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E’ proprio in relazione alla denuncia di inizio attività, che si evince uno dei profili più significativi delle innovazioni e semplificazioni apportate  dal T.U., n. 380\2001 in materia edilizia riguardanti la soppressione dell’autorizzazione edilizia.

Detto T.U. ha ridotto, a soli due, i titoli abilitativi.

Questa semplificazione ha tenuto conto del punto di arrivo dell’evoluzione legislativa: il sistema già vigente, infatti, per effetto delle tante modifiche succedutesi nel tempo, operava una fondamentale distinzione tra gli interventi rilevanti sotto il profilo urbanistico ed edilizio, per i quali si riteneva necessario mantenere un più pregnante controllo preventivo da parte dell’amministrazione comunale ed interventi edilizi minori per i quali tale controllo era attenuato.

Il quadro risultante era, dunque, quello di una varietà di atti legittimanti, ciascuno dei quali costituente titolo per una o più tipologie specifiche di intervento edilizio.

La riconduzione a sistema, imposta dal riordino sostanziale della materia, ha condotto a circoscrivere a due i titoli legittimanti in ragione del tipo di intervento e ad assorbire in essi ciò che rimaneva degli altri.

A tal fine sono stati anzitutto individuati gli interventi che realizzano una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, da sottoporre perciò al previo rilascio del permesso di costruire; per gli interventi edilizi minori, che una tale trasformazione non comportano, il titolo legittimante è stato invece individuato nella denuncia di inizio attività.

All’interno della legislazione più recente, la “riforma Bassanini” assume un’ importanza fondamentale per ciò che riguarda la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi.

La legge 15 maggio 1997, n. 127 (cd Bassanini – bis), all’articolo 6, co 2, ha modificato l’articolo 51 della legge n. 142\90 assegnando ai dirigenti degli enti locali la competenza a rilasciare le concessioni e le autorizzazioni edilizie ( nonché analoghi provvedimenti concessori ed autorizzatori la cui emissione presupponga valutazioni anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti e da atti generali di indirizzo).

Agli stessi dirigenti spetta, conseguentemente, l’assunzione degli atti di autotutela (revoca, annullamento d’ufficio, decadenza ecc) dei provvedimenti da essi emanati.
La competenza dei dirigenti è stata ulteriormente estesa, dall’articolo 2,co12, della legge 16 giugno 1998, n. 191 ( Bassanini – ter), a “tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché ai poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico ambientale.”

L’articolo 20 della legge Bassanini,  n.59\1997, come modificato dalla legge 16\6\1998, n.191, dispone che il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno presenti al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione – mediante appositi Regolamenti – di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome.

Tali Regolamenti, finalizzati alla semplificazione dei procedimenti stessi, sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, in seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio di concerto con il Ministro  competente , previa acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato e, dal momento in cui essi entrano in vigore, restano abrogate le norme, anche di legge, che in precedenza regolavano i  procedimenti che ne costituiscono l’oggetto.

I Regolamenti medesimi devono conformarsi ai seguenti criteri e principi:

In sede di prima attuazione della legge n.59\1997 e nel rispetto dei principi e criteri dianzi enunciati, l’8°co del medesimo articolo 20 (come modificato dalla legge n. 191\1998), ha previsto l’emanazione di appositi regolamenti  (ai sensi e per gli effetti dell’articolo 17, 2°co, della legge n. 400\1988) per disciplinare i procedimenti relativi a specifiche materie fra i quali – per quello che riguarda i riflessi in campo urbanistico – sono ricompresi i procedimenti:

Con il D.P.R. 20\10\1998, n. 447 (modificato e integrato dal D.P.R. 7\12\2000, n. 440) è stato emanato il Regolamento recante “norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi per l’esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi” ( entrato in vigore il 29\12\1998).
Le leggi 8\3\1999, n. 50 e 24\11\2000,n. 340 hanno ricompreso tra i procedimenti da semplificare quelli:

L’articolo 7 della stessa legge n. 50\1999 (modificato dall’art. 1 della legge n.340\2000) ha prescritto inoltre che il Governo proceda al riordino delle norme in materia di :

mediante l’emanazione di testi unici  che, secondo gli indirizzi previamente definiti dal Parlamento, comprendano in un unico contesto e con le opportune evidenziazioni, le disposizioni legislative e regolamentari.

Tali testi unici dovranno essere aggiornati periodicamente almeno ogni sette anni.

Il T.U. in materia di beni culturali ed ambientali è stato emanato con il D.Lgs 29\10\1999, n. 490.
il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per p.u. è stato emanato con il D.P.R. 8\6\2001, n. 327;
il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia è stato emanato con il D.P.R. 6\6\2001, n. 38.

Appare utile ricordare, infine, che la legge n.59\1997 (art.11) ha delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi rivolti, tra l’altro a “riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle Amministrazioni pubbliche, prescrivendo (all’art.17, come modificato dalla legge 127\1997 ) che, nell’attuazione di tale delega, lo stesso governo dovrà pure prevedere per i casi di mancato rispetto del termine dei procedimenti amministrativi di mancata o ritardata adozione del provvedimento conclusivo di ritardato o incompleto assolvimento degli obblighi e delle prestazioni da parte della P.A., forme di indennizzo automatico e forfettario a favore dei soggetti richiedenti il provvedimento.

Dovranno essere contestualmente individuate le modalità di pagamento e gli uffici che assolvono all’obbligo di corrispondere l’indennizzo, assicurando la massima pubblicità e conoscenza da parte del pubblico delle misure adottate e la massima celerità nella corresponsione dell’indennizzo stesso.