lo sportello unico per edilizia
HOME > LO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA > Le competenze legislative regionali

Esprimendo il suo parere sulla bozza di testo unico, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni ha formulato (il 22 marzo 2001) "una serie di proposte emendative ritenute irrinunciabili ai fini della espressione del parere favorevole", e, fra queste, in particolare quella di emendare l'(allora) art. 4, dedicato allo sportello unico per l'edilizia, nel quale si chiedeva di inserire un nuovo comma così formulato: "Le regioni possono disciplinare l'organizzazione e il funzionamento dello sportello unico per l'edilizia, eventualmente coordinando lo stesso con lo sportello unico per le attività produttive, favorendo, altresì, forme associative".

La richiesta delle Regioni di poter disciplinare "in modo incondizionato con propria legge la costituzione e l'organiz­zazione dello sportello unico" era però considerata negativamente dal Consiglio di Stato, il quale, nel parere reso dall'Adu­nanza generale il 29 marzo 2001 (n. 5212001), osservava come l'organizzazione degli uffici comunali in "sportello unico" dovesse essere lasciata all'autonomia comunale, essendo tale sportello "finalizzato all'esecuzione di tutti gli adempimenti in materia edilizia (di competenza comunale)".

Non vi è dunque nel testo dell'attuale art. 5 alcun riferimen­to ad una potestà legislativa regionale in materia. E per fortuna: solo di sfuggita si può infatti rilevare che la richiesta regionale, se accolta nei termini in cui era stata for­mulata, avrebbe comportato l'aggiunta di un ulteriore comma, della stessa natura normativa degli altri, nello stesso art. 4 (ora 5).

Sarebbe stato allora lavoro dei giuristi spiegare il senso di una disposizione di regolamento di delegificazione che pretenda di conferire o di riconoscere potestà legislativa alle regioni.