STUDIO LEGALE
SCAFETTA

Ricorso presso la Capitaneria di Porto di Ortona, contro un verbale per mancato rispetto delle norme di sicurezza nella pratica de kitesurf

ricorso kitesurf
di Michela Scafetta

Di seguito il testo del verbale che ha consentito al surfista di non pagare un verbale della Guardia Costiera di Vasto, a seguito di una uscita in kitesurf nel golfo di Vasto Marina.

I fatti sono descritti in questa pagina

----------------

Spett.le
Capitaneria di Porto di Ortona
Ufficio del Contenzioso
66026 - ORTONA (CH)

OGGETTO: Opposizione al Verbale di Accertamento di Violazione Amministrativa n° 49/2010, elevato in data 9 luglio 2010 dal Comando dell’Ufficio Circondariale Marittimo-Guardia Costiera di Vasto, con presentazione di scritti difensivi - Art. 18 della Legge n° 689 del 24/11/1981.

Il sottoscritto, Avvocato Michela Scafetta, in qualità di difensore del signor XXXX XXXX, nato a XXX il XXX e residente a XXX in XXX n° X, elettivamente domiciliato presso lo studio legale della scrivente in Casalbordino, al viale dei Tigli,n. 126, in virtù di mandato in calce al presente atto

PROPONE FORMALE OPPOSIZIONE

avverso, il Verbale. n° 49/2010, elevato in data 9 luglio 2010 dal Comando dell’Ufficio Circondariale Marittimo-Guardia Costiera di Vasto, per la presunta  violazione dell’Art. 44 dell’Ordinanza n° 15/2006, emanata il 01/06/2006 dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto.

Il verbale n. 49\2010, elevato dalla Capitaneria di Porto di Vasto è infondato in fatto ed in diritto e pertanto va annullato perché al signor XXXX XXXX è stata comminata una sanzione illegittima per erronea applicazione della legge ed in particolare per mancato rispetto della gerarchia delle fonti legislative del diritto marittimo.

La Capitaneria di Porto di Vasto, contestando al signor XXXX un utilizzo asseritamente illegittimo del proprio “kitesurf”, ha erroneamente applicato la sanzione di cui all’art. 1164 del Codice della Navigazione considerando il “kitesurf” un’unità di diporto e non un natante da diporto, applicando una sanzione di gran lunga superiore a quella prevista dalla legge e come in seguito si spiegherà più diffusamente.
La complessità della presente opposizione richiede una ricostruzione della intera vicenda giuridica e fattuale, al fine di operare una chiara esposizione delle ragioni dell’odierno opponente.

PREMESSO CHE

1) al signor XXXX XXXX è stata contestata la  presunta violazione dell’art. 44 dell’Ordinanza n° 15, emanata il 1/06/2006 dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto per aver utilizzato il proprio “kitesurf”, all’interno della fascia costiera riservata alla balneazione, nello specchio acqueo antistante la spiaggia libera, tra il Palace Hotel e l’Hotel Acquario - località “San Tommaso” – Vasto marina (CH), il giorno 9/07/2010;

2) al signor XXXX, per tale asserita violazione, è stata comminata una sanzione pecuniaria per euro 1.033,00.

3) l’art. 44 dell’Ordinanza n° 15/2006, emanata il 1/06/2006 dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto sancisce: “Per l’utilizzo delle tavole a vela (windsurf) devono essere rispettate oltre alle prescrizioni di cui al Capo I del presente Regolamento, anche quanto previsto dalle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto…omissis” (all.1);

4) questa ordinanza definisce all’art. 43 il kitesurf come: “consistente in una tavola galleggiante con calzari, della lunghezza di ml. 1 (uno), trainata da una struttura portante con profilo alare ricurvo, costituita da un tubolare gonfiabile con pseudo-aquilone, collegato al boma attraverso cavi  di lunghezza media  di  30 metri”.

5) Il kitesurf, così come emerge da quanto sancito dall’ordinanza n. 15\2006 della Capitaneria di Porto di Vasto è considerato come “NATANTE DA DIPORTO” appartenente alla più ampia categoria delle “UNITA’ DA DIPORTO”  e ciò si evince sia dal combinato disposto degli artt. 43-48 della citata ordinanza che anche dalla normativa a cui rimanda esplicitamente lo stesso articolo 44 dell’ordinanza vastese. Specificamente, infatti, l’ordinanza n. 44\2006 rimanda dall’art. 3 del D. Lgs. n° 171 del 18/07/2005 (Codice della Nautica da Diporto);

6) Più in particolare, l’utilizzo del predetto natante da diporto a vela, prevede il rispetto delle relative leggi quali:

7) Il Decreto Legislativo n° 171 del 18/07/2005, nelle disposizioni generali per la Nautica da Diporto, espressamente stabilisce all’art. 1: “Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano alla navigazione da diporto. Ai fini del presente codice si intende per navigazione da diporto quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro.  Per quanto non previsto dal presente codice, in materia di navigazione da diporto si applicano le leggi, i regolamenti e gli usi di riferimento ovvero, in mancanza, le disposizioni del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e le relative norme attuative.”.

