STUDIO LEGALE
SCAFETTA

Approvazione dell’emendamento 25.0.200 – Modifica della legge 448/2018

Approvazione dell’emendamento 25.0.200 – Modifica della legge 448/2018
di Michela Scafetta

In data 28 novembre con l’approvazione in Senato dell’emendamento 25.0.200, si è intervenuto sulla disciplina relativa alla determinazione del prezzo massimo di cessione degli immobili edificati in regime di edilizia residenziale convenzionata.

L’emendamento in questione innova l’articolo 31 della Legge 448/1998, prevedendo che i vincoli al prezzo massimo di cessione possano essere rimossi con atto pubblico o scrittura privata autenticata, da chiunque vi abbia interesse anche se non più titolare di diritti reali sul bene immobile (quindi non più solo dagli attuali proprietari del bene), previo pagamento del corrispettivo del costo di Affrancazione.

Successivamente, a poco più di 15 giorni dall'approvazione dell'emendamento, la Camera dei deputati ha ratificato il tutto e quello che era solo un miraggio per molti, è diventata legge.

Al momento siamo in attesa dei decreti attuativi e la strada da percorrere è ancora lunga e tortuosa in quanto abbiamo un Comune che sembra non voler rispettare una legge (i ritardi sono sempre gli stessi), i Giudici che continuano a mandare le cause a sentenza e a nominare CTU per la quantificazione del prezzo massimo di cessione, venditori che ancora non vogliono corrispondere il valore dell'affrancazione e acquirenti che continuano a pretendere, anche dinnanzi ad offerte vantaggiose da parte dei venditori, la differenza tra il prezzo massimo di cessione e il prezzo di libero mercato.

Questa legge prevede inoltre la possibilità per i Comuni di concedere una dilazione di pagamento secondo modalità e criteri fissati mediante Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

La novità principale introdotta dal nuovo articolo introdotto prevede che in pendenza della rimozione dei vincoli, il contratto di trasferimento dell’immobile non produce effetti limitatamente alla differenza tra prezzo massimo di cessione e prezzo di libero mercato e che l’eventuale pretesa di rimborso della predetta differenza, a qualunque titolo richiesta, si estingue con la rimozione dei vincoli.

Altra novità è legata alla possibilità del venditore di poter svincolare l'immobile, secondo indiscrezioni sui prossimi decreti attuativi, mediante un atto unilaterale.

Ovviamente, qualora la rimozione dei vincoli non ci fosse, pare che resta ferma la possibilità di richiedere la differenza tra il prezzo di legge e quello libero, almeno secondo le recenti decisioni del Tribunale di Roma.

Nei fatti siamo dinnanzi a contratti inefficaci e non più parzialmente nulli.

Le disposizioni introdotte si applicano anche agli immobili oggetto dei contratti stipulati prima dell’entrata in vigore dell’articolo in esame e la rimozione del vincolo al prezzo massimo di cessione comporta altresì la rimozione di qualsiasi vincolo di natura soggettiva.

Ovviamente resta ferma la possibibilità di rimettere il tutto alla Corte Costituzionale per il vaglio di legittimità di questa legge che sembra prevedere effetti retroattivi.

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