HOME > L'arbitrato irrituale e la sua impugnazione > La riforma dell’arbitrato irrituale
Il D. Lgs. 40\2006, sulla base della delega contenuta nella L 80\2005, ha cambiato l’intero volto dell’arbitrato, sia rituale che irrituale ed in particolare, nella riforma della parte del codice di procedura civile che si occupa dell’arbitrato, apporta molte modifiche; in particolare, attuando tale delega, l’art. 808 c.p.c. chiarisce, diremmo in modo condivisibile, che l’arbitrato libero e l’arbitrato rituale sono due fenomeni diversi, essendo quello un fenomeno negoziale e questo un fenomeno di giurisdizione privata.
Infatti, emergono testualmente due punti fondamentali: in primo luogo che il lodo libero è una determinazione contrattuale ed esso non ha gli effetti di cui all’art. 824 c.p.c., ossia gli effetti di una sentenza dell’autorità giudiziaria; in secondo luogo all’arbitrato libero no si applicano le norme dettate dal codice di procedura civile per l’arbitrato rituale.
Da ciò il legislatore delegato ricava le solite naturali conseguenze derivanti dalla negozialità dell’arbitrato libero, vale a dire: che il lodo irrituale, per un verso, è impugnabile di fronte al giudice di primo grado ordinariamente competente (ed è ovvio che, trattandosi di negozio giuridico, non vale il principio dell’onere dell’impugnazione, vigente, invece per le sentenze, nel senso che l’invalidità del lodo libero, se può essere fatta valere con un’azione, peraltro può essere fatta valere incidentalmente, ossia in via di eccezione ) e, per altro verso, non è munibile di exequatur come il lodo rituale.
Sulla necessità indicata dalla delega, di assicurare sempre la tutela cautelare in collegamento all’arbitrato libero nulla è detto, perché il problema è già stato risolto dall’art. 669 quinquies c.p.c.
Invece , sono elencati alcuni motivi d’impugnazione del lodo libero, specificando che questo che questo è annullabile quando: manca un valido patto compromissorio o gli arbitri hanno pronunciato oltre i limiti di questo, sempre che la relativa eccezione sia stata sollevata di fronte all’arbitro; se vi è un vizio di costituzione del collegio arbitrale, in quanto non sono state seguite le modalità stabilite dalle parti; quando il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere arbitro ai sensi dell’art. 812 c.p.c., quando gli arbitri non hanno rispettato le regole imposte dale parti come condizione di validità del ldo; se non è stato rispettato il principio del contraddittorio.
In queste disposizione è stato chiarito il ruolo della volontà delle parti, in particolare prevedendo che queste possano individuare regole che gli arbitri devono osservare a pena di invalidità del lodo.
Inoltre posto che sembra non potersi ritenere che l’art. 808 c.p.c. contenga un elenco tassativo di motivi di impugnazione, tra le regole la cui violazione da parte degli arbitri può essere lamentata, crediamo che debbano essere anche inseriti gli eventuali criteri di valutazione che le parti possano avere imposto agli arbitri
Insomma le parti hanno facoltà di affidarsi all’arbitrio mero o al cd arbitrium boni viri, imponendo agli arbitri di rispettare un sistema assiologico di valutazione per la soluzione della lite.
In quest’ ultimo caso, pur restando il lodo insindacabile nel merito, ossia non annullabile in quanto ingiusto, tuttavia si può configurare un annullamento del lodo per eccesso di potere, nella misura in cui risulta evidente che gli arbitri si sono svincolati dal sistema assiologico, che le parti avevano loro imposto.
In altri termini, se le parti lo hanno voluto, avverso il lodo irrituale può spendersi quello stesso motivo d’impugnativa che l’art. 1349 c.c. prevede per l’arbitraggio in caso di manifestazione iniqua o erronea.
Se il legislatore ha voluto così ribadire la netta distinzione tra arbitrato rituale e arbitrato libero, affermando chiaramente che a questo non si applicano le norme del codice di rito dettate per l’arbitrato rituale, ne escono rafforzate tutte le differenze teoriche e pratiche tra le due forme di arbitrato.
Sul principio l’onere di impugnazione e sull’exequatur del lodo abbiamo già detto, essendosi qui il legislatore espresso in modo manifesto.
La legge 40\2006 inoltre ha chiarito altri aspetti: il patto compromissorio libero, se non è un contratto processuale, è evidentemente un contratto sostanziale, che incide sul rapporto controverso, ed ad esso non si applicano le norme dettate per l’eccezione di patto compromissorio rituale;
non vige per la convezione di arbitrato libero il principio del arbitrato libero il principio della forma scritta ad substantiam, trovando piuttosto applicazione il principio, sancito dall’art. 1967 c.c. per la transazione, la forma scritta ad probationem (infatti non si crede che il rinvio alla disposizione scritta contenuta nell’art. 808 – ter c.p.c., imponga la forma scritta ad substantiam);
niente impone che sia rispettato il principio del numero dispari nella formazione del collegio; non opera il principio della ricusazione del arbitro; non opera alcuna forma di assistenza giudiziaria, né nella formazione del collegio, né nell’istruzione probatoria; non valgono le norme sul termine dettate per l’arbitrato rituale, per cui, se le parti non hanno fissato il termine per la pronuncia del lodo irrituale, gli arbitri, mancando un termine di legge, devono semplicemente agire secondo la diligenza ai sensi dell’art. 1176 c.c. (resta sempre salva la possibilità che una parte chieda la fissazione del termine al giudice ai sensi dell’art. 1183 c.c.)