HOME > L'arbitrato irrituale e la sua impugnazione > Impugnazione del lodo irrituale
È noto che per costante orientamento giurisprudenziale il lodo irrituale può essere oggetto di una delle impugnative negoziali previste dal codice civile, per mezzo di un ordinario giudizio di cognizione e non anche di una delle impugnazioni previste per il solo provvedimento rituale dagli art. 829 ss c.p.c..
In particolare valgono qui i vizi di (in)capacità o consenso delle parti o degli arbitri.
Si ritiene, cioè, che il lodo arbitrale irrituale sia impugnabile soltanto per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale, come l’errore, la violenza, il dolo, e l’incapacità delle parti che hanno conferito l’incarico o dell’arbitro stesso; in particolare, l’errore rilevante attinente alla formazione della volontà degli arbitri è esclusivamente quello che si configura quando questi abbiano avuto una falsa rappresentazione della realtà per non aver preso visione degli elementi della controversia o per averne supposto altri inesistenti, ovvero per aver dato come contestati fatti pacifici ( o viceversa), mentre è preclusa ogni impugnativa per errore di diritto, sia in ordine alla valutazione delle prove che in riferimento alla idoneità della decisione adottata a comporre la controversia.
In tal sede, ad esempio, la violazione del principio del contraddittorio non si pone come vizio del procedimento ma come violazione del contratto di mandato e può rilevare esclusivamente ai fini dell’impugnazione ai sensi dell’art. 1429 c.c., ossia come un errore degli stessi arbitri che abbia inficiato la volontà contrattuale dai medesimi espressa con la conseguenza che la sua deduzione comporta un’indagine sull’effettivo contenuto del mandato stesso, indagine per altro riservata al giudice di merito e non censurabile in cassazione, se correttamente e logicamente motivata.
Si è in dottrina messo in evidenza come l’elaborazione giurisprudenziale abbia via via assimilato l’errore causa di impugnazione ed annullamento del lodo irrituale all’errore revocatorio di cui all’art. 395, n. 4, c.p.c.; tanto che bisogna che si tratti, secondo il consolidato orientamento di una erronea percezione della realtà controversa: “anche l’incapacità o i vizi del consenso determinano l’invalidità del lodo libero solo se hanno dato luogo ad una falsa percezione degli elementi di fatto o di diritto della controversia in capo agli arbitri, vale a dire se si risolvono in un errore di fatto”.
Problema peculiare, più volte emerso nella prassi, è quello del regime di impugnazione del lodo (irrituale) cui malamente sia stato conferito l’exequatur del lodo irrituale, dunque, che sull’errato presupposto della sua diversa qualificazione sia stato depositato.
Giurisprudenza sostanzialmente costante ha sempre affermato, in proposito, che a nulla vale l’eventuale erronea qualificazione degli arbitri intorno alla natura del proprio provvedimento e che la Corte d’appello investita della impugnazione per nullità di un lodo siffatto, deve comunque dichiarare inammissibile il gravame, potendo essa stessa d’ufficio rilevare il carattere negoziale del provvedimento impugnato.
Difatti in ordine alla individuazione della natura del lodo in concreto pronunciato ed al relativo regime di impugnazione, si è sempre ritenuta prevalente in giurisprudenza la sostanza piuttosto che la forma del provvedimento.
Tuttavia, si è correttamente notato che tale approccio contraddice altri indirizzi giurisprudenziali, pur costanti, nei quali (è massimamente in ordine, ad esempio, al caso della sentenza che abbia pronunciato su una opposizione all’esecuzione, piuttosto che su una opposizione agli atti esecutivi, la S. Corte è invece costante nell’opposta soluzione della prevalenza della forma; ed individua il regime del provvedimento in base al qualificazione giuridica dell’azione come prospettata dal giudice a quo e la dottrina ha ormai ampiamente messo in evidenza come l’indirizzo ora in commento gravemente mini ogni certezza sul regime del provvedimento in concreto pronunciato dal collegio arbitrale.
Sta di fatto che la determinazione della natura rituale o irrituale di un lodo arbitrale deve essere accertata d’ufficio dal giudice dell’impugnazione, siccome attinente ai limiti dell’impugnazione stessa.
