| HOME > LO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA > Il necessario completamento del quadro ad opera dei Comuni |
In realtà si deve concludere che il quadro sia poco precisato e volutamente nebuloso proprio per lasciare ai Comuni ampie possibilità di scelta e di organizzazione, e, come si è detto per l’incertezza circa le possibilità del regolamento governativo su questi punti.
Infatti la relazione governativa dice sul punto: ”Per quanto attiene invece al profilo organizzativo, la varietà e la disomogeneità delle realtà locali richiedono che sia rimessa all’autonomia normativa del Comune, singolarmente o in forma associata, la puntuale definizione dell’assetto organizzativo per meglio rispondere alle esigenze e alle possibilità del singolo ente.
Ciascun Comune potrà pertanto autonomamente definire l’assetto organizzativo dello sportello, così come quello degli uffici e delle strutture interne destinate a coadiuvare lo sportello unico in sede procedimentale.
In quest’ottica va letta l’eliminazione dell’obbligatorietà del parere della Commissione edilizia e la previsione del potere del comune di individuare altre istanze consultive.”
Del resto anche il Consiglio di Stato suggeriva “all’autonomia di lasciare comunale l’organizzazione dei propri uffici in “ sportello unico”, tenuto, in ogni modo, a perseguire le finalità minime indicate dall’attuale disposizione”, cioè di “ alleggerire” le previsioni normative rinviando all’autonomia comunale, in relazione alle possibilità di ciascun comune, l’attuazione di un nucleo minimo di principi di fondo.
Resta quindi in conclusione lasciata ai Comuni la scelta fra varie possibilità: far esistere lo sportello unico solo come una sorta di “ struttura meramente istruttoria e informativa, più simile all’ufficio relazioni col pubblico che non allo sportello unico già vigente” ( come già diceva il Consiglio di Stato), come un ufficio servente, con qualche compito di ausilio del responsabile del procedimento, e insomma davvero solo come uno “sportello” nel senso fisico o poco più.
Oppure costituire una vera struttura unica competente in materia edilizia, di cui lo sportello non sarebbe una articolazione di contatto col pubblico, e affidare al dirigente di questa struttura, competente all’adozione dei provvedimenti finali, i compiti di responsabile del procedimento ed eventualmente anche di responsabile ( diretto o indiretto) dello sportello.
Riportando così a unità sotto la responsabilità di un solo dirigente, tutte le operazioni amministrative in materia edilizia.
Altra possibilità, espressamente enunciata nella relazione governativa, ma assente dal testo normativo e lasciata all’iniziativa eventuale dei Comuni, quella di fondere lo “ sportello per l’edilizia” con quello per gli insediamenti produttivi, come “interfaccia” esterna unica di strutture diverse, o , infine quella di accorpare addirittura le strutture competenti in materia di procedimenti edilizi, civili e produttivi, in una unica struttura operativa, eventualmente intercomunale, con un suo unico ufficio informazioni e contatto col pubblico.
Qui evidentemente la novità sarebbe di gran lunga più interessante, pur con il rischio di difficoltà organizzative non piccole.
Ma non si è avuto il coraggio, o ritenuto opportuno o possibile, imporre la creazione di una struttura unica, scontandosi su questo punto verosimilmente le obiezioni prevedibili di molti comuni che non si sentono di avere mezzi organizzativi e umani sufficienti per affrontare un compito che, come dice il Consiglio di Stato “ può stravolgere l’organizzazione dell’ente comune. Si è così costruito un ibrido.
Che è qualcosa di più dello sportello unico per gli insediamenti produttivi perché ha anche compiti istruttori, ma è qualcosa di meno della struttura unica perché non è realizzata la concentrazione organizzativa.
E che lascia una poco rassicurante incertezza circa le soluzioni organizzative da seguire.
Se volessimo, in conclusione, rispondere alla domanda, che ci si poneva all’inizio del discorso, se la sostanza delle previsioni in tema di sportello unico corrisponda alle suggestioni e alle attese che sono state suscitate, dovremmo risponderci di no.
Abbiamo infatti delle disposizioni probabilmente illegittime nel quadro costituzionale, limitatamente (o per niente) efficaci nei confronti del potere legislativo regionale, carenti e incomplete (volutamente, per rispetto dell’autonomia organizzativa comunale), e la cui effettiva utilità dipende dunque, quasi del tutto, dal modo in cui i comuni sceglieranno di realizzarle, completandone il disegno.
E se è vero che per il privato c’è la facilitazione di poter far riferimento ad un unico punto per le domande e per ogni altro rapporto con l’amministrazione, e che gli viene risparmiata qualche richiesta di nulla-osta, c’è però dall’altra parte, quella della pubblica amministrazione, il rischio di complicazioni anche peggiori di quelle che si incontrano oggi.
Resta al fondo di tutto, e la si avverte particolarmente, la necessità di recuperare una chiarezza nella ripartizione di funzioni- di funzioni normative in primo luogo- e di responsabilità organizzative e procedimentali fra Stato, Regione e Comuni, alla quale chiarezza questo testo unico non dà affatto un contributo positivo.
Ma è l’intero sistema delle fonti ad attendere degli interventi che facciano ritrovare quella nitidezza di principi e di regole,che pare a rischio di perdersi.