STUDIO LEGALE
SCAFETTA

Ricorso previdenza complementare militari Forze Armate e Polizia

Ricorso previdenza complementare militari Forze Armate Polizia

Aggiornamenti sul ricorso al TAR per la mancata attivazione della previdenza complementare a seguito del passaggio dal sistema previdenziale retributivo a quello contributivo.

Presupposto: sentenza n. 22807/2020 della Suprema Corte di Cassazione.

Aggiornamento 25 ottobre 2022

All'esito di una lunga riflessione riteniamo opportuno non fare alcun appello, sia sulla base dell'esito di primo grado (relativo alla condanna alle spese) e sia sulla base della recente giurisprudenza in merito alla previdenza complementare.

Risulta rischioso appellare al Consiglio di Stato la "famigerata" sentenza del TAR Lazio n. 6488 del 19.05.2022 che ha respinto il nostro ricorso condannandoci al pagamento delle spese di lite.

Siamo a conoscenza che alcune sentenze del TAR Lazio emesse in ricorsi simili al nostro, nelle quali il giudice ha dichiarato inammissibile il ricorso per le stesse motivazioni contenute nella nostra sentenza, sono state impugnate al Consiglio di Stato anche con esito positivo.

Riteniamo rischioso procedere in tal senso in quanto il Consiglio di Stato accoglie sì ricorso ma solo per una questione di procedura errata seguita dal giudice del TAR nell'emettere la sentenza impugnata.

Infatti il Consiglio di Stato dichiara la sentenza del TAR nulla (e non annullabile) senza però pronunciarsi sulla spettanza o meno del diritto al risarcimento rispetto al quale rinvia di nuovo ogni decisione al giudice di primo grado (quindi il TAR).

Il Consiglio di Stato, infatti, accoglie il ricorso limitatamente al fatto che il TAR lo ha dichiarato inammissibile senza prima informare di questa intenzione gli avvocati dei ricorrenti arrivando immediatamente ad emettere sentenza.

Riassumendo quindi il Consiglio di Stato non si esprime sul fatto che i ricorrenti abbiano o meno ragione, ma solo sul fatto che il giudice di primo grado abbia, in modo "troppo sbrigativo" dichiarato l'inammissibilità del ricorso con la conseguenza di rinviare la decisione di nuovo al TAR.

Così facendo è molto probabile che il TAR, di nuovo investito della questione, possa confermare la sentenza negativa, questa volta adottandola nel rispetto della procedura e magari prevedendo una condanna alle spese più alta di quella ricevuta.

Aggiornamento 30 settembre 2022

Come già comunicato, siamo in attesa della delibera relativa al pagamento delle spese legali con bonifico bancario all'Avvocatura Generale dello Stato.

Al momento la ricevuta di bonifico custodita presso questo Studio vale già come quietanza di pagamento.

La delibera arriverà non appena la sentenza del TAR sarà passata in giudicato e non più suscettibile di appello.

Aggiornamento 5 settembre 2022

In data odierna abbiamo saldato la condanna alle spese processuali. Il pagamento è stato effettuato tramite bonifico intestato all'Avvocatura Generale dello Stato.

Aggiornamento 23 maggio 2022

Storia di una sentenza politica già scritta.

Mercoledì 18 maggio 2022 alle ore 12.00 è stata celebrata l’udienza pubblica durante la quale è stato discusso il ricorso con cui abbiamo chiesto il riconoscimento del diritto del personale delle Forze Armate e di Polizia ad essere risarciti per la mancata attivazione del Fondo di Previdenza complementare integrativa, a distanza di quasi trenta anni dall’entrata in vigore della previsione normativa.

Con grande stupore, il giorno successivo, a sole ventiquattro ore dall’udienza di discussione, era pronta la sentenza che respingeva le nostre richieste, liquidando come “inammissibile” un ricorso di ben settantotto pagine dove venivano illustrate le sperequazioni subite dal personale del comparto pubblico delle Forze Armate e delle Forze dell’Ordine durante questi ultimi tre decenni.

A questo punto il dubbio che la sentenza fosse stata già scritta prima di sentire le nostre ragioni rappresentate nell’udienza è divenuta in noi una certezza!

