STUDIO LEGALE
SCAFETTA

Coronavirus, sostegno ai cittadini per mutuo prima casa

Coronavirus, sostegno ai cittadini per mutuo prima casa

di Chiara Rossi

Il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia) contiene «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale di sostegno economicoper famiglielavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19».

La delicata questione della sospensione dei mutui sulla prima casa viene, dunque, affrontata dalle disposizioni contenute nell’art. 54 («Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”, c.d. Fondo Gasparrini») del D.L. n. 18 del 2020.

Il testo della norma indicata contiene misure destinate a garantire il sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario. In data 28 marzo 2020, l’Ufficio Stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha diramato un comunicato con il quale ha (finalmente) reso noto a tutti i cittadini la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro Gualtieri destinato ad integrare il contenuto delle disposizioni di accesso al Fondo di Solidarietà per mutui contratti per l’acquisto della prima casa.

Come emerge dalla lettura combinata delle disposizioni presenti nei due provvedimenti, i titolari di mutuo per l’acquisto della prima casa possono beneficiare della sospensione del pagamento delle rate del proprio mutuo per un arco di tempo della durata massima di 18 mesi.

La tanto attesa misura della sospensione delle rate del mutuo sulla prima casa ha come beneficiari lavoratori autonomi e dipendenti.

Inoltre, il decreto firmato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze ha stabilito che per l’accesso al Fondo di Solidarietà non è più richiesta la dichiarazione dell’indicatore della situazione economica equivalente, c.d. ISEE (art. 54, comma 1 lett. b) d.l. n. 18/2020).

La grave emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese ha reso necessario un nuovo intervento legislativo, destinato ad estendere l’operatività del Fondo di Solidarietà non solo ai lavoratori dipendenti in cassa integrazione, per un periodo di almeno 30 giorni, ma anche ai lavoratori autonomi e liberi professionisti che abbiano subito una diminuzione del loro fatturato medio giornaliero superiore al 33% rispetto al fatturato medio giornaliero dell’ultimo trimestre del 2019, per le restrizioni imposte dal Governo alla loro attività lavorativa (art. 54, comma 1 lett. a) d.l. n. 18/2020).

Infatti, i lavoratori autonomi e liberi professionisti hanno l’obbligo di presentare un’autocertificazione (a norma degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000) con la quale attestano la riduzione del fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre del 2019 a causa della chiusura della propria attività di lavoro ovvero delle restrizioni imposte dal Governo per fronteggiare l’emergenza Covid-19.

La misura straordinaria della sospensione del pagamento delle rate del mutuo contratto per l’acquisto della prima casa si applica a tutti coloro che hanno subito l’interruzione o la riduzione della propria attività lavorativa, per almeno trenta 30 lavorativi consecutivi.

Inoltre, tale misura si estende per un periodo di 6 mesi se l’interruzione o la riduzione del proprio lavoro ha una durata che va da 30 a 150 giorni lavorativi consecutivi; la misura in questione si estende fino a 12 mesi se l’interruzione o la riduzione del proprio lavoro ha una durata che va da 151 a 302 giorni lavorativi consecutivi; infine, si estende fino ad un massimo di 18 mesi se l’interruzione o la riduzione del proprio lavoro ha una durata superiore a 303 giorni lavorativi consecutivi.

La domanda di accesso alla procedura di sospensione del pagamento delle rate del mutuo sulla prima casa va presentata alla banca che ha concesso il mutuo.

La banca è sempre tenuta a sospendere il pagamento delle rate del mutuo, purché il beneficiario della misura straordinaria della sospensione abbia presentazione di tutta la documentazione necessaria.

Come stabilito nell’art. 54, comma 2 d.l. n. 18/2020, per mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il Fondo di Solidarietà provvedealpagamento degli interessi compensativi in misura pari al 50%degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo disospensione.

In conclusione, prima di presentare alla propria banca la domanda per accedere alla misura della sospensione delle rate del mutuo sulla prima casa è necessario valutare la reale convenienza della misura adottata dal Governo poiché per tutta la durata della sospensione il Fondo pagherà alle banchesolo il 50% della quota dei mancati interessi maturati sulle rate non versate; il restante 50% degli interessi maturati durante la sospensione resterà a carico del titolare del mutuo.

Inoltre finita la sospensione il mutuatario riprenderà a pagare le rate, partendo dalla quota capitale residua lasciata al momento della domanda di sospensione, pertanto, il piano di ammortamento verrà allungato di un periodo corrispondente a quello della durata della sospensione.

Sul punto, è necessario ricordare che i mutui più datati hanno più capitale, e quindi meno interessi da restituire.

Inoltre, potrebbe accedere che coloro che decidono di accedere al Fondo si precludano, di fatto, la possibilità di surrogare il mutuo, non solo durante il periodo di sospensione, ma anche in futuro.

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