lo sportello unico per edilizia
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L’aspetto  veramente innovativo dello SUE è dato dalle funzioni che ad esso sono state attribuite dal legislatore le quali, in linea generale, consistono nella cura dei rapporti tra cittadino e pubbliche amministrazioni (comunali e no).

Nello specifico, al nuovo ufficio sono demandate funzioni o compiti ben individuati nei commi successivi al primo dell’articolo 5.

L’elenco è particolarmente dettagliato ed è suddiviso nei vari commi in dipendenza o meno della pertinenza delle funzioni all’amministrazione comunale o alle altre amministrazioni eventualmente tenute a pronunciarsi sull’intervento richiesto.

Invero, il comma 2 indica le competenze dello SUE che si esauriscono nell’ambito delle potestà comunali, mentre i commi 3 e 4 sono relativi alle attività dello SUE connesse a quelle delle altre amministrazioni coinvolte.

In tutti i casi, e dato rinvenire profili di novità quanto all’attribuzione di competenze agli uffici comunali: questi, infatti, in passato, non erano certamente tenuti a svolgere accertamenti ad ampio raggio in ordine all’acquisizione di atti di assenso autorizzazione di pertinenza di altre amministrazioni, né tantomeno a fornire informazioni che non fossero di stretta pertinenza comunale.

Lo Sportello unico per l’edilizia è, innanzitutto, ai sensi dell’articolo 5 comma 2, chiamato ad occuparsi di ricevere qualunque istanza o dichiarazione di privati concernente l’attività edilizia da riguardante il territorio di sua competenza.

Esso è, inoltre,destinatario dei progetti che vengono approvati ed inviati dalla Sovrintendenza per i beni culturali e ambientali ai sensi degli articoli 36, 38 e 46 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, T.U. delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali.

Pertanto lo SUE svolge una funzione di centro collettore degli atti dei privati rilevanti in campo edilizio, qualunque sia l’amministrazione destinataria.
Il privato, dal canto suo, è libero di scegliere se consegnare le istanze e gli atti riguardanti le amministrazioni non comunali  allo SUE o direttamente a quelle.

Nel primo caso lo SUE sarà investito del compito di curare l’acquisizione dei pareri o provvedimenti delle altre amministrazioni, trasmettendo loro la documentazione necessaria e appositamente presentata dal richiedente;
nel secondo caso sarà lo stesso privato a presentare l’istanza e a seguire l’istruttoria presso ciascuna amministrazione non comunale, chiamata ad interloquire sull’intervento edilizio.

La sola eccezione è costituita dal caso, espressamente previsto dalla norma in commento, in cui il privato debba eseguire opere su beni sottoposti a tutela ai sensi delD.Lgs. n.490\1999, per le quali egli è tenuto a preventivamente procurarsi l’approvazione del Soprintendente, ex articolo 23 del suddetto D. Lgs.
Tale approvazione, unitamente al progetto, dovrà essere trasmessa a cura della stessa soprintendenza ai sensi degli articoli 36 e 38 del D.Lgs. n. 499\1990 ( o del Ministero dei Beni Culturali, nel caso dell’articolo 46 ) allo SUE competente per territorio e non più al Comune interessato, come previsto letteralmente nelle disposizioni citate.

Per svolgere tale attività occorrerà, pertanto, predisporre un adeguato sistema di ricezione della documentazione, affinché essa venga ordinatamente protocollata ed eventualmente smistata alle diverse amministrazioni.
Deve considerarsi naturalmente inerente alla funzione di ricezione quella del controllo della completezza della documentazione, oltre che della sua regolarità formale; diversamente intendendosi, verrebbe svilita la stessa funzione a mero automatismo, mentre l’intento del legislatore è quello di qualificare i compiti amministrativi, limitando quanto più possibile le cause di interruzione del procedimento per necessità di integrazioni documentali.

In riferimento alla competenza dello SUE a ricevere ogni tipo di domanda, bisogna riferirsi in particolare alla domanda per il rilascio dei permessi di costruire e le denuncie di inizio attività (art.5, comma 2, lett. a); la domanda di rilascio del certificato di agibilità (art.25), che va accompagnata dalla richiesta di accatastamento dell’edificio, che lo stesso sportello unico provvede a trasmettere al Catasto; la denuncia dei lavori di realizzazione, e la relativa relazione a struttura ultimata, delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica (art.65).

Allo sportello (art 67) va anche presentato l’atto di nomina del collaudatore scelto dal committente; ad esso, oltre che al collaudatore, va comunicato da parte del direttore dei lavori il completamento della struttura, e gli va comunicato l’invio del certificato di collaudo (che, forse, va depositato in copia allo sportello, ma la disposizione non è chiara).

