ATTI PERSECUTORI: ASSOLTO PER INSUFFICIENZA DI PROVE

Con sentenza n.2795/2023 il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Penale ha assolto l’imputato dal delitto previsto e punito dall’art. 612 bis c.p. con la formula assolutoria “perché il fatto non sussiste”

L’assoluzione è giunta dopo 7 anni di processo!

L’istruttoria dibattimentale ha consentito al Giudice di appurare che tra l’imputato e la persona offesa si era instaurato un rapporto paritario, seppure caratterizzato da un continuo e costante confronto polemico.

L’istruttoria dibattimentale ha consentito, altresì, al Giudice di appurare che le condotte poste in essere dall’imputato nel corso della relazione sentimentale con la persona offesa non erano idonee a cagionare l’evento dannoso presupposto dal reato.

Nel corso delle udienze, l’Avv. Michela Scafetta, difensore dell’imputato, ha fornito al Giudice la prova che la documentazione fornita dalla persona offesa al momento della presentazione della querela era stata accuratamente selezionata, con l’intento di fornire alla Procura la prova che la condotta violenta e minacciosa era stata posta in essere solo ed esclusivamente dall’imputato.

In verità, analizzando la documentazione nella sua interezza è emerso che tra l’imputato e la persona offesa vi era, all’epoca dei fatti, una relazione sentimentale conflittuale, caratterizzata da un continuo e costante confronto polemico tra i due.

Nel caso di specie, sebbene ci siano voluti ben 7 anni per accertare i fatti, l’attività istruttoria voluta dalla difesa dell’imputato e le dichiarazioni rese in udienza dell’uomo hanno consentito al Giudice di pronunciare una sentenza assolutoria.