TAR Puglia: si al trasferimento del militare presso la sede più vicina al luogo di residenza della persona disabile Continua a leggere
ATTI PERSECUTORI: ASSOLTO PER INSUFFICIENZA DI PROVE
Con sentenza n.2795/2023 il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Penale ha assolto l’imputato dal delitto previsto e punito dall’art. 612 bis c.p. con la formula assolutoria “perché il fatto non sussiste†Continua a leggere
NON LUOGO A PROCEDERE PER IL MILITARE INGIUSTAMENTE ACCUSATO DI TRUFFA MILITARE AGGRVATA.
Con sentenza n. 71/23, pronunciata in data 21.09.2023, il Giudice dell’Udienza Preliminare presso il Tribunale Militare di Roma, pronunciava sentenza di non luogo a procedere nei confronti di un militare ingiustamente accusato di truffa militare aggravata. Continua a leggere
Interposizione fittizia di manodopera, Poste Italiane condannata

ASSOLTO DALL’ACCUSA DI SIMULAZIONE DI INFERMITÀ E TRUFFA MILITARE PER ASSENZA DI PROVE.
Con sentenza n. 56/2022 divenuta irrevocabile, un Luogotenente della Marina Militare, ingiustamente accusato dei reati di simulazione di infermità aggravata e continuata e di truffa militare pluriaggravata e continuata, veniva assolto, per carenza di prove, dai Giudici della Prima Sezione del Tribunale Militare di Napoli con la formula “perché il fatto non sussisteâ€. Continua a leggere
PROVE LACUNOSE E CONTRADDITTORIE: NESSUNA RESPONSABILITA’ PENALE PER IL MILITARE ACCUSATO DI MINACCIA A UN INFERIORE.
Nella sentenza n. 8/2023 il Giudice dell’Udienza Preliminare presso il Tribunale Militare di Napoli ha stabilito che un quadro probatorio lacunoso e contraddittorio a carico del militare comporta una sentenza di non luogo a procedere perché gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna. Continua a leggere
INDAGINI INCONSISTENTI: NESSUNA RESPONSABILITA’ PENALE PER IL MILITARE CHE SI ASSENTA PER MALATTIA
Nella Sentenza n. 3/2023 del 18 gennaio 2023 il Tribunale Militare di Verona ha stabilito che l’insufficienza delle prove comporta la pronuncia di non luogo a procedere. Continua a leggere
MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI O CONVIVENTI E ATTI PERSECUTORI ALLA CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA
È POSSIBILE INDIVIDUARE NELLA FINE DELLA CONVIVENZA IL CONFINE TRA IL DELITTO DI MALTRATTAMENTI (ART. 572 C.P.) ED IL DELITTO DI ATTI PERSECUTORI (ART. 612 BIS C.P.).
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