STUDIO LEGALE
SCAFETTA

Stato di necessità. Linea morbida della Cassazione sugli homeless: senzatetto ma non senza tutele

stato di necessità
di Michela Scafetta

L’ultima tendenza giurisprudenziale è ‘homeless-friendly’, almeno in tre storie che hanno visto i senzatetto assolti dalle imputazioni che gli venivano mosse.

Non è reato violare il domicilio di qualcuno per ripararsi dal freddo, rubare per fame e neppure vivere per strada.

Più volte infatti la Cassazione ha riconosciuto lo stato di necessità.

E ciò mentre si vedono i primi effetti del cosiddetto ‘daspo urbano’, il decreto Minniti che prevede misure volte a contenere situazioni di degrado in aree di particolare interesse del tessuto urbano.

Misure che hanno colpito proprio alcuni senzatetto.

Violazione di domicilio

Partendo dall’ultima pronuncia di qualche giorno fa della Suprema Corte (n. 40827/2017), i giudici hanno stabilito che chi si introduce in un’abitazione privata per ripararsi dal freddo non commette reato.

È stata infatti annullata una condanna inflitta dalla Corte di Appello di Brescia a un clochard straniero di 36 anni proveniente dall’est Europa, condannato in secondo grado nel giugno 2015 dopo essere finito sotto processo, e non era la prima volta, per essersi introdotto in un’abitazione privata a Desenzano del Garda, la sera del 24 novembre 2014.

Per i giudici, “le particolari condizioni dell’imputato” e “la considerazione dei motivi a delinquere attinenti al reperimento di unalloggio notturno, escludenti una spiccata capacità a delinquere ed una maggiore gravità soggettiva, giustificano ampiamente la valutazione di particolare tenuità del fatto”, con “conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata”.

Furto in supermercato

La Cassazione (con la sentenza n. 18248/2016) ha anche cancellato la condanna della Corte d'Appello di Genova a un homeless che aveva rubato per fame.

Secondo i giudici non è punibile chi, spinto dal bisogno, ruba al supermercato piccole quantità di cibo per far fronte alla "imprescindibile esigenza di alimentarsi".

Con questo verdetto i giudici hanno ritenuto legittimo non punire un furto per fame del valore di 4 euro, consistente in un pezzo di formaggio e una confezione di wurstel, avvenuto nel febbraio del 2012.

A fare ricorso in Cassazione non era stato il giovane, ma il Procuratore generale della Corte di Appello di Genova che chiedeva che l'imputato fosse condannato non per furto lieve, come stabilito in primo e secondo grado, ma per tentato furto dal momento che il clochard era stato bloccato prima di uscire dal supermercato.

Ad avviso dei giudici quello commesso era invece un furto consumato e non tentato, ma la condizione dell'imputato e le circostanze in cui era avvenuto l'impossessamento della merce, dimostravano uno “stato di necessità".

Vagabondaggio

Un’altra pronuncia ‘amica’ degli homeless (sentenza n.37787/2017) è quella che ha stabilito come non sia reato e non possa essere condannato chi vive per strada, anche se vige un'ordinanza del sindaco in tal senso.

Così la Cassazione ha assolto un 45enne italiano, condannato a pagare mille euro a Palermo nei primi due gradi di giudizio, per inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità, reato previsto all'articolo 650 del codice penale.

Un fatto accaduto nel dicembre 2010.

Secondo l’accusa il 45enne non avrebbe rispettato l'ordinanza di divieto di bivaccare e predisporre accampamenti di fortuna, ma gli ermellini hanno sentenziato che l’ordinanza del sindaco è "una disposizione di tenore regolamentare data in via preventiva ad una generalità di soggetti, in assenza di riferimento a situazioni imprevedibili o impreviste", e "non è sufficiente l'indicazione di mere finalità di pubblico interesse".

La Corte ha quindi annullato la condanna perché il fatto non sussiste.

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