio, ma senza coincidenza delle condizioni di cui all’art 141 co 2 c.p.c. l’eventuale domiciliatario anche se trattasi, come è quasi certo che accada dello stesso difensore della parte nel giudizio arbitrale, non sarà destinatario necessario ed esclusivo, ma meramente facoltativo di quelle notifiche, che potranno quindi essere effettuate, alternativamente, alla parte personalmente o presso detto domiciliatario.
La legge 25\1194 ha disciplinato la normativa riguardante il termine per l’impugnativa del lodo: in primo luogo si fa riferimento al termine breve, conseguente alla notifica del lodo che è stato elevato da trenta a novanta giorni , in secondo luogo il termine di decadenza, fissato in un anno, decorre dalla data della ultima sottoscrizione del lodo.
Infine è opportuno precisare che questi termini avendo un’ indubbia natura processale restano sospesi ne periodo feriale a norma della legge 742\1969.
Per quanto riguarda la normativa relativa al procedimento di impugnazione, si deve fare riferimento al combinato disposto dell’art. 827 c.p.c. con le norme che regolano il procedimento davanti al giudice adito.
La parte che impugna ha l’onere di depositare tutti gli atti necessari per il giudizio di impugnazione, fra i quali anche copia autentica del lodo impugnato, nonché il fascicolo degli atti e dei documenti del giudizio arbitrale tale omissione, seppure non sanzionabile con la declaratoria di improcedibilità non è certo scevra di conseguenze a carico della parte che ha proposto l’impugnazione per nullità del lodo arbitrale: infatti, tale omissione può determinare comunque l’inamissibilità dell’impugnazione, giacchè la parte non offre al giudice la dimostrazione che: 1) il lodo è impugnabile ex art. 827 c.p.c. e, quindi, che non è decorso il termine annuale previsto, a pena di decadenza, dall’art. 828 c.p.c., co 2; 2) il lodo è inficiato da una delle nullità elencate nell’art. 829 c.p.c.
Anche nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale è applicabile il principio secondo cui la proposizione dell’impugnazione principale determina, nei riguardi di tutti coloro cui il relativo atto venga notificato, l’onere – a pena di decadenza – di esercitare il proprio diritto di impugnazione nei modi e nei termini previsti per l’impugnazione incidentale, in applicazione della regola fondamentale della concentrazione delle impugnazioni contro la tessa sentenza, in forza della quale l’impugnazione proposta per prima determina la pendenza dell’unico processo nel quale sono destinate a confluire per essere decise simultaneamente tutte le successive che restano vincolate al canone dell’incidentalità rispetto a quella.
Ne consegue che se pure ogni impugnazione proposta in via autonoma successivamente alla prima è suscettibile di conversione in impugnazione incidentale la sua ammissibilità resta comunque condizionata al rispetto dei termini per questa previsti.
Il lodo di incompetenza ovvero il difetto di potere decisorio arbitrale, in quanto contenente la soluzione di una questione di merito, è comunque idoneo a passare in giudicato e acquisire il crisma della definitività, in mancanza dell’impugnazione immediata.
In tema di arbitrato, deve ritenersi ammissibile, a seguito delle modifiche introdotte, dalla legge 25\1994, l’immediata impugnazione di un lodo parziale (di una decisione, cioè, che non esaurisca il mandato di decidere la controversia affidato dalle parti agli arbitri) che statuisca soltanto sul “an debeatur”, statuizione che può, del tutto legittimamente, definirsi attinente ad “una parte del merito”, riservandosi al prosieguo la decisione definitiva sul “quantum debeatur”.
È inammissibile l’impugnazione per nullità ex art. 829 n. 4 c.p.c. del lodo irrituale, non potendovi essere alcuna questione di competenza in sede di arbitrato libero nel quale la decisione oltre i limiti del mandato ricevuto dagli arbitri può incidere solo sul piano della mera invalidità della clausola come modificata e interpretata dagli arbitri stessi, da farsi valere davanti all’autorità giudiziaria ordinaria nell’ambito di un normale giudizio di cognizione.
In ordine ai motivi di impugnazione è utile parlare di errore di fatto o sostanziale: per errore di fatto o sostanziale si intende quello che attiene alla formazione della volontà degli arbitri, quando questi ultimi abbiano avuto una falsa rappresentazione della realtà, vale a dire non abbiano preso visione degli elementi della controversia o ne abbiano supposto altri inesistenti, ovvero, abbiano dato come contestati fatti pacifici e viceversa.
Solo in presenza di un arbitraggio è possibile la impugnazione del lodo per manifesta iniquità.
In tema di arbitrato irrituale qualora gli arbitri decidano la vertenza sottoposta al loro esame secondo diritto e non secondo equità, non è configurabile alcun eccesso dai limiti del mandato nel caso in cui sia stato affidato loro il compito di esprimere le loro deliberazioni “senza formalità di procedura e secondo equità”, poiché, in mancanza di limiti specificatamente prefissati, gli arbitri liberi hanno gli stessi poteri dispositivi dei mandanti in ordine alla definizione del rapporto controverso e possono spaziare dalla transazione al mero accertamento, dalla rinunzia al pieno riconoscimento dei diritti dell’una o dell’altra parte; né può ritenersi incompatibile con l’arbitrato irrituale di equità il fatto che, per pervenire alla definizione negoziale della vertenza, gli arbitri debbano interpretare norme giuridiche, snza ravvisare alcuna necessità di apportare alla disciplina giuridica i temperamenti equitativi dettati dalla specifica situazione sottoposta al loro esame.
La violazione del principio del contraddittorio nel corso di un arbitrato irrituale, po’ assumere rilevanza ai fini della impugnazione del lodo, qualora configuri un ipotesi di errore che abbia inficiato la volontà contrattuale espressa dagli arbitri.