STUDIO LEGALE
SCAFETTA

Aspettativa per motivi di salute militari

Aspettativa per motivi di salute militari
Michela Scafetta

Parliamo di una nostra importante vittoria presso il TAR per l'Emilia Romagna in merito al corretto computo dei giorni di aspettativa per motivi sanitari.

Un militare nostro cliente si era ammalato, in modo continuativo per un lungo periodo, per poi essere riformato dalla competente Commissione Medica Ospedaliera.

A seguito del mancato riconoscimento della dipendenza della patologia da causa di servizio, ed avendo l'Amministrazione conteggiato in 598 giorni l'aspettativa complessiva, gli era stata richiesta la restituzione degli stipendi percepiti nella misura del 50% dal 13° al 18° mese e del 100% dal 19° mese sino alla data della riforma.

Il militare, ritenendo errato per eccesso il conteggio effettuato, ha presentato ricorso.

Le motivazioni principali del ricorso erano le seguenti:

  1. Mancata comunicazione di inizio aspettativa da parte del comando di corpo;
  2. invio in C.M.O. oltre il termine di 90 giorni dall'inizio della malattia.

In merito al primo punto, secondo l'art. 905 del D. Lgs. n. 66 del 2010 e delle precisazioni contenute nella direttiva ministeriale in data 17/1/2014, l'inizio dell'aspettativa "…deve essere partecipata al richiamato personale entro 30 giorni dalla ricezione da parte del Comando di Corpo del provvedimento sanitario che comporta il superamento del limite massimo di licenza straordinaria fruibile nell’anno".

Nel caso in essere, il comando di corpo aveva affermato di aver comunicato il cambiamento di status tramite spedizione con posta ordinaria, fornendo prova dell'acquisto di un francobollo.

L'adito Tribunale ha rilevato come, in base alla direttiva ministeriale 00050000/20007 del 9/3/2007, tale comunicazione debba invece avvenire con mezzo "certo e documentato" ovvero "tramite raccomandata con A.R. o tramite altro mezzo idoneo ad attestare la data di ricevimento della missiva da parte del destinatario".

Come conseguenza, la mancata comunicazione della decorrenza dell'aspettativa, ha portato all'impossibilità del dipendente di chiedere prontamente, come invece previsto, "la fruizione dei periodi di licenza maturati, al fine di evitare o, comunque, di ritardare l’inizio del periodo di aspettativa per infermità".

Nel caso specifico, La fruizione della licenza maturata dal dipendente, di qualsiasi tipo, avrebbe di fatto posticipato l'inizio dell'aspettativa di 59 giorni.

In merito al secondo punto, il Tribunale, confermando la tesi del ricorrente, riscontrava che il militare veniva inviato a prima visita in C.M.O. non prontamente, come previsto, dopo i primi 90 giorni di malattia continuativa bensì solo dopo ulteriori 198 giorni, "con ingiustificato ritardo rispetto a quanto prevede la direttiva ministeriale 00050000/20007 del 9/3/2007".

In conclusione il TAR per l'Emilia Romagna, ha annullato la richiesta di restituzione emolumenti in quanto il conteggio dei giorni errato per eccesso era "imputabile esclusivamente all'amministrazione che non ha rispettato le direttive dalla stessa emanate in materia", intimando all'amministrazione un nuovo computo con le decurtazioni di cui sopra.

In pratica, dai 598 giorni inizialmente conteggiati (e che avevano richiesto la restituzione al dipendente di un importo superiore ai 20.000 euro), il corretto computo dell'aspettativa si ridimensiona a 349 giorni (598 - 51 - 198): un lasso temporale inferiore ai 12 mesi, per cui nessuna ripetizione degli emolumenti percepiti poteva essere avanzata.

Come visto, le amministrazioni, spesso, non ottemperano alle direttive e alle circolari che loro stesso emettono.

È frequente la mancata comunicazione al dipendente dell'inizio dell'aspettativa, notifica obbligatoria che deve avvenire in forma certa e documentata, così come frequente è l'invio in C.M.O. del dipendente ben oltre i primi 90 giorni di assenza continuativa per malattia.

avvocato diritto di famiglia roma

Entra nel nostro gruppo Facebook DIRITTI DEI MILITARI. Sarai sempre aggiornato sulle novità del mondo militare e potrai confrontarti con i tuoi colleghi per risolvere problemi comuni.

-- Avv. Michela Scafetta (titolare dello studio)

diritti dei militari
seguici su facebook   seguici su google twitter  
Studio Legale Scafetta, v.le dei Primati Sportivi 19 - 00144 Roma, tel. 06 5922359
© 2009 - tutti i diritti riservati