lo sportello unico per edilizia
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Se questo è, in sintesi, il quadro dei compiti dello spor­tello unico, quale è la valutazione complessiva che si può dare della novità?

Si potrebbe dire (sempre sul presupposto di "prendere sul serio" le disposizioni regolamentari di cui ci occupiamo, come se fossero disposizioni legittime e stabili, e non invece destina­te ad essere come minimo integrate e corrette dal potere nor­mativo comunale in tema di autorganizzazione, e verosimil­mente anche da leggi o da regolamenti regionali) che l'istituzio­ne dello sportello unico rappresenta, per come è realizzata, un assai discutibile e modesto intervento di semplificazione.

Se semplificazione è (secondo i criteri fissati dall'art. 20, comma 5, della legge n. 59 del 1997) la riduzione delle amministrazioni intervenienti nello stesso procedimento; la riduzione delle competenze con accorpamento di funzioni; la costituzione di centri interservizi; la riduzione del numero dei procedimenti, qui non c'è niente di questo: restano le competenze, restano tutti i procedimenti, con il solo alleggerimento consistente nell'averli inseriti, come fasi presupposte o come sub-procedimenti, all'interno di un procedimento principale.

Lo stesso "invito" a servirsi della conferenza di servizi, circondato dalle incertezze che si sono accennate, non è formulato nei termini chiari e cogenti che si sarebbero voluti.

Sotto questo aspetto è invece un vero intervento di semplificazione la soppressione della Commissione edilizia e del re­lativo parere (ma si noti che tale soppressione è enunciata, nell'art. 4, in forma indiretta e tutt'altro che imperativa: "nel caso in cui il Comune intenda istituire la Commissione edili­zia...", quindi è una soppressione solo facoltativa ed eventua­le, ed anzi, come dice lo stesso Governo nella relazione, è solo "l'eliminazione dell'obbligatorietà del parere della commissio­ne edilizia (la cui sopravvivenza è peraltro rimessa all'autono­ma scelta dei Comuni)".

Per spiegare la "timidezza" della pre­visione ricordata non si può qui però riferirsi a quanto accennato sulla posizione della fonte regolamentare di fronte alla autonomia comunale, posto che l'art. 4 è disposizione di ran­go legislativo, ma piuttosto ad una scelta di opportunità.

Le critiche alla formulazione delle disposizioni in tema di sportello unico, e alla qualità della semplificazione che si è con ciò cercato di realizzare, si appuntano però in particolare sul carattere confuso, e potenzialmente carico di rischi, di quanto si prevede (o non si prevede) in punto di organizzazione delle strutture comunali chiamate ad intervenire nei pro­cedimenti edilizi, e di loro reciproci rapporti.

Notava il Consiglio di Stato, nel suo parere, che "si ha l'im­pressione che la semplificazione che lo sportello unico introduce riguardi - ed è sicuramente un aspetto positivo - solo il rapporto con il cittadino, (che si rivolge ad un solo ufficio), ma corra il rischio di essere vanificata, soprattutto per quanto concerne i tempi, dalla persistente complessità dei rapporti burocratici".

Segnalava in particolare il Consiglio di Stato che "esiste un problema di rapporti fra il responsabile dello sportello, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'atto finale", e che sotto questo aspetto non si semplifica ma si complica.

Un esempio di confusione e di moltiplicazione (inutile e pericolosa) di soggetti e di responsabilità è il procedimento con cui il privato può reagire alla mancata adozione, nei ter­mini, del provvedimento richiesto o del corrispondente prov­vedimento negativo (art. 21).

Dunque: decorsi i 60 giorni dalla presentazione della domanda, per l'istruttoria e per la formu­lazione della proposta di provvedimento, e i successivi 15 en­tro i quali il competente ufficio comunale deve adottare il provvedimento finale, l'interessato può "richiedere allo sportello unico che il dirigente o il responsabile dell'ufficio" competente al rilascio del permesso di costruire si pronunci entro 15 giorni. Dell'istanza viene data notizia al sindaco a cura del responsabile del procedimento. Decorso inutilmente il termine l'interessato può inoltrare richiesta (questa volta non allo sportello, ma direttamente) al competente organo regionale, il. quale, nei successivi 15 giorni, nomina un commissario ad acta che provvede nel termine di sessanta giorni.

Trascorso invano anche quest'ultimo termine, "sulla domanda di intervento sostitutivo si intende formato il silenzio-rifiuto".

La disciplina dello sportello unico lascia dunque aperta la possibilità che, restando eventualmente separate le figure del responsabile dello sportello, del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto finale, si creino fra questi soggetti intoppi, sovrapposizioni, e difficoltà di ogni genere.

Non è detto che questo succeda, restando nella possibilità di ogni Comune di disciplinare l'organizzazione dei propri uffici e strutture in modo da unificare le figure accennate.

Tale risultato virtuoso non è però né imposto, né delineato o suggerito dal Testo Unico, che sotto questo aspetto pecca - si direbbe - per un eccesso di rispetto dell'autonomia comunale.

Come già si è detto è certo discutibile che un regolamento governativo possa intervenire sugli aspetti organizzativi interni del Comune, ma una volta che si sia assunto - legittimamente o no - tale compito, meglio sarebbe che se ne facesse carico senza eccessive autolimitazioni.

Se, invece, tale ritrosia fosse dovuta alla considerazione della diversa capacità organizzativa e operativa dei vari Comuni, in relazione alla loro dimensione, alle loro risorse, alla qualità del personale politico e amministrativo di cui possono disporre, sarebbe allora stato opportuno o differenziare le previsioni in relazione a qualche parametro oggettivo, anche lasciando delle opzioni aperte ai singoli comuni, ovvero limitarsi ad indicare, in forma di direttiva, gli obbiettivi da raggiungere lasciando esplicitamente la responsabilità della disciplina in merito ai comuni.

Volendo, da questo punto, di vista si può vedere un passo indietro anche rispetto alla situazione anteriore all’entrata in vigore del T.U.:  l'ufficio abilitato a ricevere la domanda di concessione si identificava con l'unità organizzativa preposta in ogni comune all'istruttoria e rilascio della concessione.

E siamo lontani dallo sportello unico per le attività produttive, che pure è evidentemente il modello cui ci si è ispirati, a proposito del quale viene disposto che vi sia una unica struttura responsabile dell'intero procedimento, e si identifica nel responsabile della struttura, di cui lo sportello unico non è che un ufficio esterno informativo e di contatto col pubblico, è responsabile del procedimento e dell'adozione dell'atto finale.