lo sportello unico per edilizia
HOME > LO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA > L’organizzazione degli uffici comunali come materia non regionale: dubbi quanto allo sportello unico

Si potrebbe allora tentare di sostenere che, se la com­petenza legislativa su una materia comporta ovviamente la possibilità di disciplinare gli aspetti procedimentali relativi, non altrettanto indiscutibile è che essa si estenda alla disciplina di tutti quelli che si possano considerare aspetti organizzativi in senso proprio.

Per quanto sia ovvio lo stretto legame che esiste fra disciplina dell'attività e disciplina dei soggetti che la compiono - ciò che rende arduo tracciare una linea precisa che separi i due ambiti - si potrebbe forse riuscire a tenere separate in qualche misura la disciplina funzionale (la definizione dei compiti e poteri e attività all'interno di un certo procedimento), dalla disciplina strutturale (cioè la previsione dell'esistenza o no, l'istituzione e la connotazione organizzativa, di organi o uffici).

E ciò in particolare quando le strutture organizzative di cui si tratta siano quelle di enti dotati a loro volta di autonomia garantita, quali i Comuni.

La disciplina di aspetti organizzativi del Comune comporterebbe del resto l'esercizio di un potere legislativo relativo ad una materia diversa da quella cui si riferisce la disciplina del procedimento, toccando verosimilmente la materia "ordinamento degli enti locali", su cui non spetta alle regioni ordinarie alcuna competenza.

A nessuno verrebbe in mente, ad esempio, - tanto per fare un paradosso - che il potere legislativo in materia di procedimenti edilizi possa estendersi fino a disciplinare numero, qualificazione, modalità di selezione, retribuzione, dei dirigenti del comune coinvolti nei procedimenti stessi.

La potestà legislativa regionale deve dunque lasciar fuori gli aspetti che ricadono nella autonomia organizzativa, e nella correlata autonomia normativa statutaria e regolamentare, dei Comuni.

Una conferma nel senso della plausibilità dell'ipotesi che si sta esplorando potrebbe anche venire dall'opinione espressa dal Consiglio di Stato, il quale, come si è accennato, ha fatto notare nel parere reso sullo schema di Testo Unico, in relazione alla richiesta espressa dalla Conferenza delle Regioni che fosse previsto esplicitamente un potere legislativo regionale sulla disciplina dello sportello unico, che, essendo lo sportello unico finalizzato all'esecuzione di adempimenti in materia edilizia (di competenza comunale), è "indispensabile che la disciplina dello stesso sia dettata sempre dal Comune che se ne avvale".

Se si potesse dunque dimostrare (in ipotesi) che il punto della istituzione e regolamentazione dello sportello unico - quanto almeno ai suoi aspetti organizzativi che toccano l'organizzazione di enti diversi dalla Regione stessa - non rientra nella materia "edilizia" e resta quindi fuori dalla sottoposizione al potere legislativo delle regioni, avremmo così trovato un modo per superare le obiezioni che ci è venuto di fare circa la "debolezza" delle previsioni regolamentari del Testo Unico, e circa la loro stessa compatibilità con il quadro costituzionale.

Sembra però che un tale sforzo interpretativo, pur forse in astratto difendibile, non si presenti pienamente convincente proprio con riferimento alla disciplina dello sportello unico, la cui disciplina attiene, nel suo nucleo fondamentale, al momento procedimentale, il cuore delle disposizioni di cui ci stiamo occupando essendo rappresentato dall'inserzione, all'interno dell'unico procedimento di rilascio del permesso di costruire, di tutti i procedimenti, attinenti ad altri interessi coinvolti dalla progettata edificazione, che ora sono autonomi e paralleli.

Non sembra dunque di poter riuscire, per questa strada, a superare convincentemente i dubbi che si sono fatti presenti circa la legittimità della disposizione in questione, e più radicalmente circa il senso di essa.

Non pare insomma di potere arrivare così a dimostrare che l'art. 5 del Testo Unico sia una disposizione "forte", non provvisoria e disponibile per il legislatore regionale, né tacciabile di illegittimità costituzionale, e che di conseguenza l'istituzione dello sportello unico, che esso contiene, sia capace di caratterizzare davvero d'ora in poi l'organizzazione delle strutture destinate ad occuparsi di edilizia, e di meritare il vanto che il Governo se ne è fatto.