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Tutto questo premesso sulla collocazione nel sistema della norma che ci interessa, e pur con il rischio che quanto si è detto faccia apparire meno rilevante un puntuale esame delle sue previsioni, si tratta ora di valutare nel merito e nel dettaglio la formula organizzativa che risulta dall'art. 5 del Testo Unico.
Lo sportello unico è, nell'art. 5 del T.U., un ufficio che "cura tutti i rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi" sull'intervento edilizio che si chiede di autorizzare o il cui inizio viene denunciato.
Là prima e complessiva caratterizzazione dell'ufficio è dunque di un’"interfaccia" (come orribilmente direbbe un informatico), vale a dire di un punto di contatto e di raccordo fra privato e amministrazione, o meglio fra privato e amministrazioni, visto che la sostanza innovativa dell'idea di sportello unico sta proprio, fin da quando se ne è cominciato a parlare, nella unificazione in un solo ufficio e in una sola sede fisica dei molteplici "terminali" cui il richiedente dovrebbe accostarsi, e nella concentrazione in un unico atto delle molteplici domande che il privato dovrebbe altrimenti proporre.
Al fondo vi è non solo una ben comprensibile (e anche economicamente significativa) esigenza di risparmiare tempo e sforzi, ma, più in profondità, l'idea che la società civile e il mondo della produzione e del commercio hanno il diritto di restare estranei e indifferenti alle esigenze di divisione del lavoro interne all'apparato pubblico e alle articolazioni organizzative e funzionali delle competenze amministrative, sì che non è affar loro individuare e contattare le varie pubbliche strutture cui siano state conferite competenze su singoli aspetti di un progetto, ma è al contrario dovere dell'amministrazione fare in modo che alla sostanza unitaria, dal punto di vista economico o sociale, di una operazione progettata (aprire uno stabilimento industriale, costruire un edificio di abitazione) corrisponda un solo contatto con l'apparato pubblico.
A ben vedere quindi l'idea della unificazione procedimentale, che si vedrà essere, per quanto debolmente realizzata, uno dei punti notevoli della nuova disciplina, sta in nuce proprio nella nozione corrente di sportello unico.