lo sportello unico per edilizia
HOME > LO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA > Articolo 5 (R) del Testo Unico dell’edilizia n.380\2001

Le amministrazioni comunali, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, provvedono, anche mediante esercizio in forma associata delle strutture ai sensi del capo V, titolo II del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ovvero accorpamento, disarticolazione, soppressione di uffici o organi già esistenti, a costituire un ufficio denominato sportello unico per l’edilizia, che cura tutti i rapporti con il privato, l’ amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all’ intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso o di denuncia di inizio attività.

Tale ufficio provvede in particolare:

  1. alla ricezione delle denunce di inizio attività e delle domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia, ivi compreso  il certificato di agibilità, nonché dei progetti approvati dalla Soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 36, 38  e 46 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490;
  2. a fornire informazioni sulle materie di cui  al  punto a), anche mediante  predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi  normativi, che  consenta  a chi abbia interesse l’accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure previste dal presente regolamento, all’ elenco delle domande presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonché a tutte le possibili informazioni utili disponibili;
  3. all’adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in tema di  accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi dell’articolo 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme comunali di attuazione;
  4. al rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di agibilità, nonchè delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico – ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio;
  5. alla cura dei rapporti tra l’amministrazione comunale, il privato e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio oggetto dell’istanza o denuncia con particolare riferimento agli adempimenti connessi all’applicazione della parte seconda del Testo Unico.

Ai fini del rilascio del permesso di costruire o del certificato di agibilità, l’ ufficio di cui al comma 1 acquisisce direttamente, ove questi non siano stati già allegati dal richiedente:

  1. il parere dell’ A.S.L. nel caso in cui non possa essere sostituito da una autocertificazione ai sensi dell’ articolo 20, comma 1;
  2. il parere dei vigili del fuoco, ove necessario,in  ordine al rispetto della normativa antincendio.

L’ ufficio cura altresì gli incombenti necessari ai fini dell’acquisizione, anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14 bis, 14 ter, 14 –quater della Legge 7 agosto 1990, n. 241, degli atti di assenso, comunque denominati, necessari  ai fini della realizzazione dell’ intervento edilizio.
Nel novero di detti  assensi rientrano, in particolare:

  1. le autorizzazioni e certificazioni del competente ufficio tecnico della  regione, per le costruzioni in zone sismiche di cui agli articoli 61, 94  e 62;
  2. l’ assenso dell’amministrazione militare per le  costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue ad opere di difesa dello Stato o a stabilimenti militari, di cui all’ articolo 16 della Legge 24 dicembre 1976, n. 898;
  3.  l’autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale in caso di costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle zone di salvaguardia in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, ai sensi e per gli effetti dell’ articolo 19 del D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 347;
  4. l’ autorizzazione dell’ autorità competente per le costruzioni su terreni confinanti con il demanio marittimo, ai sensi e per gli  effetti dell’articolo 55 del codice della navigazione;
  5.  gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli  interventi edilizi su immobili vincolati ai  sensi degli articoli 21, 23, 24, e 151 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, fermo restando che, in caso di dissenso manifestato dal-  l’amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, si procede ai sensi dell’articolo 25 del D.Lgs. n. 29 ottobre 1999,  n. 490;
  6. il parere vincolante della  Commissione per la salvaguardia di Venezia, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6 della Legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni, salvi  i casi in cui vi sia stato l’adeguamento al piano comprensoriale previsto dall’ articolo 5 della stessa legge, per l’ attività edilizia nella laguna veneta,nonché nel territorio dei centri storici di Chioggia e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant’ Erasmo;
  7. il parere dell’ autorità competente in tema di assetti e vincoli  idrogeologici;
  8. gli assensi in materia di servitù varie ,ferroviarie, portuali ed aeroportuali;
  9. il nulla-osta dell’autorità competente ai sensi dell’ articolo 13 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, in tema di aree naturali protette.