STUDIO LEGALE
SCAFETTA

Ordinanza 7 marzo 2017 sui prezzi massimi di cessione

Sentenza 7 marzo 2017 prezzi massimi di cessione
di Michela Scafetta

L'ordinanza del 7 marzo

Dopo giorni di attesa, sentito anche il collega di controparte, ho avuto modo di conoscere il contenuto del provvedimento del Tribunale Ordinario di Roma del 7 Marzo, primo provvedimento concreto dopo l’uscita della sentenza di Settembre 2015 della Corte di Cassazione.

Comincio con una considerazione prettamente giuridica: quella del 7 Marzo non è una sentenza (come invece è stato riferito da diverse persone direttamente implicate nel procedimento) bensì un’ordinanza.

La differenza sostanziale sta nel fatto che una sentenza è l'atto conclusivo del processo mentre l’ordinanza è uno strumento interlocutorio, che non esaurisce il rapporto processuale ma che serve per risolvere le questioni che sorgono nel corso del processo.

In questo caso l'ordinanza è stata emessa a conclusione di un procedimento sommario e sicuramente ha una forza ancora minore.

La realtà dei fatti

Tale provvedimento sta minando ulteriormente la serenità di migliaia di famiglie che si sono affidate a coloro che avrebbero dovuto tutelarle legalmente:

- Roma Capitale, in quanto organo preposto a vigilare sulla corretta attuazione delle Convenzioni da essa stessa sottoscritta;

- i notai che avrebbero dovuto, in considerazione dei lauti pagamenti ricevuti, garantire la liceità degli atti che si apprestavano a sottoscrivere;

- le banche, che non hanno avuta alcuna difficoltà a elargire mutui per importi che ad oggi vengono considerati contra legem.

Il fine di questo intervento è quello di tranquillizzare, per quanto possibile, le persone coinvolte che stanno vivendo un dramma.

Nonostante le informazioni degli ultimi giorni concernenti l’atteggiamento del Giudice a favore della parte acquirente, voglio far riflettere sul fatto che, in tribunale, niente è mai tutto completamente bianco o nero, bensì ci sono diverse sfumature, ed è proprio su quelle sfumature che indirizzeremo i nostri sforzi.

Il procedimento è stato instaurato mediante un giudizio di cognizione sommaria, metodo assolutamente inconsueto in procedimenti similari. In questo modo è stata preclusa all’Avvocato delle parti resistenti tutta la fase istruttoria del procedimento.

Il Giudice tacciando di ”eccessiva prolissità, scarsa chiarezza e sinteticità espositiva” gli scritti difensivi, ha rigettato la chiamata in causa di Comune e notai, eccependone la rilevanza all’interno del procedimento e facendo intendere una maggiore pregnanza di un azione di rivalsa nei confronti della classe notarile e di Roma Capitale non in sede incidentale bensì tramite procedimento autonomo.

Considerazioni sulla vicenda dei prezzi massimi di cessione

La responsabilità massima di questo disastro è di chi ha portato i cittadini in buona fede a trasferire immobili di edilizia popolare a prezzo pieno rilasciando nullaosta alla vendita, formalizzando atti di compravendita parzialmente nulli, ed erogando mutui sulla base di perizie che accertavano il reale valore del bene.

Per quanto sopra ritengo opportuno dover agire nei loro confronti sia in via incidentale (chiamata in causa del terzo) che in via principale (con autonome azioni giudiziarie).

A differenza di quanto scrive il giudice nella propria ordinanza, ritengo che se si possa parlare di lesione del buon costume, questa debba essere imputata agli acquirenti che oggi, anche dopo 10 anni, richiedono la restituzione di somme e poi, affrancando il bene, si trovano a creare la vera “speculazione immobiliare”.

Purtroppo quest’ordinanza rischia di minare lo scopo dell’edilizia popolare (tutelare famiglie che avevano particolari requisiti economici) e di causare l’impoverimento migliaia di romani.

Siamo qui per evitare tutto questo.

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