STUDIO LEGALE
SCAFETTA

Le tutele legali degli operatori sanitari impegnati in prima linea nella gestione dell'emergenza da Covid-19

tutela operatori sanitari covid 19

di Rossella Di Pietro

Premessa

Nelle settimane in cui l’Italia si sta confrontando con la gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19, le notizie di numerosi contagi tra medici, infermieri e operatori di strutture sanitarie, pubbliche e private, hanno indotto l’Inail a chiarire le tutele di cui il personale sanitario impiegato in prima linea può beneficiare.

Così, nella nota del 17 marzo u.s., l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro ha qualificato il contagio da Coronavirus come infortunio sul lavoro, scegliendo quindi un regime probatorio semplificato rispetto a quanto previsto in materia di malattia.

La disciplina sull’infortunio

L’equiparazione dell’infezione da Covid-19 all’infortunio sul lavoro, e non alla malattia professionale, si colloca in perfetta aderenza con la definizione normativa prevista dal Testo Unicodegli infortuni e malattie professionali.

L’art. 2 del D.P.R. 1124/65 (Testo Unico) definisce l’infortunio sul lavoro come un’affezione morbosa avvenuta “per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di tre giorni“.

Nel caso di specie, vista la numerosità dei contagi e il decorso veloce e spesso incontrollabile dell’infezione, l’Inail ha preferito qualificare il contagioquale infortunio ravvisando la causa violenta nell’agente patogeno estrinseco di natura virulenta (il virus Covid-19, appunto).

Tale inquadramento, come si è detto, ha un effetto diretto sotto il profilo probatorio: perla tutela del diritto leso, infatti, in caso di affezioni da agente biologico, la giurisprudenza di legittimità è ormai unanime nel riconoscere l’applicabilità del principio di presunzione semplice, mutuato dall’art. 2729 c.c.

Questo comporterà che la tutela assicurativa del soggetto infortunato che abbia contratto l’infezione “in occasione del lavoro” sarà estesa anche ai casi in cui l’identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio si presenti problematica.

In particolare, la prova dell’avvenuta trasmissione del virus può essere presunta in presenza di elementi di prova gravi, precisi e concordanti, anche prescindendo dall’individuazione dello specifico momento di contrazione del virus/agente biologico.

Anzi, laddove l’episodio determinante del contagio non possa essere provato dal lavoratore, l’agevolazione probatoria opererà nel senso di ritenere presunto che il contagio sia una conseguenza delle mansioni svolte.

Inoltre, tale regime è da ritenersi applicabile anche agli eventi di contagio che siano accaduti nel percorso da casa al lavoro, configurando un’ipotesi classica di infortunio in itinere.

Conclusioni

L’operatore sanitario, dipendente di una struttura pubblica o privata, che sia risultato positivo al test specifico di conferma del contagio, deve darne immediata comunicazione al proprio datore di lavoro.

L’Azienda sanitaria locale o la struttura privata datrice di lavoro dovrà assolvere all’obbligo di comunicazione/denuncia dell’infortunio all’Inail, fermo restando il dovere di trasmissione del certificato di infortunio.

Laddove il contagio del Coronavirus costituisca “conseguenza dell’esposizione del soggetto infortunato ad un determinato rischio professionale” (così Cass. civ. sez. lav. 27/6/1998 n. 6390), l’operatore sanitario godrà delle tutele assicurative previste dall’Inail, che non si esauriscono nella corresponsione di un indennizzo, ma coprono anche l’assenza lavorativa dovuta a quarantena o isolamento domiciliare per l’intero periodo o quello successivo nell’eventualità la malattia si prolunghi, determinando un’inabilità temporanea assoluta.

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