Il riconoscimento del diritto e il relativo risarcimento del danno avrebbe creato un problema per le finanze pubbliche e quindi avrebbe incontrato forti resistenze: eravamo dunque consapevoli che per avere giustizia sarebbe servita una pronuncia coraggiosa e questa di certo non lo è stata.

L’inammissibilità del ricorso, secondo il ragionamento del TAR, sta nel fatto che i ricorrenti (i diretti interessati in quanto destinatari del pregiudizio derivante dalla mancata istituzione del Fondo di previdenza complementare integrativa) non sono legittimati a ricorrere al giudice per far valere le loro ragioni.

Ad esserlo sarebbero le organizzazioni sindacali e i Comitati centrali di rappresentanza che, a parere di chi scrive, sono invece i maggiori responsabili, insieme alle Amministrazioni pubbliche, del mancato raggiungimento degli accordi nell’ambito dei procedimenti negoziali finalizzati all’istituzione della Previdenza complementare.

A conferma dei nostri dubbi sul fatto di quanto sia stato “scomodo” il nostro ricorso vi è la spropositata condanna alle spese di 20.000,00 euro oltre iva (20%) cassa (4%) e spese generali (15%), che riteniamo avere scopo puramente intimidatorio rispetto ad eventuali nostre ulteriori iniziative.

Valuteremo se fare o meno appello contro questa sentenza (che in ogni caso sarebbe gratuito per i ricorrenti che intendessero aderire).

Nel frattempo abbiamo preso contatto con l’Avvocatura dello Stato per evitare che la stessa avvii procedure esecutive di recupero presso i singoli ricorrenti per l’intero importo.

Pertanto, stiamo raccogliendo la suddetta somma (che suddivisa per il grande numero dei ricorrenti sarà di pochi euro) in modo da chiudere questa triste vicenda ed evitare strascichi futuri.

Aggiornamento 22 maggio 2022

Si invitano i ricorrenti a verificare la propria email per comunicazioni urgenti da parte dello Studio Legale a partire dalle ore 8.00 del 24 maggio.

Aggiornamento 18 maggio 2022

In data odierna si è tenuta l'udienza di discussione del ricorso sulla previdenza complementare.

Il TAR si è riservato di decidere in ordine alle nostre richieste.

Aggiornamento 30 marzo 2022

Alla luce delle recenti sentenze emesse dal Tar Lazio in materia di previdenza complementare, abbiamo redatto un nuovo ricorso modificato secondo i recenti orientamenti giurisprudenziali.

Il numero di ruolo del ricorso presso il Tar Lazio è 1380/2022 ed è assegnato al giudice relatore.

La discussione del ricorso è stata fissata al 18/05/2022 .

Aggiornamento 12 ottobre 2021

Il Tar Lazio - Sezione 1 Bis, con una sentenza di fine luglio scorso ha respinto un analogo ricorso sulla mancata attivazione della previdenza complementare, presentato da altro studio legale.

Pertanto si è deciso di non perfezionare l’iter di deposito del ricorso n. 4761/ 2021 già avviato, al fine di non incorrere in una sentenza di rirgetto identica a quella di luglio.

Inoltre, gli imminenti avvicandamenti di personale nella sezione competente a trattare il nostro ricorso, potrebbero comportare un orientamento più in linea con quanto già affermato dalla Corte dei Conti nella nota sentenza del 2020.

Va aggiunto che recenti provvedimenti in materia di previdenza complementare, hanno fatto emergere ulteriori elementi a nostro favore che appare utile evidenziare nel nuovo ricorso.

Il presupposto della nostra azione legale parte sempre dalla certezza che la normativa di cui si chiede l’attuazione attribuisce chiaramente alla Pubblica Amministrazione il dovere di attivarsi rispetto all’istituzione del fondo complementare.

Di conseguenza, il mancato adempimento dell’obbligo genera per forza di cose una inadempienza nella Pubblica Amministrazione, economicamente valutabile sotto il profilo del risarcimento.

Aggiornamento 3 maggio 2021

A partire dal mese di ottobre 2020, a seguito della pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione n. 22807 che ha sancito la compentenza del Giudice Amministrativo, abbiamo ritirato tutti i ricorsi presentati presso le compententi Corti dei Conti e ha provveduto a depositarli presso le sedi regionali dei Tar competenti.