8) Il comma 3, del citato articolo stabilisce in maniera inequivocabile la gerarchia delle fonti all’interno del diritto della navigazione e più specificamente stabilisce chiaramente il rapporto tra il Codice della Nautica da diporto e le altre normative applicabili in materia.  Pertanto il Codice della Navigazione si pone in posizione nettamente residuale. Quest’ultimo, infatti, trova applicazione soltanto laddove manchino le leggi, i regolamenti e gli usi di riferimento.

CONSIDERATO CHE

1) Con il verbale di accertamento della presunta violazione, elevata in danno del signor XXXX,  la Capitaneria di Porto di Vasto ha applicato la sanzione di cui all’Art. 1164 del Codice della Navigazione.
Alla luce delle considerazioni di cui ai punti 1-6 in premessa, l’applicazione, al caso di specie, dell’art. 1164 del Codice della Navigazione risulta “INCOMPATIBILE” con quanto disposto dal Codice della Nautica da Diporto ed in particolar modo dall’art. 1 comma 3) del D. Lgs. n° 171/2005.

2) Al caso di specie si applica la normativa specifica sancita dal D. Lgs. n° 171 del 18/07/2005 (Codice della Nautica da Diporto) e dal Decreto n° 146 del 29/07/2008 (Regolamento di Attuazione dell’articolo 65 del D. Lgs. n° 171 del 18/07/2005);

3) La capitaneria di Porto di Vasto non ha tenuto conto del fatto che per la presunta violazione del signor XXXX esiste una normativa di riferimento specifica, che è quella del Codice della Nautica da Diporto. Pertanto, la norma sanzionatoria legittimamente applicabile non è quella dell’art. 1164 del Codice della Navigazione, che si ripete è solo di applicazione residuale e in mancanza di specifica normativa, ma è quella relativa all’ART. 53 - comma 3) dello stesso Decreto Legislativo così come del resto è specificato anche nell’Art. 3 (SANZIONI) della stessa Ordinanza n° 15/2006 di Circomare Vasto che specificamente dice “ I contravventori alle norme stabilite nell’annesso regolamento saranno puniti…omissis…. ai sensi degli Artt. 53 e 55 del D.Lgs. n. 171 del 18 luglio 2005, …omissis”. Sul punto va considerato che la lettera dell’art. 53 del Codice della Nautica da Diporto al comma 3 sancisce:   “Salvo che il fatto costituisca violazione della normativa sulle aree marine protette, chi nell'utilizzo di un'unità da diporto non osserva una disposizione di legge o di regolamento o un provvedimento legalmente emanato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo, del mare territoriale e delle acque interne, ivi compresi i porti, ovvero non osserva una disposizione di legge o di regolamento in materia di sicurezza della navigazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duecentosette euro a milletrentatre euro. Se il fatto è commesso con l'impiego di un natante da diporto la sanzione è ridotta alla metà”.

4) Alla luce di una lettura attenta dell’art. 53 del Codice della Nautica da Diporto emerge che esso può essere definito a ragione quale norma <<IN BIANCO>>, poiché prevede soltanto la sanzione amministrativa, lasciando ad una fonte sussidiaria la descrizione del fatto tipico e più in particolare nel caso di specie lascia la tipizzazione del fatto all’ordinanza n. 44 del 2006 emanata legittimamente dall’Autorità Marittima territorialmente competente.

5) La Capitaneria di Porto di Vasto, comminando al signor XXXX XXXX una sanzione per euro 1.033,00, non tiene conto di quanto lo stesso Codice della navigazione da Diporto stabilisce. Infatti, il kitesurf viene erroneamente considerato dalla Capitaneria di Porto di Vasto  o come unità da diporto ( cioè ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto) o come nave da diporto (cioè ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto) o come imbarcazione da diporto( si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b); ma non come giustamente va definito il kitesurf cioè “natante da diporto” (unità da diporto a remi, o con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b).

6) Alla presunta violazione commessa dal signor XXXX viene comminata una sanzione che andrebbe comminata per le unità da diporto oppure per le navi da diporto oppure per le imbarcazioni da diporto, ma si ripete, il signor XXXX utilizzava un semplice kitesurf che la legge definisce come natante da diporto.

7) Al signor XXXX è stata comminata erroneamente la sanzione pecuniaria per euro 1033,00 e non quella effettivamente dovuta per l’asserita violazione cioè, considerata la mancanza di aggravanti, euro 103,50.

Per tutti i motivi su esposti, il signor XXXX XXXX, così come rappresentato difeso ed elettivamente domiciliato

CHIEDE

a codesta Capitaneria di Porto,  di procedere – PREVIA SOSPENSIONE DELLA SANZIONE COMMINATA AL SIGNOR XXXX XXXX, ALL’ANNULLAMENTO CON RELATIVA ARCHIVIAZIONE E CESSAZIONE DI OGNI EFFETTO DERIVANTE del provvedimento amministrativo (N° 49/2010 del 09/07/2010) posto in essere della Guardia Costiera di Vasto, per illegittima applicazione della legge relativa alla sanzione applicabile all’utilizzo del KiteSurf, quale natante da diporto.

Si Allega:

Si resta a disposizione per eventuale audizione personale del signor XXXX e per ulteriori chiarimenti.
Casalbordino, 27 luglio 2010

Avv. Michela Scafetta

seguici su facebook   seguici su google twitter  
Studio Legale Scafetta, v.le dei Primati Sportivi 19 - 00144 Roma, tel. 06 5922359
© 2009 - tutti i diritti riservati