STUDIO LEGALE
SCAFETTA

Disparità trattamenti pensionistici tra pensionati ex Inpdap e Inps puri

Offesa al superiore gerarchico
di Michela Scafetta

Il 27 marzo 2023, come noto, si è svolta l'udienza che attendevamo da tempo.

Il Giudice della Corte dei Conti per il Lazio è stato da noi interessato ai fini di esprimersi sulla disparità dei trattamenti pensionistici vigenti tra pensionati ex Inpdap e Inps puri.

Segue un commento sui passi salienti della sentenza appena pubblicata.

Il Giudice adito ha stabilito che “La questione giuridica posta dal ricorso collettivo è delicata, interessante e meritevole di approfondimento”.

“In sostanza i ricorrenti evidenziano l’esistenza di una manifesta disparità di trattamento (in violazione dell’art. 3 Cost.) tra pensionati esteri “INPS puri” (settore privato) e pensionati esteri “ex gestione INPDAP”, disparità che realmente ed effettivamente sussiste.

Alla luce delle previsioni delle convenzioni internazionali stipulate tra Italia e Paesi stranieri emerge, difatti, che gli ex lavoratori del settore privato residenti all’estero hanno facoltà di decidere se contribuire con le proprie imposte sulla pensione nel Paese estero di residenza, mentre gli ex lavoratori del settore pubblico residenti all’estero hanno l’obbligo di continuare a contribuire all’erario italiano, senza alcuna possibilità di scelta, cosa che, in talune ipotesi, incide anche sul diritto alla salute per carenza di assistenza sanitaria conseguenziale a tale regime impositivo”.

“La disparità di trattamento è poi aggravata dalla circostanza che in talune più recenti convenzioni internazionali sono state introdotte facoltà in favore dei pensionati del settore pubblico, lasciando immutato il regime per i pensionati residenti in altri Paesi. La censurata disparità, peraltro, non si fonda su alcuna ragione giuridica”.

“I ricorrenti hanno anche sollecitato la rimessione della questione pregiudiziale di costituzionalità presso il Giudice delle leggi”.

Il Giudice delle pensioni ha concluso di non potersi esprimere direttamente nel merito della tassazione, in quanto materia di interesse del Giudice tributario.

Analizzando la sentenza, appare evidente che la giustizia contabile rivela un’effettiva differenziazione di trattamento tra le diverse categorie di pensionati.

Il Giudice evidenzia anche l’aggravante delle più recenti convenzioni (Cile), che hanno compreso anche i pensionati del settore pubblico.

E infine, riscontra che tale disparità, non si fonda su alcuna legge, o norma. Se dovessimo paragonare ad un risultato calcistico, abbiamo pareggiato.

Non abbiamo vinto, ma non siamo stati sconfitti. Anzi, finalmente abbiamo una sentenza che, di fatto, mette nero su bianco che la disparità esiste e che non è supportata da alcuna ragione giuridica.

Sarà mia premura interessare il Giudice tributario, a cui sottoporrò anche la sentenza del Giudice contabile per la decisione finale.

PS. INPS ha rilevato che diversi ricorrenti ESTERO, fornendone nome e cognome, NON sono ad oggi, di fatto, residenti all’estero.

Presumo lo fossero al momento della sottoscrizione del mandato, ma poi sono tornati in Italia.

Occorrerà essere precisi nelle successive fasi e procure che si compileranno, onde non vedersi estromettere.

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