STUDIO LEGALE
SCAFETTA

Fogli di viaggio. Truffa militare e falso in atto pubblico.

Truffa fogli di viaggio
di Michela Scafetta

Con sentenza n.33/2022 il Tribunale Militare di Roma assolveva tutti gli imputati, per tutte le condotte a loro ascritte, per insussistenza del fatto.

Nel caso di specie, i militari venivano accusati di un medesimo disegno criminoso: con artifici e raggiri raggiungevano senza autorizzazione la sede di servizio in orari diversi da quelli dichiarati, conseguendo un ingiusto profitto; percepivano indebitamente l’indennità senza aver comunicato l’interruzione della missione in corso; falsificavano i fogli di viaggio per missioni in ambito nazionale nella parte relativa ai giorni ed agli orari di partenza, arrivo e permanenza; attestavano falsamente di essere nelle località di missione quando, invece, tramite la propria utenza mobile, venivano localizzati dalle celle telefoniche di altre Località.

Nel corso dell’istruttoria dibattimentale fondamentale è stata l’escussione di un testimone, in quanto massima autorità per quel che riguarda il funzionamento delle missioni alla cui tipologia appartenevano i militari imputati.

Di fatto, ha chiarito due aspetti fondamentali.

Il primo è che all’epoca dei fatti di causa, i militari comandanti a tali missioni, nei giorni e negli orari non facenti parte dell’orario lavorativo, potevano liberamente allontanarsi dal luogo di svolgimento della missione, senza alcuna dichiarazione e senza necessità di interruzione della missione.

Il secondo è che le mansioni svolte dai suddetti militari prevedevano la necessità di allontanarsi, durante l’orario di lavoro per raggiungere fornitori, effettuare sopralluoghi e per altre esigenze.

In tali casi non era necessaria alcuna annotazione nel sistema di rilevazione delle presenze.

Pertanto, l’unica prova del fatto che, nei giorni e negli orari contestati, i militari si trovassero in luoghi diversi da quello di svolgimento della missione era fornita dall’accusa unicamente per mezzo delle risultanze dei tabulati telefonici.

Trattandosi di tabulati telefonici acquisiti prima dell’entrata in vigore del d.l. 132/21 su disposizione del solo P.M., essi non possono costituire da soli la prova della condotta ascritta all’imputato dovendo essi essere valutati unitamente ad altre risultanze.

Parimenti può affermarsi che l’allontanamento dalla sede della missione del militare può considerarsi un comportamento non anomalo ma del tutto in linea con la natura delle mansioni svolte dai militari tratti in giudizio.

Pertanto, nel caso in esame, non essendovi alcuna prova delle condotte contestate, tutti gli imputati venivano assolti dai reati loto ascritti perché il fatto non sussite.

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