Allo sportello unico, che ne trasmette copia all’ufficio tecnico della Regione, si deve, dare  preavviso scritto delle costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni da effettuare in zone sismiche (art.93), e presso lo sportello, contestualmente al progetto edilizio, si deposita il progetto degli impianti tecnici (elettrico, radiotelevisivo, di riscaldamento e climatizzazione, idrosanitari, del gas, di ascensore ed antincendio) (art.111), oltre che la certificazione relativa al collaudo degli stessi.

Sempre in tema di impianti, va depositato presso lo sportello unico per l’edilizia, il progetto e la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti nuovi realizzati su edifici esistenti (art.117), e ancora la denuncia dei lavori, il progetto e la relazione tecnica per gli impianti relativi a fonti rinnovabili di energia (c.d. solari) (art.125).

Oltre alla ricezione di questa cospicua serie di atti e domande, spetta sempre allo sportello ricevere la richiesta con la quale l’interessato, nel caso di mancata adozione nei termini del permesso di costruire, sollecita il provvedimento, per poi eventualmente rivolgere la richiesta di intervento sostitutivo regionale (art.121).

Con l’attribuzione allo SUE della c.d. funzione informativa realizzata attraverso il disposto dell’articolo 5 comma 2, lett. b) del TUE, il legislatore ha inteso attuare in ambito edilizio i principi posti a fondamento della riforma amministrativa in corso di questi anni, miranti a trasformare il ruolo della Pubblica Amministrazione da “controparte” a “collaboratrice” del privato.

In tal senso, lo SUE deve poter fornire in materia di attività edilizia le informazioni utili ai privati circa i vincoli normativi, regolamentari, pianificatori, nonché circa le prescrizioni relative ai documenti.

Tale funzione deve essere espletata non solo con l’allestimento di un servizio di assistenza al pubblico presso la sede dell’ufficio, ma anche con la predisposizione di un sistema informatico, che consenta l’accesso gratuito ai privati interessati.
Ai privati è data pure la possibilità di consultare l’elenco delle domande già presentate e lo stato del loro iter procedurale.
L’utente potrà in sostanza conoscere se sono state già presentate istanze relative ad interventi edilizi rispetto ai quali egli si trovi in posizione di cointeressato o controinteressato e a quale stadio procedurale l’istanza sia pervenuta.

Così, per esempio, il proprietario di un’abitazione, posta di fronte ad un’area edificabile, per la quale sia stata presentata domanda di rilascio del permesso di costruzione di un complesso immobiliare, rispetto al titolare di tale permesso, avrà titolo per verificare l’iter della domanda e l’oggetto di essa.
  Altra caratteristica del sistema di accesso alle informazioni è la gratuità.

Giova precisare che il legislatore limita detta gratuità solo all’accesso puro e semplice alle informazioni e non anche al rilascio di copie o comunque alla stampa delle informazioni acquisite.

In questo caso, in conformità a quanto previsto per l’accesso ai documenti in generale dall’articolo 25 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ( ove si stabilisce che in caso di estrazione di copia di quanto consultato, è dovuto il rimborso del costo di produzione), si ritiene possibile esigere diritti o rimborsi spese per il rilascio di copie o per la stampa di moduli normativi (leggi, regolamenti locali, circolari, norme tecniche, modulistica).

In altre parole, lo SUE viene individuato dall’articolo 5 comma 2, lettera d) come soggetto passivo del diritto di accesso esercitatile da parte dei cittadini che abbiano un dimostrato interesse e perciò deve assicurare l’adozione dei provvedimenti in materia di accesso alla documentazione amministrativa in tema di attività edilizia, ai sensi degli articoli 22 e segg. Legge n.241\90 e delle disposizioni comunali di attuazione.

Sembra opportuno ricomprendere, nell’ambito della normativa disciplinante l’accesso dei privati ai documenti amministrativi, per quanto la disposizione in commento non ne faccia menzione, il regolamento esecutivo emanato con D.P.R. n.352\92, in base al quale sono stati poi adottati i regolamenti comunali di attuazione.
L’accesso dei terzi, quindi ai dati archiviati, alla stregua della formulazione della norma deve essere sostenuto da un dimostrato interesse e lo SUE ha il dovere di valutare la meritevolezza della richiesta ed emanare il provvedimento conseguente (eventualmente a contenuto negatorio o limitativo), avverso il quale il richiedente potrebbe opporre impugnazione giurisdizionale.

È questo, a ben vedere, un compito di tipo inequivocabilmente provvedimentale assegnato allo SUE.

A parere di Vittorio Italia, sarebbe stato opportuno anteporre l’enunciazione della funzione in commento a quella informativa, visto che quest’ultima è stata estesa anche all’accesso alle domande presentate e all’iter dei relativi procedimenti.

