lo sportello unico per edilizia
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Vediamo più in particolare come si presenta il confronto con le recenti previsioni in materia di autorizzazione degli insediamenti produttivi.

Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 prevede all' art. 24, che "ogni comune esercita, singolarmente o in forma associata, ... le funzioni... , assicurando che un'unica struttura sia responsabile dell'intero procedimento".

E continua: "Presso la struttura è istituito uno sportello unico al fine di garantire a tutti gli interessati l'accesso, anche in via telematica, al proprio archivio informatico
Quanto al procedimento, l'art. 25 ripete che "il procedimento amministrativo in materia di autorizzazione all'insediamento di attività produttive è unico."

E fissa, fra i principi cui si deve ispirare il regolamento, quello dell' istituzione di uno sportello unico presso la struttura organizzativa e individuazione del re­sponsabile del procedimento".

In attuazione delle disposizioni ricordate, il d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 – modificato ed integrato dal D.P.R. 7 dicembre 2000, n.440 - , ha disposto, all'art. 3, che "i comuni esercitano, anche in forma associata, ... le funzioni ... assicurando che ad un'unica struttura sia affidato l'intero procedimento.
Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, la strut­tura può essere articolata in appositi uffici".
"Presso la struttura, previa predisposizione di un archivio informatico conte­nente i necessari elementi informativi, è istituito uno sportello unico".
E infine dispone che "Il funzionario preposto alla struttura è responsabile dell'intero procedimento".

Punto centrale della disciplina in materia di insediamenti produttivi è la struttura unica, non lo sportello, che è visto solo come un'appendice di quella, con funzioni limitate, anche se la suggestione del nome ha finito per far sì che si indichi oggi comunemente la parte per il tutto, che ci si riferisca cioè allo sportello unico per intendere tutto l'insieme delle soluzioni seguite in materia di procedimento di autorizzazione degli insediamenti produttivi.

Lo sportello unico è dunque, nella disciplina in tema di attività produttive, una parte minore della struttura unica, quella destinata ai compiti appunto di "sportello", al quale gli interessati si rivolgono per tutti gli adempimenti previsti" e che "as­sicura, previa predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi informativi, a chiunque vi abbia interesse, l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per le procedure previste dal presente regolamento, all'elenco delle domande di autorizzazione presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonché a tutte le informazioni utili”.

La differenza è decisiva: nello sportello unico per l’edilizia non si prevede affatto che vi sia un’unica struttura, e l’unificazione procedimentale, che pure è significativa dal punto di vista della facilitazione del privato, non è avvenuta con la concentrazione di competenze, o con la creazione di una struttura interservizi “dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura” ( come detta l’art. 20 della legge n° 59 del1997).

Né si dispone che il funzionario preposto alla struttura sia responsabile dell’intero procedimento.

E  neppure si dice nulla circa i rapporti fra il responsabile dell’ufficio sportello unico, il responsabile del procedimento e il responsabile dell’atto finale, e, anzi, su questo piano si creano incertezze e confusione.

Per  converso,nello sportello per gli insediamenti produttivi non si danno allo sportello compiti istruttori, né si crea confusione in tema di convocazione di conferenza di servizi.

Quindi, ribadiamolo, potremmo avere quanto al nostro sportello per l’edilizia un difficile problema di rapporti a tre, fra il responsabile dello sportello unico, con compiti ausiliari, informativi e istruttori, il responsabile del procedimento, con compiti istruttori ( di direzione dell’istruttoria : e lui che – art.20, comma 5- fa motivata richiesta di ulteriori documenti, interrompendo così il termine di 60 giorni dalla domanda per la formulazione di una proposta di provvedimento) ma anche di determinazione del contenuto del provvedimento ( art. 20, comma 3: formula una proposta…), e il responsabile dell’adozione dell’atto, il quale quindi, ricevuta la proposta di provvedimento, non può far altro che aderire o respingerla.

È infatti ancora il responsabile del procedimento e non il responsabile dell’atto finale che – art.20, comma 4 –chiede le modifiche al progetto necessarie per rilasciare il permesso.