Dopo aver preso visione dell’unica decisione emessa dal Tar di Trento sul nostro ricorso avente ad oggetto la mancata attivazione della previdenza complementare e dopo aver preso visione di un’altra sentenza del Tar Lazio, per un ricorso analogo attivato circa 10 anni fa, lo Studio ha deciso di modificare nuovamente la richiesta avente ad oggetto il riconoscimento del risarcimento del danno da mancata attivazione della Previdenza Complementare e di interessare oltre ai Ministeri compententi, anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero della funzione pubblica.

Il tutto al fine di colmare alcuni punti che sono emersi dalle uniche due decisioni recenti in materia di previdenza complementare.

In particolare, sin da una prima lettura della sentenza del tar di Trento ci siamo resi immediatamente conto del fatto che il Tribunale Amministrativo, nell’esprimersi sulla problematica della previdenza complementare, ha operato attraverso un semplice “copia e incolla”, riprendendo le motivazioni già contenute nelle Sentenze emesse, qualche tempo prima, dal Tar del Lazio.

Il Tar, infatti, ha ritenuto di non poter decidere in merito alle questioni da noi rappresentate per una serie di motivazioni che, seppur inizialmente sono state ritenute del tutto infondate, in un secondo momento ci sono sembrate un’arma da utilizzare a nostro favore.

Ciò che abbiamo notato è che siail Ministero che il Tribunale hanno effettivamente ammesso l’esistenza di un obbligo di agire dell’Amministrazione ma, allo stesso tempo, entrambi hanno negato la possibilità di quantificare, in sede giurisdizionale (in Tribunale), l’ammontare del danno subito.

A ben vedere, quindi, non vi sono dubbi sul fatto che la normativa di cui si chiede l’attuazione sia chiara nel momento in cui attribuisce alla P.A. il compito di attivarsi rispetto all’istituzione del fondo complementare; eppure nulla è stato fatto; mancanza, questa, rilevata anche dal Tar di Trento a mezzo della propria pronuncia.

È evidente, dunque, che l’unica chiave di lettura della decisione presa dal Tar non può che essere individuata in una volontà, condivisa da più parti (Amministrazione e Giudice), di non prendere alcuna posizione in merito alla vicenda oggetto del giudizio, lasciando così tutti i ricorrenti privi di ogni tutela.

In sostanza, il passaggio fondamentale nella pronuncia del Tar è la condivisione da parte del Giudice dell’idea che l’obbligo di istituire il fondo complementare sia oggi esistente e che tale obbligo DEVE essere adempiuto dalla P.A.

Ebbene, il rigetto ricevuto non ci ha scoraggiati e per tale ragione, lo studio, dopo aver analizzato attentamente la decisione del Tribunale, ha deciso di porre in essere una nuova strategia volta ad indurre i Ministeri interessati ad adempiere al richiamato obbligo il prima possibile.

In particolare è stato lo stesso Tar a suggerire alla scrivente la possibilità di agire direttamente contro l’Amministrazione presentando un’istanza dal contenuto puramente risarcitorio.

Pertanto abbiamo provveduto ad inviare una nuova diffida sulla base della quale è stato stilato un nuovo ricorso presentato, questa volta, presso il Tar del Lazio – sede di Roma, iscritto con numero di ruolo generale 4761/2021.

L'andamento del ricorso può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it.

In conclusione, ci teniamo a sottolineare che questa nuova iniziativa non avrà alcuna ripercussione sui ricorrenti ai quali nessun costo aggiuntivo sarà richiesto, ma si tratta di una modifica della precedente strategia in senso assolutamente migliorativo.

Lo studio, infatti, avendo preso a cuore questa battaglia, ha deciso di intraprendere immediatamente la nuova strada coinvolgendo, questa volta, anche il Ministero per la Pubblica Amministrazione, parzialmente responsabile, unitamente agli altri già chiamati in causa, e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’attuazione del fondo complementare.

Dato il grosso numero dei partecipanti, siamo ancora in attesa che telematicamente la pratica venga lavorata al fine di comunicare a stretto giro il numero di ruolo generale.

