lo sportello unico per edilizia
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Le amministrazioni comunali devono provvedere a costituire lo Sportello unico per  l’edilizia a cui è  demandata la cura dei rapporti tra i privati, richiedenti permessi edilizi o denuncianti l’inizio di un’attività edilizia, e l’amministrazione comunale e, se del caso, le altre amministrazioni tenute ad assumere provvedimenti in ordine all’intervento edilizio.

La costituzione dello SUE è quindi obbligatoria per ciascun Comune   ( in forma singola o associata), anche se non sono previsti termini temporali né sanzioni per l’ ipotesi di mancata istituzione, essendo tale attività affidata all’ autonomia organizzativa dell’ ente locale.

Il  provvedimento istitutivo dello SUE presuppone una delibera del Consiglio comunale, che, ai sensi dell’ articolo 42 del TUEL (Testo unico sugli Enti locali) n. 267/2000, è competente per la definizione dei criteri generali in materia  di ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché per la decisione sulla  gestione in forma associata dell’ ufficio.

Tale  conclusione non sembra poter essere smentita in base al dato testuale del comma 1 dell’ articolo 5, facente riferimento sic et simpliciter alle amministrazioni comunali:  l’espressione utilizzata dal legislatore appare sintomatica di un diffuso decadimento della tecnica di redazione delle norme e di una scarsa attenzione al corretto uso della terminologia giuridica, ma può  ritenersi che la disposizione in questione non sia diretta ad individuare un  organo competente all’ adozione del provvedimento istitutivo del nuovo ufficio, bensì soltanto a prevedere un obbligo dei Comuni di dotarsi di tale  struttura.

In tal senso, si ritiene di affermare che essa significhi che è il Comune in quanto pubblica amministrazione ad essere tenuto alla costituzione dello SUE.
Alla Giunta spetterà propriamente la costituzione dello SUE, alla luce della competenza ad essa attribuita di organizzare nei dettagli gli uffici comunali , nel rispetto dei criteri generali elaborati con la delibera del Consiglio, mediante l’ adozione di apposito regolamento ai sensi dell’ articolo 48 del TUEL e l’individuazione del personale e dei mezzi da assegnare al nuovo ufficio.

La norma in commento fornisce alcuni “suggerimenti” sulle concrete modalità di realizzazione del nuovo ufficio, prevedendo espressamente la possibilità di accorpare o disarticolare  o sopprimere uffici od organi già esistenti, per arrivare a creare una struttura unica in grado di assolvere a tutti gli adempimenti amministrativi necessari per la realizzazione di un intervento edilizio.

Tali specificazioni appaiono, invero, superflue, atteso che  il nuovo ordinamento degli enti locali lascia ampia discrezionalità agli organi di governo comunali di organizzare gli uffici in modo tale da soddisfare le esigenze locali, consentendo anche di conseguire  risparmi di spesa e recupero di efficienza nei procedimenti amministrativi, anche mediante la soppressione di organismi collegiali ritenuti superflui ( articolo 96 TUEL).

Ad ogni modo, proprio la natura regolamentare della norma in commento consente di considerare le ipotesi di accorpamento, disarticolazione o soppressione come delle possibili soluzioni per la effettiva organizzazione del nuovo ufficio.

L’ aspetto imprescindibile resta comunque quello della unicità dell’ ufficio, presso il quale devono svolgersi le operazioni amministrative connesse  ad un intervento edilizio.

Il compito di designare il responsabile del nuovo ufficio spetta, invece al Sindaco ai sensi dell’ articolo 50 del TUEL.

Lo sportello potrà essere considerato operativo, ai fini dell’ espletamento dei compiti assegnatigli dalla norma in commento, soltanto con l’ effettiva destinazione del personale e delle risorse necessari al suo funzionamento.

Tale adempimento è bene che avvenga entro la data di entrata in vigore del TUE in quanto, da un lato, mancano norme sanzionatorie  che prevedano poteri  di sostituzione, dall’altro, interviene immediatamente l’ effetto abrogativo delle norme incompatibili previgenti in materia di edilizia e urbanistica, ed inoltre non sono state previste disposizioni transitorie atte a regolare il passaggio al nuovo sistema procedurale.

La decisione più importante e qualificante che riguarda la fase  istitutiva dello SUE è quella relativa alla  scelta dell’ esercizio in forma singola o associata.

Tale facoltà è ribadita dalla norma in commento che richiama le disposizioni del Capo V del Testo unico degli enti locali relativamente ai Comuni in forma associata e ai compiti loro spettanti.

