HOME > L'arbitrato irrituale e la sua impugnazione > L'impugnazione per errore nella determinazione degli arbitri irrituali
Si deve ora considerare quella che, tra le questioni relative ai vizi che inficiano direttamente il contenuto del lodo irrituale, è la più dibattuta e di maggior rilievo pratico: la possibilità, cioè, di far valere in sede di impugnativa del lodo, gli errori del giudizio ed, in particolare, di diritto in cui siano incorsi gli arbitri.
Come noto, in tema di impugnazione del lodo irrituale per errore, l’opinione prevalente in dottrina e giurisprudenza circoscrive l’ambito dell’errore rilevante all’ipotesi di errore di fatto essenziale, con l’esclusione dell’errore di giudizio e di diritto in particolare.
Più precisamente, si ritiene che l’errore rilevante ai fini dell’impugnazione del lodo sia solo quello che riguarda l’erronea percezione dei fatti da parte degli arbitri, se e quando essi non hanno esaminato (o lo hanno fatto in modo incompleto) i fatti sottoposti al loro giudizio o ne hanno ritenuti altri inesistenti ovvero hanno dato per pacifici fatti controversi o viceversa.
Avrebbero, perciò, rilievo, in tale sede, solo quei vizi che attengono ad una falsa percezione della realtà da parte degli arbitri e non, invece, quelli concernenti la valutazione delle deduzioni istruttorie e di merito né gli eventuali errori in cui gli arbitri siano incorsi nella interpretazione ed applicazione delle norme rilevanti per la definizione della controversia.
A questo proposito, una parte della dottrina ha osservato ce, quella così delineata, è una specie d’errore diversa da quella che risulta dagli art. 1428 – 1429 c.c.
Queste disposizioni infatti, disciplinano la rilevanza dell’errore puramente e semplicemente, senza distinguere tra errore di percezione ed errore di giudizio.
Se ne deduce quindi, che ogni errore purchè essenziale e riconoscibile dovrebbe rendere invalido il lodo irrituale.
Inoltre, l’art. 1429, n. 4 c.c., prevede espressamente tra le ipotesi di errore essenziale, l’errore di dritto, che invece l’orientamento dominante esclude dal novero dei motivi di impugnativa del lodo irrituale.
In realtà – si è osservato – questa opinione restrittiva, pur sostenendo l’impugnabilità del lodo irrituale per gli stessi vizi che di norma rendono invalido qualsiasi negozio giuridico, si allontana dal terreno del diritto sostanziale.essa, si avvicina invece, ad una fattispecie di carattere processuale, quella della revocazione della sentenza. Come detto ,in precedenza, l’errore rilevante, così delineato si accosta sensibilmente all’errore di fatto revocatorio descritto dall’art. 395, n. 4 del codice di rito, che com’è noto, considera l’ipotesi in cui la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta la inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita.
Peraltro, come emerge anche dalla circostanza che nella giurisprudenza è assai frequente un richiamo espresso ed esplicito alla norma di cui all’art. 395 c.p.c. n. 4, seppure la definizione di errore rilevante per la impugnativa del lodo che sia sostanzialmente identica a quella posta da questa disposizione, non sembra sussistere una perfetta coincidenza tra l’errore invalidate il dictum degli arbitri e quello revocatorio, così comeinteso dalla stessa giurisprudenza.
Questa, infatti, è costante nel ritenere che l’errore di fatto revocatorio consiste non già in una erronea valutazione delle prove o delle allegazioni delle parti – cioè in un errore di giudizio – bensì in una falsa percezione di ciò che emerge dagli atti e che non soltanto si presentava come non controverso, ma anche non controvertibile, e non poteva, così dar luogo ad apprezzamenti di alcun genere.
L’errore revocatorio, quindi secondo, la giurisprudenza deve avere carattere di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza la necessità di particolari indagini e argomentazioni. invece, la giurisprudenza in tema di impugnazione del lodo irrituale sembra disegnare una specie di errore ai confini meno angusti di quelli della mera svista di carattere materiale di cui all’art. 395, n.4, così come tradizionalmente interpretato.
Infatti, tra le ipotesi di errore esenziale di fatto si menziona anche quella in cui l’arbitro abbia ritenuto pacifici fatti contestati e viceversa; in particolare, si si fa significativamente riferimento all’errore dell’arbitro che abbia ritenuto un fatto escluso da entrambe le parti o non avvenuto un fatto da esse affermato concordemente.
Il tipo di errore che emerge dall’opera ermeneutica della giurisprudenza ha dunque maglie un po’ più larghe di quello rilevante ai sensi dell’art395, n. 4 c.p.c.
Lo strumento con cui far valere i vizi che incidano direttamente sul contenuto del lodo sarà l’iumpugnativa per manifesta iniquità od erroneità di cui all’art.1349c.c.; mentre, le impugnazioni negoziali dovranno circoscriversi ai vizi che colpiscano il compromesso o la clausola compromissoria.
Si deve subito osservare che l’applicazione dello schema di cui all’art. 1349 c.c. in particolare a quale tipo di errore esso si estenda.
Si deve subito osservare che l’applicazione dello schema di cui all’art. 1349 al lodo irrituale potrebbe condurre ad una soluzione del problema in esame assai suggestiva, ma – come si preciserà – non condivisibile.
