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Ricorsi esodati

Lo Studio Legale Scafetta tutela i diritti degli esodati di tutte le categorie (bancari, postali, scolastici, ferroviari e via dicendo).

In collaborazione con i Comitati Esodati stiamo avviando una serie di ricorsi, individuali e collettivi, per l'ottenimento dei benefici spettanti alla categoria.

Gli interessati possono contattare lo studio per avere le informazioni riguardanti la propria categoria.

Tipologie dei ricorsi in atto

1. Ricorso delle lavoratrici contro il Governo Italiano

Il ricorso riguarda il riconoscimento della lesione del diritto di uguaglianza tra uomo e donna e la legittimità costituzionale (art.3 e 25) della normativa previdenziale successiva al 2010.

Questo tipo di azione viene proposta per la prima volta, non ci sono precedenti se non nella normativa comunitaria, in quanto si chiederà un risarcimento danni per la lesione di diritti riconosciuti dalla nostra Costituzione.

Il ricorso sarà incardinato davanti al tribunale di Roma, superando la problematica della competenza territoriale e pertanto sarà  possibile farlo collettivo.

Requisiti:

- maturare il requisito pensionistico dal 2016 in poi

- essere dipendente pubblico o privato

- essere donna.

Documenti da presentare:

- estratto conto contributivo Inps aggiornato

- copia di tutte le domande di salvaguardia  presentate e relative risposte di diniego

- accordo siglato precedente alla cessazione del rapporto di lavoro Il termine ultimo per la presentazione è il 25.02.2016 I gradi di giudizio sono 2 e dopo la cassazione.

In caso di mancato accoglimento lo Studio effettuerà il ricorso alla Cedu (Corte Europea dei Diritti Dell’uomo), che ad oggi ha più volte condannato l’Italia in casi analoghi a questo.

2. Esodati bancari

Primo ricorso

Richiesta di corresponsione di ulteriori mesi di premio incentivante a seguito delle modifiche normative introdotte dalla legge Fornero.

Riguarda i dipendenti delle banche per i quali era previsto un incentivo al momento dell'adesione al Fondo di Solidarietà per il sostegno al reddito.

Gli accordi sindacali ed individuali sottoscritti stabilivano la corresponsione di un incentivo all'esodo “in ragione di ogni mese di permanenza nel Fondo di solidarietà”.

Le modifiche normative relative all’incremento dell’aspettativa di vita hanno permesso ad alcuni di rimanere a carico del Fondo di solidarietà per ulteriori mesi rispetto a quanto inizialmente stabilito e, quindi, si chiede la corresponsione dell’incentivo per questi ulteriori mesi di permanenza nel Fondo.

Secondo ricorso

Riguarda tutti i dipendenti delle imprese di credito a favore dei quali, come per il caso precedente, era previsto un incentivo per l'adesione al Fondo di Solidarietà per il sostegno al reddito. Questa causa potrebbe però essere estesa a tutti gli esodati bancari penalizzati. Le nuove normative hanno spostato l’erogazione della pensione di circa 9/12 mesi (finestre mobili).

La corresponsione dell’incentivo  era stata inizialmente accettata “subordinatamente all'esistenza di una data situazione di fatto che avendo subito modifiche penalizzanti per i lavoratori deve essere riequilibrata con una estensione del quantum previsto a compensazione della subentrante penalizzazione ovvero ad incentivo all’accettazione dell’accordo iniziale”.

Tutti i dipendenti hanno subito una penalizzazione anche se riceveranno l’equivalente dell’assegno di solidarietà dopo 1 anno circa, si consideri però che questo assegno di solidarietà è generalmente inferiore alla pensione da un minimo di 100 euro ad un massimo di oltre 400 euro ed inoltre si è persa la tredicesima. Anche in questo caso si chiede la corresponsione dell’incentivo per gli ulteriori mesi non coperti dal fondo di solidarietà o una compensazione per il danno subito.

Terzo ricorso

Richiesta di ricalcolo della quota contributiva dell'assegno di solidarietà. Si chiede il ricalcolo dell’assegno applicando, alla quota contributiva dello stesso, il coefficiente di trasformazione corrispondente all'età di scadenza dell’assegno di solidarietà.

Tale ricalcolo dovrà essere applicato a tutti gli assegni erogati durante la permanenza nel Fondo di Solidarietà o, in subordine, per i soli assegni corrisposti dal 01/01/2012 fino alla scadenza dell’assegno straordinario.

Riguarda coloro che maturano il diritto pensionistico con il cosiddetto “sistema misto” fin dal 1996 (riforme Dini e Amato) ed hanno avuto accesso all'esodo prima del 1 gennaio 2012.

Per costoro la quota contributiva dell'assegno di solidarietà è stata calcolata applicando il coefficiente di trasformazione corrispondente all'età di ingresso nel Fondo di solidarietà del credito, invece di applicare il coefficiente di trasformazione corrispondente all'età anagrafica alla scadenza dell'assegno straordinario.

Tale modalità di calcolo può aver comportato una riduzione dell’assegno di solidarietà, in taluni casi superiore a 200 Euro mensili netti.

A favore di questa rivendicazione si è già espressa la CGIL/SPI .

Quarto ricorso

Tassazione di favore da applicare all’incentivo. Riguarda coloro che al momento dell’adesione al Fondo avevano più di 55 anni o 50 anni se donne.

Questa questione è stata riaperta sulla base di una risposta fornita da una banca che ha fornito uno spiraglio di successo.

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