Il nostro obbiettivo non è solo quello di combattere questa battaglia ma di vincere questa guerra e finalmente ottenere il giusto risarcimento del danno.

Aggiornamento 26 ottobre 2020

Siccome si è creata un pò di confusione tra i ricorrenti riassumiamo la questione della nuova procura.

Avevamo depositato il ricorso presso le sedi regionali della Corte dei Conti.

Il 10 ottobre la Cassazione ha stabilito che il ricorso va presentato al TAR.

Per questo motivo stiamo mandando via mail, a tutti i ricorrenti, una nuova procura per spostare il ricorso al TAR.

Quando ricevete la mail, scaricate la nuova procura, firmate e rispedite allegando la procura firmata in risposta alla mail che avete ricevuto.

Dato l'elevato numero dei ricorrenti è probabile che ci sia da aspettare un pò ma non è un problema.

State tranquilli e non cercate di anticipare i tempi facendovi passare le procure da chi le ha già ricevute: creereste solo confusione.

Aspettate di ricevere la nostra mail: arriverà.

Aggiornamento 21 ottobre 2020

In data 20.10.2020 è stata pubblicata la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 22807/2020 con la quale è stato risolto il conflitto negativo di giurisdizione tra la sentenza n. 5814/2015 del Tribunale Amministrativo del Lazio, depositata il 21.04.2015, e la sentenza n. 433/2018 della Corte dei Conti – Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello di Roma, depositata il 28.11.2018.

Con la pronuncia sopra richiamata, i Giudici di legittimità hanno statuito il seguente principio di diritto: “La domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno da mancata attivazione della previdenza complementare per il personale del Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, riservata alla concertazione – contrattazione, ai sensi delle disposizioni degli artt. 26, 20 comma, L. 23/12/1998 n. 448, e 3, co. 2 D. Lgs. 5/12/2005 n. 252, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, attenendo all’inadempimento di prestazioni di contenuto solo genericamente previdenziale e strettamente inerenti al rapporto di pubblico impiego, non già a materia riguardante un trattamento pensionistico a carico dello Stato, sicché la relativa controversia esula dalla giurisdizione della Corte dei Conti”.

Questa possibilità era stata prospettata in sede di compilazione della modulistica necessaria per l’adesione al ricorso previdenza.

Vi avevamo, infatti, evidenziato che eravamo in attesa che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si pronunciassero in merito al conflitto negativo di giurisdizione.

Ma al fine di evitare l’ulteriore decorso del tempo, avuto riguardo anche ai 25 anni trascorsi dalla legge che aveva previsto, l’obbligo per i Vostri comparti, di istituire i fondi di previdenza complementare, abbiamo deciso comunque di depositare i ricorsi dinnanzi alle Corti dei Conti di ogni Regione, con l’incognita della pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite.

Pertanto, a seguito della pubblicazione della sentenza che ha individuato il Giudice nazionale giurisdizionalmente competente, i Vostri ricorsi, originariamente depositati dinnanzi alle Corti dei Conti competenti territorialmente, verranno riassunti tempestivamente dinnanzi ai Tribunali Amministrativi Regionali.

Per tali ragioni, provvediamo a inviarvi una nuova procura alle liti nella quale viene individuato come Giudice il TAR competente per territorio, la quale dovrà essere sottoscritta edreinviata scansionata al fine di poterla allegare ai ricorsi predisposti nel Vostro interesse.

Questo per Voi non determinerà alcuna preclusione circa le pretese previdenziali già avanzate né l’ulteriore esborso di somme rispetto a quelle già corrisposte per l’adesione al ricorso previdenza complementare.

Aggiornamento 20 ottobre 2020

Sono state fissate le prime udienze per la discussione dei ricorsi nelle compententi Corti dei Conti:

REGIONE BASILICATA

•  MINISTERO DELL'INTERNO (personale in servizio)

9 febbraio 2021 ore 9.30

•  MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI E MINISTERO DELLA DIFESA (personale in servizio)

9 marzo 2021 ore 9,30

•  MINISTERO DELLA DIFESA (personale in servizio)

23 marzo 2021 ore 10.30

•  MINISTERO DELL'INTERNO (personale in pensione)

27 aprile 2021 ore 10.30

REGIONE PIEMONTE

•  MINISTERO DELL'INTERNO (personale in servizio)