Se, infatti, le parti richiedono all’arbitro libero una determinazione da compiersi alla stregua di determinati criteri criteri, cioè di regole equitative o di diritto, ben potrebbe farsi valere, con lo strumento previsto dall’art. 1349, l’uso errato, ad opera dell’arbitro, crateriche, per espressa indicazione delle, parti, devino presiedere al compimento della compimento della determinazione ad esso demandata.
Di conseguenza, in caso di arbitrato secondo diritt, l’errata intepretazione od applicazione, da parte degli arbitri, delle norme giuridiche rilevanti per definizione del controversia potrebbero essere sanzionate con l’impugnazione di cui all’art. 1349 del codice civile.
Tuttavia – come si è già anticipato - si tratta non condivisibile.
Anzitutto, nell’individuare l’ambito dell’impugnativa ex art.1349 del lodo irrituale , non possono non avere rilievo la natura e le caratteristiche del negozio del negozio in cui la determinazione del terzo s’inserisce.
Ammettere l’impugnabilà del lodo per errori di diritto e, quindi, di giudizio, significherebbe snaturare il negozio di accertamento in cui il dictum arbitrale viene inglobato.
Invero, l’irrilevante, nell’ambito del negozio di accertamento dell’errore di diritto si fonda su argomentazione che non semrano confutabili.
Essa deriva dallo scopo del negozio d’accertamento, che è quello d’imprimere certezza in via dispositiva ad un precedente rapporto attraverso un nuovo regolamento dettato con il nuovo negozio di accertamento, al quale le parti debbono uniformare la propria condotta. Si esclude, ogni pretesa o ragione che sia con esso in contrasto e, perciò, anche il rilievo di eventuali errori di diritto aventi per oggetto norme giuridiche incidenti sulla pregressa ed incerta situazione giuridica.
Inoltre, l’esigenza, di non frustrare lo scopo del negozio d’accertamento, ammettendone l’impugnativa per errore di diritto, emerge dalla disposizione di cui all’art. 1969 c.c., che esclude, quanto alla transazione, la rilevanza di tale errore. Il principio posto in tale norma, infatti, viene esteso ance al negozio di accertamento, la cui funzione, al pari della transazione, è quella di sostituire la certezza giuridica all’incertezza. Un altro ostacolo che si frappone alla possibilità di far valere ex art. 1349 gli errori di giudizio e di diritto particolare, è, poi rappresentato dalla difficoltà di individuare un error in judicando che abbia i baratteri dell’errore manifesto, così come richiesto da tale norma.
Anzi, argomentando dalla norma di cui all’art. 395 n. 4 c.p.c., si potrebbe dire che proprio l’esistenza di un’attività di giudizio esclude, per definizione, la possibilità di un errore immediatamente percepibile e, così, rilevabile senza necessità di compere particolari valutazioni.
Se, quindi, l’errore di diritto non è sanzionabile ex art. 1349, perché altrimenti si vanificherebbe la funzione del negozio in cui la determinazione del terzo è inserita, l’area degli errori censurabili con tale impugnativa risulta alquanto sottoscritta.
Vi entrerà, innanzitutto, l’errore di fastto, sussistente quando l’arbitro si sia falsamente rappresentatela la realtà su cui doveva incidere il proprio dictum, a causa di circostanze che abbiano alterato la percezione materiale, da parte del terzo, dei dati di fatto sottoposti al suo esame.
Un tale errore, inoltre, è sicuramente riconoscibile a prima vista, senza necessità di particolari indagini, come esige l’art. 1349 c.c..
Vi è poi, un’altra ipotesi di errore che è suscettibile di essere fatta valere con l’impugnativa per manifesta erroneità di cui all’art. 1349 c.c.
Occorre, infatti, tenere presente che, soprattutto nella giurisprudenza, è pacifica la inapplicabilità all’arbitrato irrituale del principio della autonomia della clausola compromissoria.
La natura del negozio di secondo grado della clausola in arbitrato libero comporta, quindi, che essa nono possa sopravvivere all’effetto caducatorio determinato dalla nullità del contratto cui si accede.
Di conseguenza, la nullità del contratto – che fra l’atro, ex iure positivo, ricompressa tra le questioni non disponibili, tanto che essa non può essere oggetto di transazione ai sensi dell’art. 1972 c.c. , primo comma, a pena di invalidità della transazione stessa - la conseguente nullità della clausola compromissoria che vi accede determina la insussistenza di potere in capo all’arbitro, che, in tal caso, dovrebbe, per così dire, “declinare la propria competenza.
Ove, invece, in violazione della regola della comunicazione della nullità del contratto del patto arbitrale irrituale, l’arbitro definisca ugualmente il merito della controversia , si potrà far valere anche l’errore dell’arbitro sulla sussistenza di quei presupposti di fatto – in particolare, la nullità del contratto cui accede la clausola compromissoria – che sonno funzionali alla decisione in ordine ad una questione di sicura rilevanza pubblicistica: la invalidità del lodo pronunciato sulla base di una clausola compromissoria invalida in conseguenza della nullità del contratto cui accede.
Più in generale, si dovrebbe ammettere la possibilità di far valere l’errore degli arbitri sulla esistenza dei presupposti di fatto relativi alla applicazione di tutte quelle norme imperative – come quelle della nullità – dalle quali dipende l’esistenza stessa del potere decisorio degli arbitri.