STUDIO LEGALE
SCAFETTA

L’infortunio da coronavirus per gli operatori sanitari

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di Michela Cataldi

Tra la fine di febbraio ed il 21 aprile 2020 il numero di contagi da Covid 19 di origine professionale denunciati all’Inail ammontava ad oltre 28mila lavoratori ammalati.

Rispetto a tale dato si evidenzia che il 45,7% dei denuncianti appartengono alla categoria dei “tecnici della salute”, che comprende infermieri e fisioterapisti, seguiti dagli operatori socio-sanitari (18,9 %), dai medici (14,2%), dagli operatori socio-assistenziali (6,2%) e dal personale non qualificato nei servizi sanitari e di istruzione (4,6%) .

In considerazione di tale grave situazione sanitaria, il legislatore-con l’art.42 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27- ha disposto che “Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consuetocertificato di infortunio e lo inviatelematicamente all'INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tuteladell'infortunato.

Le prestazioni INAIL nei casi accertati diinfezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate ancheper il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciariadell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro.

I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019.

La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati.”

Con la nota del 17 marzo 2020 e con la Circolare n.13 del 3 aprile 2020, l’Inail è intervenuta sul tema per fornire chiarimenti in ordine alle ipotesi di malattia da Covid-19, contratta da tutto il personale medico e paramedico sia del SSN sia dipendente di strutture sanitarie pubbliche o private.

Dall’esame di taliatti emerge, in primo luogo, come i casi di Covid-19 siano stati ricondotti alle affezioni morbose, inquadrabili quali infortuni sul lavoro.

Sul punto, l’Inail si è uniformata all’indirizzo vigente in materia di trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie, che inquadra tali affezioni quali infortuni sul lavoro (Sul punto, si veda la Circolare INAIL n. 74 del 23 novembre 1995).

Nello specifico, la causa virulenta viene equiparata a quella violenta.

Dunque, la connotazione “violenta” dell’infortunio ex art.2 D.p.r. 1124/65(Testo unico degli infortuni e malattie professionali) viene ravvisata nella causa virulenta di natura biologica.

Sul punto si rileva come la nozione giuridico-dottrinaria di "malattia-infortunio", fondata sulla equiparazione della causa virulenta alla causa violenta, abbia da sempre consentito, nella legislazione italiana, la tutela delle patologie infettive attraverso il loro inquadramento assicurativo nella categoria degli infortuni.

Tale assimilazione consente dunque di ricondurre anche i casi di Covid 19 agli infortuni sul lavoro e risulta fondamentale soprattutto rispetto alle patologie infettive a trasmissione inapparente, per le quali è impossibile stabilire con esattezza il momento contagiante.

Nello specifico, l’infezione da Covid 19 presenta caratteri intrinseci che la differenziano da altre patologie infettive.

Alla luce delle particolari modalità di trasmissione ed in considerazione della diffusione su scala mondiale, risulta particolarmente complesso individuare con certezza il contesto in cui il soggetto infetto abbia contratto l’infezione.

Dunque, ciò rende estremamente difficile comprendere se il contagio sia avvenuto negli ambienti di lavoro e/o nell’esercizio delle attività lavorative.Infatti, la tutela garantita dall’Inail opera laddove l’infezione da nuovo coronavirus sia contratta in occasione di lavoro.

Orbene, alla luce della giurisprudenza e della dottrina più recenti, la nozione di “occasione di lavoro” comprende tutte le condizioni temporali, topografiche e ambientali in cui l’attività produttiva si svolge e nelle quali è imminente il rischio di danno per il lavoratore, sia che tale danno provenga dallo stesso apparato produttivo e sia che dipenda da situazioni proprie e ineludibili del lavoratore.

Tale nozione estesa consente di ricomprendere gli eventi di contagio da nuovo coronavirus accaduti durante il percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro quali “infortuni in itinere”.

Inoltre, in deroga alla disciplina ordinaria (Decreto legislativo n.38 del 2000), per tutto il periodo di emergenza epidemiologica si considera necessitato l’uso del mezzo privato per raggiungere dalla propria abitazione il luogo di lavoro.

Orbene, nonostante la richiamata interpretazione estesa della nozione di “occasione di lavoro” e di infortunio in itinere, risulta in concreto particolarmente complesso provare che il contagio sia avvenuto nel contesto lavorativo.

In considerazione di tale difficoltà probatoria che finirebbe per gravare sul lavoratore, la Circolare Inps - al fine di tutelare innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio specifico - ha previsto una presunzione semplice di origine professionale.

Tale presunzione semplice si fonda anche sulla elevatissima probabilità che gli operatori sanitari vengano a contatto con il nuovo coronavirus.

A una condizione di elevato rischio di contagio possono essere ricondotte anche altre attività lavorative comportanti il costante contatto con il pubblico/l’utenza ed anche a tali figure si estende il principio della presunzione semplice valido per gli operatori sanitari.

La richiamata presunzione comporta sostanziali conseguenze sul piano della tutela del diritto.

Infatti, graverà sull’Inail l’onere di provare che il contagio è avvenuto fuori dal contesto lavorativo/professionale.

Ciò posto, si sottolinea che ai sensi del primo periodo del comma 2 del citato articolo 42, nei casi accertati di infezione da nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore deve predisporre e trasmettere telematicamente la prescritta certificazione medica (prevista dall’articolo 53, commi 8, 9 e 10, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124) all’Inail, che prende in carico e assicura la relativa tutela all’infortunato, ai sensi delle vigenti disposizioni, al pari di qualsiasi altro infortunio.

Nel caso di infezione riconosciuta come malattia-infortunio Inail, il periodo di quarantena viene tutelato dall’Istituto.

La tutela copre l’intero periodo di quarantena e quello eventualmente successivo, dovuto a prolungamento di malattia che determini una inabilità temporanea assoluta al lavoro.

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