| HOME > LO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA >I vincoli derivanti, anche al Governo, dall’ attribuzione ai Comuni della competenza in materia di organizzazione dei propri uffici |
Ma proprio il riferimento, che poco fa si è fatto, al necessario rispetto delle competenze dei Comuni in tema di organizzazione dei loro uffici consente di introdurre qui un altro punto, che pare fondamentale per dare conto del rilievo e della portata delle nuove previsioni del Testo Unico dell'edilizia.
Né la digressione fin qui condotta, e quella, breve, che segue appaiano oziose: non sembra dubbio infatti che per diversi aspetti le previsioni in tema di sportello unico risentono della "debolezza" della fonte che le reca.
E ciò su un duplice fronte: da un lato, per quanto si è accennato - sotto il profilo "esterno", quello della loro legittimità e della loro vincolatività - con riferimento ai rapporti con le competenze normative regionali; dall'altro, come ora si dirà - sotto il profilo "interno", della completezza, univocità, chiarezza delle singole previsioni - con riferimento all'autonomia normativa e organizzativa comunale.
È infatti evidente che molti degli aspetti insoddisfacenti che si cercherà di mettere in luce più avanti, e in generale il carattere irresoluto, parziale, incompiuto delle previsioni sullo sportello unico, le contraddizioni che ne emergono e i vuoti che vi si colgono, siano dovuti allo scrupolo di rispettare l'autonomia comunale e al dubbio (o alla consapevolezza) che il regolamento, sia uno strumento inadeguato per imporre ai Comuni modelli organizzativi nuovi, di fronte ad un'autonomia che la Costituzione garantisce "nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica".
La consapevolezza del problema dei vincoli derivanti dal necessario rispetto dell'autonomia comunale, organizzatoria e normativa, non è certo mancata.
Sia il Governo nella relazione che ha accompagnato la bozza di Testo Unico, sia il Consiglio di Stato nel suo parere su di essa, vi hanno fatto riferimento.
Il Consiglio di Stato, come già si è accennato, ne ha tratto argomenti negativi circa la richiesta di parte regionale di poter disciplinare con leggi regionali la costituzione e l'organizzazione dello sportello unico.
Per concludere che, essendo lo sportello unico "finalizzato all'esecuzione di tutti gli adempimenti in materia edilizia (di competenza comunale)", è "indispensabile che la disciplina dello stesso sia dettata sempre dal Comune che se ne avvale".
Tutt'al più, continua il Consiglio di Stato, sarebbe consentita "una clausola di salvezza degli interventi normativi regionali per i Comuni di minore dimensione demografica, ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 267/2000".
La difesa così espressa dell'autonomia comunale sembrerebbe però provare troppo: parrebbe, seguendo fino al limite quel ragionamento, di dover arrivare fino ad escludere quasi ogni possibilità regionale di disciplinare con sue leggi la materia edilizia, dato che essa è, nei suoi risvolti amministrativi e nella sua concreta gestione, di indubbia competenza comunale.
Anche la decisione circa la soppressione della Commissione edilizia è stata ritenuta dal Consiglio di Stato rientrante fra le scelte da compiersi, da parte delle singole amministrazioni comunali, "nell'ambito del regolamento comunale".
Il Governo, da parte sua, sottolinea nella relazione, dopo aver illustrato brevemente le novità introdotte in tema di procedimento, che "per quanto attiene invece al profilo organizzativo, la varietà e la disomogeneità delle realtà locali richiedono che sia rimessa all'autonomia normativa del comune, singolarmente o in forma associata, la puntuale definizione dell'assetto organizzativo per meglio rispondere alle esigenze e alle possibilità del singolo ente".
E continua, con riferimento al tema dello sportello unico, che "ciascun Comune potrà pertanto autonomamente definire l'assetto organizzativo dello sportello, così come quello degli uffici e delle strutture interne destinate a coadiuvare lo sportello unico in sede procedimentale.
In quest'ottica va letta l'eliminazione dell'obbligatorietà del parere della Commissione edilizia e la previsione del potere del comune di individuare altre istanze consultive".
Quanto poi al delicato tema del raccordo fra lo sportello unico e gli altri uffici comunali competenti in tema di edilizia, si fa notare che "è senza dubbio auspicabile che i comuni, adeguando le norme statutarie e regolamentari, regolino i rapporti tra lo sportello e i singoli uffici comunali, nonché tra lo sportello e gli altri uffici (compresi vigili del fuoco e azienda sanitaria locale) cui spetta il rilascio di pareri e l'effettuazione di verifiche endoprocedimentali".
Le notazioni del Governo sembrerebbero essere formulate in base a valutazioni di opportunità: opportuno lasciare l'organizzazione dello sportello al comune, auspicabile che il comune disciplini il raccordo di quell'ufficio con gli altri.