16.03.2021 ore 10.00

•  MINISTERO DELL'INTERNO (personale in pensione)

16.03.2021 ore 10.00

•  MINISTERO DELLA DIFESA (personale in servizio)

16.03.2021 ore 10.00

REGIONE ABRUZZO

•  MINISTERO DELLA DIFESA (personale in pensione)

13.07.2021 ore 10,30

•  MINISTERO DELLA DIFESA (personale in servizio)

13.07.2021 ore 10.30

•  MINISTERO DELL'INTERNO (personale in servizio)

13.07.2021 ore 10.30

•  MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI E MINISTERO DELLA DIFESA (personale in servizio)

13.07.2021 ore 10,30

Aggiornamento 30 settembre 2020

Per quanto riguarda la prima tornata, abbiamo depositato tutti i ricorsi presso le compententi Corti dei Conti regionali.

Man mano che avremo i numeri di ruolo dei ricorsi provvederemo a pubblicarli su questa pagina con le relative date di udienza.

Per quanto riguarda la seconda tornata, abbiamo chiuso le adesioni e stiamo inviando le email certificate di diffida alle amministrazioni resistenti.

Aggiornamento 10 agosto 2020

A nome dei partecipanti alla prima tornata del ricorso, abbiamo inviato alle amministrazioni competenti la richiesta di risarcimento danni per la mancata erogazione della pensione complementare.

A seguito di risposta negativa o silenzio da parte delle stesse, procederemo con il ricorso presso le Corti dei Conti competenti.

Alcune precisazioni

In primo luogo si chiarisce che con la propria Sentenza, la Corte dei Conti per la Regione Puglia ha riconosciuto un risarcimento danni, dovuto alla mancata attivazione della previdenza complementare e non anche il diritto di ottenere il trattamento pensionistico retributivo (possibilità chiaramente preclusa, non essendo più in vigore tale trattamento).

Va precisato che questo ricorso è completamente differente da quelli attivati in precedenza da altri studi legali, in quanto non si richiede il riconoscimento di un diritto incontestabile ma di ottenere la condanna dell’Amministrazione e di conseguenza far si che la stessa ottemperi a quanto previsto dalle norme in vigore, a fronte dei risarcimenti danni dovuti.

Si ribadisce, altresì, che il costo del ricorso è omnicomprensivo e che al termine dello stesso non verrà richiesta ai ricorrenti alcuna somma percentuale, o quota fissa, su quanto eventualmente riconosciuto dalla Corte dei Conti.

Ciò sia perché non appare corretto chiedere altre somme rispetto a quelle già versate, sia perché vi è un divieto deontologico di procedere con tale modalità, a fronte di un giudizio con valore indeterminabile.

La questione della previdenza complementare

Sono passati ormai 25 anni dall’entrata in vigore della Legge n. 335/1995, rubricata “riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”, norma con la quale si è dato avvio al graduale passaggio dal sistema previdenziale retributivo a quello contributivo.

Passaggio non privo di difficoltà e critiche tanto che, nel corso del tempo, sono state emanate altre norme, dal contenuto più specifico e tecnico, volte a chiarire gli aspetti più complessi della nuova normativa.

In particolare, al fine di delineare in modo puntuale le modifiche introdotte, veniva emanata la Legge n. 448/1998, attraverso la quale si prevedeva l'istituzione di forme pensionistiche integrative per il personale del comparto sicurezza e difesa; obbiettivo raggiunto solo parzialmente.

Invero, se da un lato si è immediatamente provveduto all’istituzione di differenti fondi pensione per il settore privato e pubblico privatizzato; ciò non è avvenuto per il personale appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia che, ad oggi, si trova a subire una disparità di trattamento del tutto ingiustificata.

In particolare, la riforma della previdenza complementare prevedeva le seguenti linee di azione:

- Il Ministro della Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, in possesso della necessaria competenza, avrebbe dovuto avviare le procedure di “concertazione/contrattazione” per il personale del Comparto Difesa e Sicurezza;

- Le procedure si sarebbero dovute concludere con l’emanazione di separati decreti del Presidente della Repubblica, inerenti il richiamato personale.