Infatti è indubbia l’antecedenza logica dell’autorizzazione all’accesso rispetto al momento dell’effettivo rilascio di informazioni sulle domande già presentate.

Culmine delle attribuzioni concentrate in capo allo SUE sembrerebbe essere la potestà provvedimentale relativa agli interventi di trasformazione edilizia del territorio.
Si tratterrebbe, comunque, di competenza non sconfinante dall’ambito di stretta pertinenza comunale, nel senso che resterebbero esclusi dalla potestà in questione tutti gli atti e provvedimenti la cui emanazione è attribuita ad altre amministrazioni.

Sennonché, ad un più approfondito esame delle norme del TUE nel loro complesso, il legislatore appare aver voluto riservare l’emissione dei provvedimenti in questione al dirigente o ai responsabili dei competenti uffici comunali, com’è dato ricavare dall’articolo 20 comma 7, e dall’articolo 25 comma 3.

In tal modo la portata innovativa dell’istituto risulta essere notevolmente ridimensionata, soprattutto avuto riguardo ai principi di semplificazione dei procedimenti e di concentrazione dell’attività amministrativa presso un’unica autorità che presidiano l’intera riforma del sistema amministrativo.

Lo SUE, quindi, non deve ritenersi l’ufficio dal quale promana l’adozione dei provvedimenti in materia edilizia (salvo quanto già osservato precedentemente), ma solo una sorta di “longa manus” dell’ufficio comunale competente, cui questo “passa” i provvedimenti già assunti al solo fine del rilascio materiale all’interessato che ne ha fatto richiesta.

L’articolo 5, comma 2, lettera e), del TUE identifica i provvedimenti cui si riferisce la funzione di consegna in esame nei permessi di costruire e gli atti nei certificati di agibilità e in genere nelle certificazioni riguardanti i vincoli e le prescrizioni normative o regolamentari vigenti in materia urbanistica, paesaggistico – ambientale, edilizia e comunque connessa ad un intervento edilizio (ad esempio in materia di igiene).

Giova qui precisare che tutti gli atti promananti dallo SUE devono essere adottati dal dirigente dell’ufficio o comunque dal responsabile del procedimento nei casi in cui a quest’ultimo sia stata attribuita espressa facoltà in tal senso.

Lo Sportello cura poi i rapporti tra amministrazione comunale, privato e altre amministrazioni.

Con il secondo comma dell’articolo 5, lett. f),il legislatore pone maggior enfasi agli adempimenti connessi all’applicazione della seconda parte del Testo Unico n. 380\2001.

Infatti, nel definire i requisiti e gli adempimenti a carico del privato che intenda realizzare una  costruzione civile, il Testo Unico medesimo disciplina in particolare una serie di ipotesi: in concreto (articolo 20 comma 2) comunica al richiedente – entro 10 giorni dalla domanda – il nominativo del responsabile del procedimento; fa lo stesso con riferimento al procedimento per il rilascio del certificato di agibilità (articolo 25, comma 2); trasmette al catasto la richiesta di accatastamento, che il privato deve presentare contestualmente alla domanda di rilascio del certificato di agibilità (artico 25, comma 1, lett a); notifica al richiedente il provvedimento di permesso di costruire (o il corrispondente rifiuto) (articolo 20 omma 7).

Stranamente però la funzione di tramite, di referente unico, di punto di contatto fra privato e amministrazione sembra venire meno (a meno che non si debba dare per sottinteso il coinvolgimento dello sportello unico anche in tal caso) proprio su un punto nuovo e di notevole interesse (articolo 20, comma 4): quando il responsabile del procedimento ritiene che, per rilasciare il permesso di costruire sia necessario portare modifiche di modesta entità al progetto originario, può richiederle (e qui ci aspetteremmo di trovare una menzione allo sportello) all’interessato, il quale si pronuncia sulla richiesta entro il termine fissato, integrando la documentazione (con deposito verosimilmente presso lo sportello ma il punto non è esplicitato) nei successivi 15 giorni.

Per inciso si può rilevate che proprio questo procedimento “contrattato”, con un dialogo collaborativo  fra amministrazione e privato, è uno dei punti che più meritano di essere apprezzati fra le previsioni del Testo Unico.

In  tal modo lo  SUE diventa il tramite essenziale nelle relazioni che il privato deve necessariamente instaurare con la pubblica amministrazione allorché egli intenda procedere ad interventi edilizi di qualunque tipo.

Fino a questo punto abbiamo dunque una sorta di ufficio relazioni col pubblico, dotato di archivio informatico, ma naturalmente vi è di più.