Lo Studio svolge attività di consulenza e assistenza in tutte le fasi del complesso procedimento dell'adozione.
Tale procedimento, trattandosi di una materia caratterizzata da profondi risvolti umani e psicologici, è fortemente tutelato da una serie di norme che ne rendono lo svolgimento lento e macchinoso.
Per questo motivo, nel caso si decida di intraprendere il percorso di adozione, è opportuno rivolgersi a un esperto in materia, al fine di svolgere tutte le fasi del procedimento in maniera corretta e aumentare le probabilità di ottenere il risultato sperato in tempi accettabili.
In questa sede saranno brevemente illustrati i princìpi e i meccanismi che regolano l'adozione, al fine di fornire informazioni basilari a chi fosse intenzionato a intraprenderne il percorso.
L'istituto dell'adozione in tutte le sue forma tutela la famiglia come fulcro della società indipendentemente dai legami biologici tra i coniugi ed i figli.
Il procedimento di adozione prevede un iter burocratico lungo e complesso, volto ad accertare il possesso dell'idoneità e dei requisiti necessari da parte degli aspiranti genitori. Lo Studio Legale Scafetta svolge piena attività di consulenza nel campo delle adozioni nazionali, internazionali, in casi particolari e nelle adozioni di maggiorenne.
In particolare, nel caso delle adozioni nazionale ed internazionale lo Studio assiste le coppie in tutte le fasi del procedimento, dal momento dell'inoltro della domanda al competente Tribunale dei Minorenni sino al perfezionarsi della pratica di adozione, con la legittimazione dell'adottato.
L'importanza di essere seguiti da un legale nell'adempimento delle pratiche adottive consiste nella tutela della coppia da errori di percorso che potrebbero complicare e allungare il procedimento di adozione di un minore.
L'ordinamento italiano prevede tre tipologie di adozione: adozione piena, adozione di maggiorenni e adozione in casi particolari. Rispetto all'adozione piena, le ultime due fattispecie assumono tuttavia una rilevanza marginale.
L'adozione piena (o leggittimante) è l'istituto che garantisce ad una coppia la possibilità di avere uno o più figli legittimi e ad un bambino l'opportunità di trovare una famiglia.
Con questo istituto si tutelano la filiazione legittima e i legami di sangue e si riconosce il valore della genitorialità a prescindere dal legame biologico tra genitori e figli.
Genitore è chi cresce il figlio non solo chi lo genera.
L'adozione crea un vincolo che va oltre i legami di sangue tra soggetti estranei, che taglia ogni legame dell’adottato con la sua famiglia di origine. Tale allontanamento deriva dall'ovvia necessità di tutela psicologica dei minori abbandonati, orfani o con difficili situazioni familiari.
Il figlio adottivo acquisisce lo status di figlio legittimo entrando a far parte a tutti gli effetti della famiglia adottiva, di cui assume anche il cognome. L'accesso alle informazioni relative alla famiglia di origine è consentito solo al compimento del venticinquesimo anno di età o, in caso di gravi motivi, del diciottesimo anno di età dell'adottato.
L'adozione recide ogni legame con la famiglia biologica, l'unico vincolo residuo riguarda i divieti matrimoniali. L'adozione piena si distingue in nazionale ed internazionale.
- essere sposati da almeno tre anni, senza che tra i due coniugi vi sia
separazione anche solo di fatto;
- adozione richiesta da entrambi i coniugi;
- accertamento dell'idoneità morale e materiale dei coniugi ad educare ed
istruire il minore;
- differenza di età con l’adottato compresa tra 18 e 45 anni;
- dichiarazione dello stato di adottabilità da parte del Tribunale per i
Minorenni per il minore in stato di abbandono.
Riferimenti normativi:
art. 6 della Legge 183/84, art. 7 della Legge sulle adozioni e successive
modifiche, Legge n. 149 del 2001.
L'adozione nazionale è l'istituto che permette ad una coppia di adottare un bambino di nazionalità italiana dichiarato adottabile dal Tribunale dei Minorenni.
Il Procedimento è simile a quello dell'adozione internazionale ma sicuramente più economico anche se più lungo. Non vi sono intermediari tra il bambino ed i genitori. La coppia, una volta presentata la richiesta di adozione nazionale al compentente Tribunale dei Minorenni, viene inserita in un elenco di coppie ritenute idonee all'adozione nazionale e, nel momento in cui si crea l'occasione, adotta il bambino.
A seguito di una serie di incontri tra la coppia ed i servizi sociali e a seguito di colloqui psicologici, si delineano le caratteristiche che dovrà avere il minore per essere adottato da quella coppia. Nel momento in cui si trova il minore con quelle caratteristiche si procede a farlo incontrare con la stessa coppia che poi lo adotterà.
L’adozione internazionale è il procedimento che consente a una coppia italiana di adottare un minore straniero residwnte all'estero. Può essere avviata contestualmente al procedimento di adozione nazionale, anche al fine di aumentare le probabilità di successo e la rapidità delle tempistiche necessarie alla fianlizzazione della pratica.
E' un procedimento più breve rispetto all'adozione nazionale ma anche più costoso.
Il costo è dato soprattutto dai viaggi che la coppia adottante dovrà effetture nel Paese estero prescelto al fine di trovare il bambino idoneo.
Il bambino prescelto dovrà essere inserito nel novo contesto familiare in maniera graduale per evitare traumi.
Riferimenti normativi: Legge n. 184 del 1983.
