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SCAFETTA
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Diritto d'autore, copyright, siti internet

Lo Studio Legale Scafetta opera nell'ambito del diritto d'autore provvedendo alla tutela delle opere d'ingegno, attraverso l'impiego congiunto degli strumenti tradizionali e delle nuove tecnologie.

In tale settore rientra la tutela dei diritti di proprietà intellettuale collegati al presente sito web e alle opere dei propri clienti. Nelle opere vanno comprese le invenzioni, le pubblicazioni, le immagini, i contenuti dei siti web, il software e ogni altro frutto dell'ingegno personale.

Forniamo assistenza ad artisti, fotografi, autori e inventori nella protezione delle opere prodotte, al fine di evitarne utilizzi illegittimi, illegali o non autorizzati.

In tale ambito trattiamo spesso casi riguardanti il materiale distribuito su internet, libero o a pagamento, e siamo esperti in materia di nuove tecnologie, commercio elettronico e open source.

La Legge 22 aprile 1941, n. 633 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, disciplina la materia dell'utilizzo dell'opera di ingegno stabilendo modalità, limiti e prerogative che l'autore e l'utente devono rispettare.

Proprietà intellettuale

I siti internet e i contenuti del web rappresentano proprietà intellettuale e come tale godono dei previsti diritti. La legge pertanto ne tutela l'autore da eventuali comportamenti che possano rivelarsi pregiudizievoli.

Chi realizza un sito web acquisice pertanto un diritto di proprietà intellettuale sui contenuti pubblicati e, qualora intenda inserire materiale prodotto da altri, è tenuto a rispettare gli stessi diritti nei confronti del relativo autore.

Le giurisprudenze delle varie nazioni costituiscono la tutela dei diritti di prorietà intellettuale in modalità differenti a seconda dell'ordinamento di appartenenza: il diritto d'autore nei paesi del civil law (tra cui l'Italia) e il copyright nei paesi del common law.

Diritto d'autore

Il diritto d'autore individua nell'autore il soggetto a cui fanno capo i diritti morali relativi all'opera in termini di paternità, integrità e inedito. Tali diritti sono inalienabili e imprescivibili.

Diritto alla paternità dell'opera

L'autore di un'opera ha diritto ad essere citato sempre e con il nome con cui egli ha deciso di identificarsi.

Diritto all'integrità dell'opera

Il diritto all'integrità dell'opera si configura secondo due diritti:

1) diritto esclusivo dell'autore di modificare l'opera. Tale diritto ha natura patrimoniale e può essere trasferito (Art. 18, L. 22 aprile 1941, n. 633);

2) diritto dell'autore di "(...) opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione, o altra modificazione dell'opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore e alla sua reputazione" (Art. 20, L. 22 aprile 1941, n. 633).

Diritto all'inedito

L'autore ha il diritto di lasciare la propria opera inedita. Tale diritto, qualora espresso dall'autore in vita, non può essere violato dagli eredi. Dopo la morte dell'autore, lo Stato può, nel proprio interesse, espropriare il diritto di prima pubblicazione.

Originarietà dei diritti morali dell'autore

Il diritto d’autore è originario, pertanto non è necessaria alcuna registrazione dell'opera affinchè questa goda della tutela a norma di legge. Esiste tuttavia un registro pubblico generale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dove è possibile registrare la propria opera.

Diritti esclusivi di utilizzazione economica

L'opera d'ingegno conferisce all'autore e ai propri eredi ulteriori diritti csiddetti di "utilizzazione economica". Si tratta dei diritti d'autore di cui più comunemente si sente parlare. Rientrano in questa categoria, ad esempio, il guadagno di un musicista ogni volta che viene trasmessa una sua canzone. Tali diritti sono alienabili e prescrivibili. L'autore può trasferirli a terzi (spesso vengono trasferiti all'editore). I diritti di utilizzazione economica si prescrivono dopo 70 anni dalla morte dell'autore.

La legge stabilisce talune limitazioni dei diritti economici e possibilità di libero utilizzo delle opere che siano state dichiarate di utilità sociale. In tal caso sono comunque salvaguardati i diritti morali. L'utilizzo economico dell'opera deve essere legittimato dall'autore.

Esistono diritti connessi al diritto d'autore la cui titolarità spetta a terzi che svolgono ruoli complementari nella creazione o nell'esecuzione dell'opera. Si tratta ad esempio degli interpreti di un'opera, dei realizzatori di scene, fotografie, musiche ecc...

Copyright

Il copyright (termine inglese che significa "diritto di copia") è rappresentato dal simbolo © o (C). Si tratta dell'equivalete del diritto d'autore nei paesi del common law. Rispetto al diritto d'autore, il copyright pone in risalto gli aspetti economici e attenua quelli morali derivanti dalla creazione di un'opera.

Per approfondire il tema del copyright può essere utile visitare il sito ufficiale dello United States Copyright Office, l'autorità statunitense in materia di diritto d'autore.

Le nuove tecnologie

Le tutele garantite dal copyright e dal diritto d'autore, specialmente per quanto riguarda gli aspetti economici, traggono origine dall'onerosità e difficoltà della diffusione su larga scala delle opere. Le normative in materia pertanto erano improntate alla remunerazione di tali attività di produzione e diffusione.

Con l'avvento delle moderne tecnologie di riproduzione e trasmissione, si presentano nuove alternative, assolutamente semplici ed economiche, per produrre e diffondere opere di ingegno. Diventa inoltre sempre più difficile garantire la tutela di taluni diritti, peraltro sempre meno giustificabili.

Per fare un esempio è possibile pensare alle produzioni musicali. Oggi è possibile creare un brano, registrarlo su un qualsiasi supporto digitale e diffonderlo istantaneamente in tutto il mondo, ad un costo irrilevante. Nello stesso modo è possibile condividere materiale proprietario, anche in violazione delle norme di tutela del diritto d'autore, attraverso i numerosi sistemi esistenti di condivisione attraverso il web.

Tale situazione rende relativamente obsoleti i diritti e le tutele tradizionalmente garantiti dalle normative esaminate favorendo invece nuove discipline che vanno in una direzione opposta a quella tradizionale.

In questa categoria rientrano iniziative quali reative commons, copyleft, open access, open source.

Tali iniziative mirano a favorire la libera circolazione del sapere svincolando autori e utilizzatori dai rigidi dettami della normativa tradizionale.

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