STUDIO LEGALE
SCAFETTA

Licenziamento SEVEL annullato

annullato licenziamento per giusta causa

di Lorenzo Gangi

Confermato in Corte d'Appello l'annullamento del licenziamento di un nostro cliente, operaio della SEVEL.

Con la sentenza n. 518/2018 del 19.07.2018 la Corte di Appello di L’Aquila ha respinto il reclamo ex art. 1 comma 58 L. 28 Giugno 2012 n.92 proposto dalla SEVEL contro la sentenza del Tribunale di Lanciano in funzione di Giudice del Lavoro del 29.01.2018.

Il giudice del lavoro di Lanciano aveva annullato il licenziamento intimato ad un nostro assistito in data 15.06.2015 per una serie di fatti e comportamenti ritenuti dalla società “non compatibili” con la malattia (che nel caso del nostro assistito era di tipo neurologico-psichiatrico).

Sul punto la Corte di Appello dopo aver richiamato gli orientamenti della giurisprudenza della Suprema Corte, conclude nel senso che i parametri fondamentali affinché il lavoratore possa svolgere attività in malattia sono essenzialmente tre:

1) La verità della malattia: se l’attività svolta è incompatibile con la malattia, ne consegue la licenziabilità del lavoratore per violazione degli obblighi di fedeltà;

2) L’obbligo del lavoratore di astenersi da tutte le attività che possano compromettere o ritardare la sua guarigione;

3) L’attività svolta dal lavoratore in malattia deve essere utile al datore di lavoro: il che implica che se il lavoratore è in grado di svolgere attività di una certa gravosità per i propri interessi o svaghi, altrettanto egli può prestare le sue residue capacità lavorative in favore del datore di lavoro.

Nel nostro caso la sentenza della Corte di Appello dell’Aquila ha confermato che le attività contestate al nostro assistito (guidare frequentemente la macchina per accompagnare la figlia a scuola; fare la spesa e spostamenti fuori città, nonché recarsi sulle piste di sci o al mare, scattare fotografie durante il viaggio, caricare e scaricare mobili ecc.) erano compatibili con lo stato di malattia di tipo neurologico-psichiatrico.

Inoltre, nel caso in esame, in cui lo stato di malattia è risultato compatibile con lo svolgimento delle attività oggetto di contestazione in quando non ha pregiudicato la guarigione, pur essendo il fatto posto a fondamento del licenziamento per giusta causa sussistente da un punto di vista materiale sicuramente è assente l’elemento dell’antigiuridicità.

Pertanto è corretta, ad avviso della Corte di Appello, la sentenza del Tribunale di Lanciano che ha applicato la tutela reintegratoria di cui al comma quarto art. 18 ST. Lavoratori che trova applicazione anche quando il fatto sussista da un punto di vista materiale ma lo stesso sia privo dei caratteri dell’antigiuridicità ed illiceità.

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