I genitori inviano al Tribunale dei Minori competente per territorio una dichiarazione di disponibilità all'adozione nazionale e\o internazionale. Il Tribunale avvia la procedura di accertamento dei requisiti necessari alla coppia per l'adozione. Nel solo caso dell' adozione internazionele si dovrà ottenere la dichiarazione di idoneità all’adozione.
Ricevuta la domanda, Il Tribunale dei Minori incarica la compentente Questura, il servizio di Medicina Legale territoriale e i servizi sociali di svolgere tutte le attività volte a verificare il possesso da parte della coppia dei requisiti soggettivi e oggettivi necessari tanto alla dichiarazione di idoneità e tanto all'inserimento nelle liste per l'adozione nazionale..
I servizi sociali, oltre ad analizzare la situazione familiare, assistono psicologicamente i genitori nel percorso adottivo e forniscono tutte le informazioni e l'assistenza per condurre buon fine la procedura di adozione.
L'attenzione degli operatori si focalizza principalmente sulle motivazioni che spingono la coppia a richiedere l'adozione, oltre che sulla propensione e sull'attitudine degli aspiranti genitori ad occuparsi dei minori stranieri.
Necessaria sarà anche la disponibilità all'Adozione da parte anche dei futuri nonni.
Gli accertamenti dei servizi sociali hanno lo scopo di verificare, negli aspiranti genitori, la capacità di garantire ai bambini stranieri un adeguato apporto affettivo e una reale capacità di cura. L'esito degli accertamenti viene trasmesso al tribunale attraverso una relazione informativa. A questo punto i futuri genitori vengono convocati dal giudice per ricevere il decreto di idoneità o inidoneità all'adozione oppure l'inserimento nelle liste dell'adozione nazionale. Avverso l'esito negativo del decreto è ammesso ricorso.
Ricevuto il decreto di idoneità, solo per l'adozione internazionale i ricorrenti devono rivolgersi ad un Ente autorizzato dalla Commissione per le adozioni internazionali conferendogli apposito mandato. L’Ente prescelto svolge attività di assistenza e informazione nei confronti della coppia genitoriale e si occupa del disbrigo delle pratiche necessarie al perfezionamento dell’adozione all’estero.
L’Ente, che è tenuto ad accettare l’incarico, prende contatto con l'autorità straniera al fine di ricevere la proposta di incontro redatta sulla base delle caratteristiche indicate nel decreto di idoneità. La proposta viene quindi comunicata alla coppia che potrà dare la propria disponibilità ad effettuare l'incontro.
Possono essere necessari uno o più incontri affinchè l'autorità straniera rilasci la comunicazione relativa all'idoneità della coppia ad adottare il bambino o i bambini incontrati.
L'attività successiva dell'Ente consiste nell'assistere i genitori e il bambino adottato nella delicata fase dell'inserimento e dell'integrazione familiare.
l'istituto dell'adozione oltre a permettere l'incontro tra una coppia ed un bambino sconosciuti serve a legittimare anche il rapporto genitoriale tra persone già legate da vicolo di parentela o affinità.
L’adozione in casi particolari è ammessa per ipotesi previste dall'art. 44 della legge sulle adozioni (l. n. 183 del 1984) ed è l'unico caso di adozione riconosciuta anche a chi non è coniugato.
Tale è il caso dell'adozione di un parente entro il sesto grado rimasto per orfano oppure del figlio del coniuge o quando il minore abbia gravi handicap.
L'istituto del adozione in casi particolari tutela l'assistenza morale e spirituale del minore che disgraziatamente ne è sprovvisto.
Questo tipo di adozione viene concesso a chi sia ritenuto idoneo moralmente e materialmente all'adozione.
Diversamente dagli altri tipi di adozione, questo istituto si perfeziona con il consenso dell'adottato se questi ha compiuto i quattordici anni e quello dei parenti dello stesso minore
Giuridicamente è un procedimento camerale che sortisce in una sentenza che verificati tuttu i presupposti dui legge dichiara l'adozione del minore
I legami tra l'adottato e la famiglia originaria si conservano sia dal punto di vista materiale che giuridico, una volta adottato il minoere conserva contemporaneamente diritti ed obblighi nei confronti della famiglia di origine e nei cinfronti di quella adottiva.
In ogni momento, per indegnità, lo stato di figlio adottivo può essere revocato sia su istanza di parte che per inizziative del Pubblico Ministero.
quest'ultimo tipo di adozione permette la possibilità di legittimare un legame familiare e morale anche con un maggiorenne.
le caratteristiche principali di questo tipo di adozione è l'assunzione per l'adottato maggiorenne del cognome del adottante che va premesso a quello originario e l'acquito di tutti i diritti successori nei confronti degli eredi dell'adottante.
Questa adozione è disciplinata dal Codice Civile e non da leggi speciali.
Il Codice stabilisce quali sono i requisiti soggettivi per questa forma di adozione: cioè il compimento del trentacinquesimo anno di età da parte dell’adottante; la differenza di almeno diciotto anni tra adottante e adottato, e l’assoluta carenza in capo all’adottante, seppur sposato, di discendenza legittima o legittimata.
Sulla richiesta di adozione decide il Tribunale Ordinario competente per il luogo di residenza dell'adottante con sentenza di adozione.
La sentenza di adozione può essere sempre impugnata dinnanzi alla Corte d'Appello e revocata per indegnità dell’adottante o dell’adottato con sentenza del Tribunale.
Questo istituto normalmente tutela chi non ha discendenza legittima nella trasmissione del patrimonio ereditario.