lo sportello unico per edilizia
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Tutte le considerazioni fin qui svolte valgono ovviamente sul presupposto che le disposizioni di rango regolamentare contenute nel Testo Unico di cui ci occupiamo si riferiscano a materia rientrante nella competenza legislativa regionale.

Che così sia per l'edilizia, non pare davvero dubbio. Piuttosto si potrebbe cercare di sostenere che non proprio tutte le disposizioni del Testo Unico rientrino propriamente nella materia edilizia, e ciò potrebbe apparire sostenibile proprio con riferimento al punto di cui ci occupiamo, quello dello sportello unico.

Va innanzitutto, per il piacere della completezza, sgombrato il campo dalla tentazione di affermare che l'edilizia non rientri affatto fra le materie di competenza legislativa regionale.

Che così non possa essere, discende dall'impossibilità di separare, nella lunga esperienza del diritto vivente non meno che nell'astratto ragionamento, l'urbanistica (intesa come il campo dei poteri e dei procedimenti di determinazione degli usi possibili del territorio e di localizzazione su di esso delle attività umane ed economiche), alla quale testualmente si riferisce l'attribuzione di competenza legislativa di cui all'art. 117 Cost., e l'edilizia (ossia la disciplina delle modalità e dei limiti della nuova edificazione o dell'intervento sugli edifici esistenti e la previsione dei relativi procedimenti di controllo pubblico).

È insomma un dato acquisito che le norme regolatrici dell' attività del costruire, e le attività amministrative che ne costituiscono l'applicazione, siano così intimamente connesse con le scelte e le norme in materia di pianificazione del territorio, come strumento di attuazione di quelle, da non poter essere oggetto di considerazione autonoma.

Né la conclusione può cambiare alla luce della riforma del titolo V della Costituzione, dato che il nuovo art. 117 usa, per individuare uno dei campi cui si riferisce la potestà legislativa concorrente delle regioni, una formula ("governo del territorio") che appare ancora più ampia dell'attuale riferimento all'urbanistica, richiamando sia le enunciazioni che si facevano negli anni '70 dell'urbanistica come "governo complessivo del territorio" sia le più ampie fra le recenti definizioni della nozione, come quella dell’art 34 del d.lgs.n.80/1998 (“…tutti gli aspetti dell’uso del territorio”).

Detto questo, però, non è detto che la riforma del titolo V della Costituzione non eserciti una influenza, sia pure di tendenza e non immediata, anche sulla individuazione del contenuto delle materie che restano  di competenza concorrente fra Stato e Regioni.

Il capovolgimento del principio di fondo cui si ispira il riparto fra Stato e Regioni delle competenze legislative può prevedibilmente porsi come fattore di evoluzione della definizione concreta, nei rapporti Stato – Regioni e nella giurisprudenza della Corte, dell’estensione delle materie.

Mentre prima della legge di riforma costituzionale n. 3\2001, l’estensione della nozione di urbanistica fino a comprendere l’edilizia, ha consentito alle Regioni di esercitare su quest’ultimo ambito dei poteri normativi che altrimenti non avrebbero avuto; dopo l’entrata in vigore della novella costituzionale, infatti, portare l’edilizia fuori dalla materia urbanistica rendendola indipendente da questa, significherebbe attribuirla alla competenza legislativa esclusiva delle Regioni; lasciarvela significherà sottoporvela, come materia di legislazione concorrente, ad un potere di co - determinazione da parte dello Stato.

Ma già ora la nuova formulazione dell’articolo 117 crea dubbi e difficoltà interpretative contro l’idea, data per ovvia nel testo qui sopra, che l’urbanistica rientri nel governo del territorio compreso nell’elenco delle materie di legislazione concorrente del nuovo art. 117.

Comunque restiamo qui al punto: attualmente ( nonostante qualche notazione in contrario)  non è sostenibile l’idea che il potere di dare disciplina all’edilizia non sia compreso inevitabilmente nel potere di occuparsi dell’urbanistica o del “governo del territorio”.

La spettanza alle Regioni di un potere legislativo concorrente nella materia urbanistica comporta quindi per esse il potere di dettare, negli spazi consentiti dal dovere di rispettare i principi della legislazione statale in materia ( per la verità piuttosto stringenti), la disciplina sostanziale della materia “edilizia”, e inoltre (e più ancora, si direbbe) il potere di disciplinare i procedimenti amministrativi relativi al controllo pubblico sull'attività edificatoria.