STUDIO LEGALE
SCAFETTA

L'avvocato nei procedimenti disciplinari di Stato

L'avvocato nei procedimenti disciplinari di Stato

di Michela Scafetta

Dal 20.02.2020, con l’entrata in vigore dell'art. 1 comma 1 lett. dd) del D. Lgs. n. 173 del 27.12.2019, nei procedimenti disciplinari di stato il militare inquisito, in aggiunta al difensore militare può farsi assistere anche da un avvocato del libero foro (art.1370, comma 3-bis, Codice dell’Ordinamento Militare).

Tale novità normativa si può leggere senza dubbio come un riconoscimento del diritto costituzionale alla difesa (tutelato dall’art.24 della Costituzione) e rappresenta evidentemente una maggiore garanzia per il militare inquisito, il quale può contare sulle competenze tecnico giuridiche del difensore di fiducia, per la complessiva strategia difensiva.

Le sanzioni di stato e la finalità rieducativa della pena

le sanzioni disciplinari presentano molteplici punti di contiguità con le sanzioni penali. Le stesse, infatti, condividono la finalità retributiva, general-preventiva e rieducativa.

Nello specifico, la sanzione disciplinare trova il suo scopo nel dissuadere generalmente la compagine militare dal commettere analoghe infrazioni disciplinari e nello scoraggiare l’autore della mancanza al fine di impedirgli di commettere altri illeciti.

Si rileva, dunque, che in alcune ipotesi le finalità retributive, rieducative e preventive possono già trovare piena realizzazione con l’irrogazione della condanna penale, senza che sussista la necessità di irrogare anche la sanzione di stato.

Quanto detto trova fondamento soprattutto nelle ipotesi in cui il reato contestato rappresenti un episodio occasionale - nell’ambito di una carriera brillante - e vi siano ampie possibilità di recupero del militare che mostri inequivocabilmente autentico pentimento e sincero ravvedimento.

Inoltre, si sottolinea che il sistema disciplinare sanzionatorio è ispirato al principio digradualità, in base al quale le sanzioni si inaspriscono in modo progressivo a fronte di comportamenti progressivamente più gravi.

Le sanzioni di stato, infatti, possono essere irrogate esclusivamente in relazione ad infrazioni che ledano l’interesse generale dell’Amministrazione Militare e della collettività statuale, e non trovano applicazione laddove l’infrazione disciplinare risulti occasionale e rimanga interna all’Istituzione militare.

Ad ogni buon conto, si sottolinea che il Codice dell’Ordinamento Militare non esclude che possano essere puniti con sanzioni lievi anche fatti che hanno dato luogo a giudizio penale (sul punto, si veda pag.12 della Guida tecnica “Procedure disciplinari” del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare).

seguici su facebook   seguici su google twitter  
Studio Legale Scafetta, v.le dei Primati Sportivi 19 - 00144 Roma, tel. 06 5922359
© 2009 - tutti i diritti riservati