Indennità di trasferimento per chiusura del Reparto

Con sentenza n. 2204/2023, pubblicata in data 01/03/2023, il Consiglio di Stato ha accolto il nostro ricorso per riformare la sentenza del TAR Piemonte relativa all’indennità spettante ai militari trasferiti d’autorità.

La chiusura di una sede per esigenze amministrative e il conseguente trasferimento del militare presso un’altra sede comporta il diritto del militare a percepire l’indennità comunemente chiamata “legge 100”, vale a dire il trattamento economico per il trasferimento d’autorità previsto dall’art. 1,
primo comma e segg. legge 29 marzo 2001, n. 86.

Nel caso di specie, lo studio legale Scafetta, qualche anno fa, appoggiava la causa di molti militari dell’aeronautica che, in ragione della chiusura del loro reparto per esigenze amministrative, essendo stati trasferiti presso città anche molto lontane, sostenevano di vantare un credito dovuto al trasferimento obbligato.

Nello specifico, i militari, dopo aver richiesto di  percepire l’indennità a causa del trasferimento d’autorità, ottenevano un diniego dall’amministrazione motivato dall’aver espresso delle sedi desiderate.

Instaurato, quindi, un primo procedimento al TAR Piemonte, il giudice rigettava il ricorso proposto, affermando che i ricorrenti avevano liberamente espresso la preferenza di essere trasferiti presso determinate sedi di servizio e, per questo, avevano consapevolmente rinunciato all’indennità di trasferimento connessa alla movimentazione. 

Certi del diritto spettante ai militari, decidevamo quindi di impugnare la sentenza ricorrendo al Consiglio di Stato.

Così, con sentenza n. 2204/2023 del 01/03/2023 il Consiglio di Stato ha ribaltato la sentenza del TAR, accogliendo i motivi sollevati dallo studio Scafetta: la soppressione di un Reparto comporta una movimentazione obbligata del personale; le sedi di gradimento espresse dai militari sono indotte dalla stessa Amministrazione per limitare gli svantaggi che ogni militare deve subire a causa della soppressione del proprio reparto, non sono domande proposte dal militare per migliorare la propria condizione lavorativa.

Concludendo: il militare che fa servizio in una sede da sopprimere si trova davanti alla scelta incondizionata dell’Amministrazione di essere trasferito; l’indennità di trasferimento non è altro che una compensazione del disagio subito dal militare che, non avendo scelta, deve quantomeno vedersi ripagato percependo l’indennità di trasferimento.

Dedichiamo questa vittoria a tutti i partecipanti del ricorso collettivo, che non si sono arresi alla prima pronuncia del giudice e hanno combattuto fino alla fine per vedersi finalmente riconosciuto il loro diritto.