E’ noto che il territorio italiano è suddiviso in oltre 8000 Comuni, la gran parte dei quali non supera i 5000 abitanti, messi continuamente alla prova sul piano dell’efficienza dal sempre maggiore decentramento di funzioni sia da parte dello Stato che delle Regioni.

Tali difficoltà crescono  per i Comuni di piccole dimensioni, i quali potrebbero risultare di fatto inadempienti alle disposizioni legislative, ed inidonei a sostenere, in particolare, i nuovi compiti affidati in campo edilizio, con danno delle collettività amministrate.

Per i piccoli  Comuni, pertanto,sarà fondamentale e vantaggioso concentrare le funzioni ad essi  attribuite in servizi associati con altri Comuni, ed ottimizzare, in tal modo, le risorse impiegate e la qualità dei servizi stessi.

A nulla potranno valere obiezioni a carattere meramente campanilistico in ordine alla scelta dell’esercizio in forma associata, soprattutto in considerazione della ormai consolidata separazione della funzione politica degli amministratori da quella amministrativa dei responsabili di settore e stante la permanenza in capo al singolo Comune del potere di pianificazione urbanistica, con affidamento della sola funzione gestionale ad un ufficio promanante da più  amministrazioni comunali.

Quel che conta è che le amministrazioni più lungimiranti sapranno cogliere a loro vantaggio la sfida in un certo senso loro lanciata dalla normativa in commento, poiché per molte realtà locali la chiave del successo dello SUE si troverà nella gestione associata mediante una delle forme previste e disciplinate dal capo V del Testo unico enti locali n. 267/2000.

Tale facoltà di scelta ricalca quella consentita ai Comuni in relazione allo SUAP dal D.P.R. n. 447/98 e, prima ancora, dal principio organizzativo contenuto nell’ articolo 24, comma 1, del D.Lgs. n.112/98, tant’ è che molti Comuni si sono determinati ad istituire il SUAP in associazione con altre municipalità limitrofe o con le rispettive Comunità montane nel cui ambito territoriale essi ricadono.

Ciò premesso, occorre dare risposta al l’interrogativo se sia necessario, in occasione dell’istituzione in forma associata del nuovo servizio, confermare le stesse intese già raggiunte per lo SUAP.

Prima facie, sembrerebbe di sì, per soddisfare esigenze di coerenza decisionale,  trasparenza dei procedimenti ma su tale punto di vista, la conclusione non appare poi così consequenziale: le caratteristiche dei due uffici, infatti, sono simili ma non perfettamente coincidenti, onde può  ben verificarsi in concreto che un Comune sia associato con altri 9 ai fini dell’ esercizio dello SUAP, ma scelga di costituire lo SUE solo con alcuni di essi.

Tale considerazione deriva dal fatto che  l’ attività edilizia di cui si occupa lo SUE è di portata più vasta di quella di competenza dello SUAP e richiede un impegno maggiore, anche in Comuni di limitate dimensioni (basterà qui citare ad esempio i c.d. comuni-dormitorio, connotati da scarsa vocazione industriale ma da fenomeni di incremento della popolazione).

Appare comunque preferibile in linea di principio la prima soluzione, in quanto le pratiche che postulano interventi di carattere edilizio e urbanistico da  trattarsi presso lo SUAP associato dovrebbero essere trasmesse ad un ufficio diverso (lo SUE),esercitato in forma associata ma con diversa composizione, così vanificando gli obiettivi di semplificazione amministrativa tenacemente perseguiti da tutti gli interventi legislativi degli ultimi anni.

Resta ferma la valutazione assolutamente favorevole della costituzione in forma associata dello SUE (quanto meno per i Comuni più piccoli), la quale consentirà di mettere a disposizione dell’ utenza, anziché un ufficio funzionante ad esempio a giorni alterni, per l’impossibilità di preporre dipendenti ad esso esclusivamente addetti, un servizio a pieno regime, con evidenti vantaggi in termini di continuità ed efficienza dell’ azione amministrativa ottimizzazione delle risorse umane e strumentali economicità.

Dal punto di vista delle spese per la gestione della struttura, gli Enti potranno liberamente stabilire criteri di ripartizione in occasione della stipula delle rispettive convenzioni, con possibilità di distinguere diverse modalità di suddivisione dei costi di costituzione ( ad esempio, in misura uguale tra tutti gli associati) rispetto a quelli di gestione (eventualmente da differenziare in rapporto ai carichi di lavoro rilevati in base alla riferibilità territoriale delle pratiche).