42 BIS: LA CORTE COSTITUZIONALE AMPLIA IL DIRITTO AL TRASFERIMENTO TEMPORANEO

La Corte Costituzionale con Sentenza n. 99 del 2024 ha stablito che il dipendente pubblico, con figli
minori fino a tre anni, ha diritto ad ottenere il trasferimento temporaneo non solo nella sede di
servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria
attività lavorativa ma anche in una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nellaquale è fissata la residenza della famiglia.


Come noto, l’art. 42 bis del d.lgs n. 151 del 2001 è finalizzato a favorire la ricomposizione dei
nuclei familiari nei primi tre anni di vita dei figli nel caso in cui i genitori si trovino a vivere
separati per esigenze lavorative, proteggendo i valori della famiglia, tutelati dalla Costituzione.
La pronuncia della Corte Costituzionale traeva origine dalla richiesta di una dipendente dei Vigili
del fuoco di trasferirsi, in via temporanea, a Napoli, città di residenza della famiglia.
La richiesta della dipendente veniva rigettata perché il coniuge dell’interessata prestava servizio in
Molise (regione presso cui la dipendente – secondo la precedente interpretazione letterale dell’art 42
bis – avrebbe potuto chiedere il trasferimento).
I giudici del Consiglio di Stato, valutando la vicenda, ritenevano che la disposizione della 42 bis era
da ritenersi irragionevole, rispetto alle finalità costituizionali, nel prevedere il trasferimento
temporaneo del dipendente pubblico solo in una sede ubicata nella stessa provincia o regione nella
quale l’altro genitore esercitasse la propria attività lavorativa.
Per questo motivo il Consiglio di Stato si rivolgeva alla Corte Costituzionale che osservava come
l’istituto della 42 bis effettivamente escludeva la possibilità di accedere al beneficio del
trasferimento a quei dipendenti pubblici che avevano la residenza familiare in una regione o
provincia diversa da quelle in cui lavorano entrambi i genitori: tale restrizione era ritenuta
incompatibile con la finalità di protezione della famiglia e sostegno dell’infanzia, garantita dalla
costituzione.
La Corte Costituzionale ha, quindi, dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 42 bis nella parte
in cui prevede che il trasferimento temporaneo del dipendente pubblico con figli minori fino a tre
anni di età possa essere disposto “ad una sede di servizio unicata nella stessa provincia o regione
nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa” anziché “ad una sede di servizio
ubicata nella stessa provincia o regione nella quale è fissata la residenza della famiglia o nella
quale l’altro genitore eserciti la propria attività lavorativa”.

Più tutele, quindi, per i genitori dei bambini di età inferiore ai tre anni che, grazie alla recentissima
pronuncia della Corte Costituzionale, si vedono assicurata l’unità del nucleo familiare ed il diritto di
prendersene cura.