STUDIO LEGALE
SCAFETTA

Il sogno di un Sottufficiale espulso dall'Accademia per motivi burocratici

Accademia Sottufficiali Esercito
di Michela Scafetta

Oggi, 25 luglio 2022 trova finalmente esito una vicenda durata oltre 6 anni e per la quale nessun avvocato avrebbe preso l'incarico.

Ricordo ancora quando il cliente arrivò nel mio studio, ricordo le sue lacrime per il sogno che era svanito: diventare Maresciallo dell'Esercito dopo aver frequentato la Scuola Marescialli di Viterbo.

Era stato espulso il giorno prima della laurea perchè si erano accorti solo allora che aveva un procedimento penale in corso per liti con il vicinato.

La sua delusione di fronte a tutti i parenti che stavano arrivando a Viterbo dalla Calabria, ristorante prenotato e lui espulso perchè l'Amministrazione che era a conoscenza dei fatti non si era attivata prima nella valutazione degli stessi sotto il profilo disciplinare e lo aveva fatto all'alba della seduta di lauera.

Era arrivato da me dopo aver consultato i più blasonati avvocati esperti in diritto militare e lo avevano liquidato con un "non si può fare nulla".

Quelle lacrime, quella delusione avevano suscitato in mo una sfida, dovevo vincere, dovevo fargli indossare quel grado e così, dopo aver vinto in primo grado e aver indossato il grado da Maresciallo, l'Amministrazione ha deciso di fare appello.

Un Consiglio di Stato durato ben 5 anni, 5 lunghi anni di sofferenze e dubbio se restituire o meno quella mostrina.

Se oggi avessimo perso, il nostro Maresciallo avrebbe rindossato il vecchio grado e sarebbe tornato alla truppa, ma così non è stato e oggi, alle 8 di mattina l'ho chiamato per avvisarlo.

La sua felicità è stata la nostra, vincere non solo per lui ma per la sua famiglia e per quei valori di giustizia che ogni giorno ci fanno andare avanti e ci danno la forza di combattere.

Il Consiglio di Stato ha coì scritto nella sua sentenza definitiva:

"Ne discende che del tutto correttamente il T.a.r. ha affermato l’inesistenza di alcun automatismo espulsivo, specificando che, in via generale, e, dunque, anche a N. 09269/2016 REG.RIC. prescindere dalla su illustrata distinzione tra reclutamento e immissione in ruolo, l’art. 635, comma 1, del codice dell’ordinamento militare va interpretato in senso conforme a Costituzione e al principio di presunzione d’innocenza ivi sancito all’art. 27, comma 2, tanto più a fronte di querele poco credibili (ragionevolmente indotte da liti di vicinato) e di rinvii a giudizio dinanzi al giudice di pace, non previamente vagliati in sede di udienza preliminare. Pertanto, attesa la mancanza di automatismi, l’amministrazione (in particolar modo al di fuori dal perimetro del reclutamento) avrebbe dovuto, ma non lo ha fatto, specificamente e congruamente motivare la propria scelta espulsiva (che comunque è riferita all’esclusione dal corso per sottoufficiali e non dall’Esercito italiano), contestualizzando l’elemento ostativo nella realtà materiale. Ad ogni modo, le intervenute assoluzioni dell’interessato, come esplicitato dal collegio di primo grado, devono necessariamente condurre ormai ad un superamento della causa ostativa di cui all’art. 635, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 66/2010, che, per quanto esposto, non è automatica sia alla stregua di una sua lettura conforme ai valori della Costituzione (come sottolineato dal T.a.r.), sia a fronte della circostanza che il caso di specie non attiene ad un reclutamento, bensì ad un’immissione nei ruoli dei sottufficiali di un militare in servizio permanente. 11. In conclusione l’appello va respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata".

(CDS sentenza 6480/2022)

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