STUDIO LEGALE
SCAFETTA

Indennità integrativa speciale

A cura dell'Avv. Daniela Carbone

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Doppia i.i.s. (indennità integrativa speciale) ed illegittimità del recupero dell’indebito.

Con una recente sentenza del 21 febbraio 2012 la Corte dei conti, sez. Abruzzo, ha accolto il ricorso di un pensionato titolare di due pensioni minime in carico all’ex gestione Inpdap (ora Inps), il quale, a seguito della totale riforma della sentenza con cui gli era stato riconosciuto il diritto a percepire la doppia indennità integrità speciale su entrambe le pensioni, era stato chiamato a restituire oltre 100.000,00 euro. A fronte di un indebito così rilevante, il pensionato ha adito la Corte dei conti regionale in cui risiedeva, chiedendo che fosse accertato il suo diritto a trattenere le somme percepite in esecuzione della sentenza poi riformata.

La Corte dei conti, sez. Abruzzo, con la citata sentenza, ha accolto il ricorso del pensionato affermando il diritto dello stesso a trattenere le rilevanti somme percepite, in quanto l’importo di ciascuna pensione di cui lo stesso era titolare era di importo inferiore al minimo Inps.

La fattispecie è peculiare poiché raramente accade che su due trattamenti pensionistici, entrambi siano inferiori al minimo inps. Tuttavia, il giudice ha dato rilievo solo alle condizioni economiche del ricorrente per fondare la decisione di irripetibilità dell’indebito, senza dare alcun rilievo al principio di affidamento e di buona fede, in quanto la situazione economica del ricorrente è stata ritenuta “assorbente” rispetto ad ogni altra questione che potesse far venir meno l’irripetibilità delle somme richieste dall’ex INPDAP.

Una decisione di sicuro rilievo nel panorama delle pronunce della Corte dei conti in tema di indebito a seguito del venir meno del diritto alla doppia indennità integrativa speciale da parte del pensionato, che potrà esser tenuta presente in caso di titolarità di trattamenti pensionistici esigui e di richieste di indebito da parte degli enti previdenziali.

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