STUDIO LEGALE
SCAFETTA

Licenziamento per furto caramelle

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Diritto del lavoro - licenziamento

Rubare caramelle a lavoro, per la Cassazione è giusto licenziare il dipendente

Essere licenziati per una manciata di caramelle? È accaduto a un dipendente di un supermercato di Napoli, che impugnando il licenziamento per giusta causa è finito fino in Cassazione, per poi vedersi respinta la possibilità di riprendersi il posto di lavoro.

La Quarta sezione Lavoro della Suprema Corte, con la sentenza 24014/2017 ha infatti condiviso il giudizio formulato dalla Corte d’Appello partenopea, sia sulla gravità della condotta contestata al lavoratore sia sulla proporzionalità della sanzione espulsiva.

Dunque, il licenziamento in questo caso non è da considerarsi illegittimo.

I giudici d’Appello nella loro valutazione della vicenda volta ad accertare l’illegittimità del licenziamento, avevano tenuto conto della mansione affidata all’uomo, che aveva un contatto diretto con la merce in questione, giudicando fraudolenta la sua condotta.

Il dipendente del supermercato pensava di passare inosservato, non essendo presenti sulle confezioni di caramelle rubate i dispositivi antitaccheggio, ma il protagonista della storia era stato preso con le mani nel sacco grazie all’allarme antitaccheggio, scattato al momento del suo passaggio all’uscita dell’esercizio commerciale. Fermato, era stato trovato in possesso di caramelle e confezioni di gomme per un valore di una decina di euro, nascoste sia nella giacca lasciata che aveva lasciato incustodita che nei suoi pantaloni; un fatto che per i giudici escludeva la possibilità che l’uomo fosse stato incastrato.

Ecco perché la Corte d’Appello di Napoli aveva parlato di carattere fraudolento, doloso e premeditato della condotta del lavoratore.

Una condotta sintomatica della sua inaffidabilità, tale da ledere il rapporto fiduciario con il datore di lavoro e nonostante la mancanza di precedenti disciplinari.

Dunque, per i giudici di secondo grado la gravità della condotta e la proporzione della sanzione espulsiva non potevano ritenersi escluse dal valore esiguo dei beni sottratti.

Contro la sentenza dei giudici d’appello napoletani il dipendente aveva proposto ricorso per Cassazione ai sensi dell’articolo 360 del codice di procedura civile, denunciando la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 2119 del codice civile (recesso per giusta causa).

Secondo il ricorrente i giudici napoletani non avevano considerato il mancato accertamento dei fatti contestati, oltre al valore esiguo dei beni sottratti.

Ma la Suprema Corte ha confermato il giudizio rigettando il ricorso e condannando il lavoratore alle spese del giudizio.

E sul mancato accertamento della condotta oggetto di contestazione disciplinare e posta alla base del licenziamento, la Corte ha affermato che: “la doglianza è, infatti, estranea al perimetro del vizio dedotto e riconducibile, in sostanza, all’articolo 360 del codice di procedura civile, comma 1, n. 5, perché non è stato denunciato l’omesso esame di un fatto storico decisivo per il giudizio ma è stata sollecitata, in realtà, una nuova lettura del materiale istruttorio, inammissibile in sede di legittimità”.

Con riferimento alla denuncia di violazione e falsa applicazione dell’articolo 2119 del codice civile, gli ermellini hanno ritenuto infondato il motivo nella parte in cui “il ricorrente propone un diverso apprezzamento della gravità dei fatti e della concreta ricorrenza degli elementi che integrano il parametro normativo della giusta causa, apprezzamento che, ponendosi sul piano del giudizio di fatto, è demandato al giudice di merito ed è sindacabile in Cassazione solo a condizione che la contestazione contenga una specifica denuncia di incoerenza rispetto agli standard, conformi ai valori dell’ordinamento, esistenti nella realtà sociale”.

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