La corte di Appello investita dell’azione di nullità di lodo arbitrale ritenuto irrituale, deve limitarsi a dichiarare l’inammissibilità dell’ impugnazione non potendo emettere una pronuncia di incompetenza con termine per la riassunzione davanti al Tribunale reputato competente, stante la inapplicabilità della transatto iudicii nel caso di incompetenza per grado.
Qualora la controversia circa la natura rituale o irrituale del lodo sia sollevata con il ricorso per cassazione la Suprema Corte deve procedere all’esame diretto del contenuto della clausola compromissoria, senza limitarsi al controllo della decisione del giudice di merito, incidendo la relativa qualificazione sul problema processuale dell’ammissibilità dell’impugnazione del lodo per nullità.
Se tale è l’orientamento giurisprudenziale, occorre segnalare che la dottrina propone, invece, un più ampio e variegato approccio.
Già prima dell’ultima riforma del procedimento di cui agli articoli 806 ss c.p.c., si lasciano apprezzare autorevoli e complesse ricostruzioni. E così, ad esempio, vi era chi efficacemente suggeriva di porre l’accento sulla possibile distinzione tra l’arbitrato transattivo e l’arbitrato giudizio, secondo che la clausola di arbitrato libero avesse proposto agli arbitri una “composizione amichevole, conciliativa o transattiva” o, piuttosto, un negozio di mero accertamento.
E poi ulteriormente distinguendo nell’ambito della seconda specie di giudizio, l’arbitrato libero di equità dall’arbitrato irrituale di diritto.
La dottrina ricordava che il lodo libero può essere impugnato (con i rimedi negoziali sia per vizi derivati dalla convenzione arbitrale che per vizi propri.
Nel primo caso il provvedimento è impugnabile con l’azione di nullità, “per incapacità delle parti o degli arbitri e per violazione di norme inderogabili di legge” o ancora, con l’azione di annullamento per violenza o dolo.
Esperibile risulta anche l’azione di cui all’art. 1711 c.c. per eccesso degli arbitri dai limiti del mandato (ivi compreso il caso in qualche modo opposto, del difetto parziale di pronuncia).
Ed infine, l’eventuale nullità del compromesso o della clausola compromissoria si traduce nella possibilità di dedurre il vizio derivato del lodo in un giudizio ordinario di primo grado.
È, invece, nella seconda ipotesi (quella dei izi propri del lodo) che la dottrina poneva l’accento sulla predetta differenza fra arbitrato transattivo ed arbitrato giudizio. Ed infatti, per il primo caso varrà, in relazione ai vizi qui considerati il disposto degli articoli 1966 ss c.c.con i necessari adeguamenti : bisognerà che le parti e non certo gli arbitri abbiano malamente proposto una transazione per diritti indisponibili o siano state consapevoli della temerarietà della pretesa.
Viceversa, all’esito di un arbitrato – giudizio, il lodo sarebbe impugnabile (non ai sensi dell’art 1969 c.c. ma) alla luce dell’art. 1711 c.c. per violazione o falsa applicazione delle norme; vizio, questo, inquadrabile nella fattispecie del superamento del mndato di cui discorre la norma da ultimo citata.
E l’inimpugnabilità del provvedimento per causa di lesione, sarà qui confermata in virtù (soltanto) del principio dell’insindacabilità del giudizio di merito del collegio arbitrale.
Vi era, poi, la tendenza ad ampliare la categoria dei motivi di impugnazione del lodo libero, anche al caso del provvedimento che fosse stato erroneamente pronunciato secondo diritto in arbitrato (irrituale) di equità.
Ma soprattutto, dopo la riforma del 1995, si scorge un nuovo e più drastico approccio che conduce a riconoscere la possibilità di spendere anche avverso il lodo irrituale tutti i motivi di impugnazione di cui all’art. 829 c.p.c.. ed anzi, autorevolmente ci si è spinti come pretesa conseguenza della riforma del 1994 e dell’asserito tramonto dell’arbitrato irrituale, finanche ad affermare l’impugnabilità del lodo libero soltano ed anch’esso con i rimedi di cui agli articoli 828 ss c.p.c.