STUDIO LEGALE
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Assistenza figlio disabile militari

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DIRITTO MILITARE - Guida ai benefici genitoriali

Entro il compimento del dodicesimo anno di vita di ciascun figlio con handicap in legge 104, il militare genitore ha diritto, in alternativa all'altro genitore lavoratore, al prolungamento del congedo parentale, per un periodo massimo di tre anni frazionabili, comprensivo dei periodi di congedo parentale, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati e non sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.

Tutela della disabilità

Ai genitori, anche adottivi competono i seguenti benefici.

- bambini fino a tre anni di età: tre giorni di permesso mensile ovvero due ore di riposo giornaliere ovvero prolungamento del congedo parentale;

- bambini oltre i tre anni e fino ai dodici anni di vita: tre giorni di permesso mensile ovvero prolungamento del congedo parentale;

- figli oltre i dodici anni di età: tre giorni di permesso mensile.

In presenza di più figli con handicap, se necessario, i tre giorni si moltiplicano per il numero dei figli.

Nei confronti del personale militare che beneficia dei riposi (due ore al giorno) e dei permessi (tre giorni al mese) non si applica la decurtazione proporzionale della licenza ordinaria, quando essi non siano cumulati con il congedo parentale; la fruizione dei predetti tre giorni di permesso mensile può avvenire anche in forma frazionata, per un massimo complessivo di diciotto ore mensili.

Congedi retribuiti per la durata massima di due anni nella vita lavorativa

Il personale militare ha diritto a un periodo di congedo retribuito, continuativo o frazionato, della durata massima di due anni da fruire nel corso della vita lavorativa, per l'assistenza a una persona con handicap in situazione di gravità accertata.

Congiunti ammessi al beneficio:

- coniuge convivente;

- padre o madre;

- uno dei figli conviventi, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;

- uno dei fratelli o sorelle conviventi nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori e i figli conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie;

- parenti o affini entro il terzo grado conviventi, sempre in caso di indisponibilità dei predetti soggetti.

Per mancanti si intendono tutte le altre situazioni documentate, quali il divorzio, la separazione legale e l'abbandono.

Per patologie invalidanti si intendono quelle acute o croniche che:

- determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;

- necessitano di assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;

- richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario.

Il requisito della convivenza:

- non è previsto per i genitori che assistono un figlio;

- deve essere provato mediante la produzione di dichiarazioni sostitutive, da cui risulti la concomitanza della residenza anagrafica e della convivenza, ossia della coabitazione.

Il concetto di convivenza non è limitato alle persone che coabitano nella stessa unità abitativa (casa singola, appartamento, ecc.), ma è estensibile a individui che risiedano allo stesso numero civico, benché in piani e interni diversi.

Il requisito della convivenza potrà ritenersi soddisfatto anche nei casi in cui sia attestata, mediante la dovuta dichiarazione sostitutiva, la dimora temporanea, ossia l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea pur risultando diversa la dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile. Per fruire dell'astensione retribuita non è necessario avere già diritto ai tre giorni di permesso mensile.

Per l'assistenza a una persona in situazione di handicap grave, una sola persona può fruire sia dell'astensione retribuita in argomento sia dei tre giorni di permesso mensile.

Solo nel caso in cui la persona disabile sia un figlio, entrambi i genitori possono fruire, alternativamente, tanto della citata astensione retribuita quanto dei tre giorni di permesso mensile, purché i due benefici non siano utilizzati negli stessi giorni. può fruire del congedo straordinario e dei citati tre giorni di permesso mensile nell'ambito dello stesso mese anche il dipendente che assiste il coniuge, un genitore o un fratello; nel caso di fruizione cumulata nello stesso mese del congedo straordinario (ovvero di ferie, aspettative o altre tipologie di permesso) e dei giorni di permesso mensile di cui sopra, questi ultimi spettano sempre nella misura intera stabilita dalla legge (3 giorni) e non è prevista una loro riduzione proporzionale.

Pertanto, a eccezione del caso in cui entrambi i genitori assistono un figlio con handicap in situazione di gravità, non è possibile che un militare sia ammesso alla fruizione di uno dei due benefici più volte citati (congedo straordinario e tre giorni di permesso mensile) quando l'altro sia in godimento da parte di un'altra persona; egli potrà, pertanto, fruire di uno o di entrambi i benefici solo qualora risulti l'unico soggetto che utilizza tali istituti.

Per l'individuazione dei legittimati non pare possibile accogliere dichiarazioni di rinuncia alla fruizione al fine di far scattare la legittimazione del soggetto successivo, né dare rilievo a situazioni di fatto o di diritto che non siano state esplicitamente considerate nella norma (come, a esempio, la circostanza che il coniuge convivente sia lavoratore autonomo o imprenditore).

La rinuncia alla titolarità del beneficio in favore di altri congiunti può, pertanto, essere effettuata solo tra soggetti di pari ordine, come, a esempio, tra figli per l'assistenza a un genitore o tra fratelli per l'assistenza a un altro fratello. due anni nell'arco della vita lavorativa la durata massima dell'astensione retribuita fruibile da una persona per l'assistenza di una o più persone con handicap in situazione gravità.

Anche in questo caso, viene introdotta l'eccezione al presupposto del ricovero a tempo pieno della persona con handicap presso istituti specializzati, ordinariamente ostativo alla concessione del beneficio, nel caso in cui i sanitari richiedano la presenza presso tali nosocomi della persona che lo assiste.

In caso di utilizzo frazionato del beneficio per periodi non superiori a sei mesi la possibilità di fruire di permessi non retribuiti e non coperti da contribuzione figurativa in misura pari ai giorni di licenza ordinaria che sarebbero stati maturati se il dipendente fosse rimasto in servizio in tali periodi.

I periodi di fruizione del beneficio non sono utili ai fini della maturazione della licenza ordinaria e della tredicesima, che devono, pertanto, essere proporzionalmente decurtati.

I medesimi periodi non vanno conteggiati ai fini della maturazione del trattamento di fine rapporto.

Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio, ma solo ai fini della progressione di carriera e non del raggiungimento del diritto a pensione.

Tra un periodo di tale licenza e uno successivo è necessaria l'effettiva ripresa del servizio.

Non è possibile cumulare la licenza con il fine settimana o con altri tipi di licenza ma è necessario riprendere il servizio, anche solo per un giorno.

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