Stante la totale inattività degli organi responsabili di dare avvio alla procedura, alcuni esponenti delle categorie escluse e penalizzate da tale inattività, sottoponevano all’attenzione del Giudice Amministrativo le problematiche descritte.

Il Tar del Lazio, sez. I bis, ritenendo fondate tutte le doglianze esposte dai ricorrenti, dapprima diffidava l’Amministrazione ad adempiere nel termine di 180 giorni, successivamente, a causa della perdurante inerzia, nominava un commissario ad acta, al quale affidava il compito di sopperire alle mancanze dell’Amministrazione e, contestualmente, faceva sorgere in capo allo stesso un “onere minimo indispensabile che è quello di attivare i procedimenti negoziali interessando allo scopo le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ed i Consigli Centrali di Rappresentanza, senza tralasciare di diffidare il Ministro della Pubblica Amministrazione e la Semplificazione ad avviare le procedure di concertazione/contrattazione per l'intero Comparto Difesa e Sicurezza” (Tar del Lazio, Sez. I Bis, Sent. n. 2122/2014 e n. 2123/2014).

Ciò, però, non è bastato. Attualmente, infatti, né il Ministero, né gli organi preposti, hanno dato avvio ad un intervento incisivo, come ci si sarebbe aspettati; dunque, appare quantomai singolare che, nonostante l’intervento del Tar e la nomina del Commissario ad acta, non si sia ancora provveduto all’istituzione di un fondo pensione per il personale delle FF.AA. Eppure, con la Delibera del Co.Ce.R n. 2/2020, contenente proposte migliorative per il sistema previdenziale del personale militare, sembrava essersi aperto uno spiraglio per un mutamento del sistema previdenziale in parola, ma purtroppo nulla è accaduto; quel documento era una bozza di lavoro e tale è rimasto sin ora.

In virtù della delicatezza del tema, è recentemente intervenuta la Corte dei Conti per la regione Puglia che, con la Sentenza n. 207/2020 pubblicata in data 15.5.2020, ha stabilito che “il problema in argomento, a distanza di oltre vent’anni, non è stato ancora risolto. Lo strumento per compensare le negative ripercussioni economiche che il ricorrente denuncia di subìre dall’inerzia nell’attuazione della previdenza complementare è rappresentato dal risarcimento del danno, in quanto la legittima aspettativa della estensione del regime di previdenza complementare per il comparto pubblico assurge a situazione giuridica soggettiva meritevole di tutela anche innanzi al Giudice monocratico delle pensioni della Corte dei conti. È invece fondata la domanda risarcitoria relativa alla mancata istituzione della previdenza complementare. L’avvio della previdenza complementare, come secondo pilastro del sistema di previdenza pubblica, è da porre in relazione alla liquidazione delle prime pensioni calcolate con il sistema contributivo. Evidentemente, la permanenza di tassi di sostituzione piuttosto bassi per tali tipologie di pensioni - nonostante l’elevazione dell’età pensionabile - è circostanza che dovrebbe far riflettere sulla necessità di dare pratica attuazione alla riforma della previdenza complementare, avviata con la L. n. 335/1995 e proseguita con la legge delega n. 243/2004 e con il decreto attuativo n. 252/2005. In particolare, le citate norme si sono occupate dei dipendenti del settore privato e del personale pubblico c.d. contrattualizzato e hanno istituito una correlazione tra la contribuzione integrativa e la trasformazione dei trattamenti di fine servizio in TFR”.

Si tratta di un riconoscimento di un diritto incontestabile, la cui mancata attuazione avrà come effetto diretto il risarcimento del danno subito dai ricorrenti; ormai non può più sottacersi la discriminazione attuata e perpetrata ai danni del personale che, quotidianamente, si vede limitato nei proprio diritti e nelle proprie aspettative.

Alla luce della richiamata sentenza, quindi, abbiamo deciso di raccogliere le adesioni per un nuovo ricorso volto all’accertamento dell’inadempimento del Ministero della Difesa rispetto all’obbligo imposto dalla normativa sin qui richiamata.

Al ricorso potrà partecipare il Personale ancora in servizio, nonché il personale in quiescenza con il sistema misto/contributivo.

Gli interessati possono contattarci per avere maggiori informazioni.

 

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