STUDIO LEGALE
SCAFETTA

Obbligo vaccino anti covid per il personale sanitario

Obbligo vaccino personale sanitario
di Michela Scafetta

Il nuovo decreto Covid approvato dal Consiglio dei Ministri in data 31 marzo 2021 prevede l’introduzione dell’obbligo di vaccinazione anti-Covid per tutti gli operatori del mondo sanitario.

La vaccinazione costituirà infatti requisito essenziale all’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dagli operatori.

Il rifiuto del lavoratore determina la sospensione, senza retribuzione, dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni a rischio di diffusione del contagio da Covid-19.

Ciò posto, è necessario interrogarsi sulla legittimità di tale forte limitazione alla libertà personale di autodeterminazione ed affrontare anche il controverso tema della conciliabilità dell’obbligo vaccinale con i principi fondamentali dell’ordinamento, tra cui quelli di matrice costituzionale e quello comunitario di precauzione.

È inoltre importante domandarsi se la sospensione da lavoro possa rappresentare una misura congrua, considerando che incide su un diverso bene costituzionale, quello del diritto al lavoro tutelato dall’articolo 4 della Costituzione.

In particolare, ci si chiede se tale imposizione vaccinale possa essere giustificata dalla effettiva necessità di tutelare la salute come fondamentale diritto dell’individuo ed interesse della collettività (art. 32 Cost) e se possa inoltre considerarsi espressione dei doveri inderogabili di solidarietà sociale (art. 2 Cost.).

Invero, l’art. 32 e l’art. 2 della Costituzione devono essere invocati quale parametro di valutazione della legittimità e della proporzionalità delle misure adottate.

Sul punto, si ritiene che il solo presupposto della sussistenza di un contesto cd. “emergenziale” non possa condurre a comprimere, limitare e derogare il primario diritto all’autodeterminazione sanitaria, quale bene fondamentale dell’individuo.

Soprattutto laddove l’imposizione trova la propria fonte in un decreto-legge ed incide su beni primari, quali il diritto alla salute, al lavoro ed alla privacy.

Ebbene, è evidente che il predetto strumento legislativo si caratterizza per una maggiore velocità ed i tempi del dibattito Parlamentare risultano contingentati, con la conseguente lesione delle prerogative della minoranza.

Infatti, i decreti-legge traggono la loro legittimazione generale da casi straordinari e sono destinati ad operare immediatamente, allo scopo di dare risposte normative rapide a situazioni bisognose di essere regolate in modo adatto a fronteggiare le sopravvenute ed urgenti necessità.

Diversamente, il predetto decreto-legge contiene disposizioni destinate ad avere effetti differiti nel tempo, in quanto recante misure finalizzate a ridefinire i rapporti di lavoro ed incidenti con effetti a lungo termine su beni aventi rilievo costituzionale, quali il diritto al lavoro, la libertà personale ed il diritto alla salute.

Lo Studio Scafetta segue quotidianamente ed approfonditamente la questione, monitorando lo sviluppo applicativo della normativa ed i margini di ricorso, offrendosi di fornire adeguata tutela a tutti coloro che intendono fare valere i propri diritti.

Lo Stato dovrebbe astenersi dall'imporre un obbligo vaccinale nella misura in cui le vaccinazioni potrebbero determinare un rischio di reazioni avverse o più gravi pregiudizi della integrità fisica dei soggetti sottoposti a vaccinazione.

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