Con la sentenza n. 127 del 2025, la Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi su un tema delicato: è legittimo che la diffamazione militare sia punita esclusivamente con la pena della reclusione, senza alcuna alternativa come una multa?
A sollevare la questione è stato il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale militare di Napoli, che doveva valutare una richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di un carabiniere.
Quest’ultimo era accusato di aver diffamato un collega tramite una comunicazione inviata a varie autorità militari e a una testata giornalistica, segnalando un presunto uso improprio di un terreno della caserma per attività agricole durante l’orario di servizio.
Il giudice ha ritenuto che l’art. 227 del Codice penale militare di pace – che prevede solo il carcere per questo tipo di reato – potesse essere in contrasto con l’art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che tutela la libertà di espressione.
Secondo la giurisprudenza della Corte europea, infatti, il carcere per reati d’opinione (come la diffamazione) dovrebbe essere previsto solo in casi gravissimi, come l’istigazione all’odio o alla violenza. Tuttavia, la Corte Costituzionale non ha accolto la questione. Anzi, l’ha dichiarata inammissibile.
Per due motivi principali:
La Corte non ha detto che la norma è giusta o sbagliata, ma ha ricordato che le questioni costituzionali devono essere sollevate con attenzione, nel momento giusto del processo e solo quando la norma è davvero applicabile.
Inoltre, prima di ipotizzare l’incostituzionalità di una legge, è necessario valutare se esistono giustificazioni nel caso concreto, come il diritto di critica o di espressione.
È una sentenza che ci ricorda come anche nel mondo militare – dove vige una disciplina rigorosa – la libertà di espressione e i diritti fondamentali devono essere rispettati, ma sempre nel rispetto delle regole del processo e della Costituzione.