PROVE LACUNOSE E CONTRADDITTORIE: NESSUNA RESPONSABILITA’ PENALE PER IL MILITARE ACCUSATO DI MINACCIA A UN INFERIORE.

Nella sentenza n. 8/2023 il Giudice dell’Udienza Preliminare presso il Tribunale Militare di Napoli ha stabilito che un quadro probatorio lacunoso e contraddittorio a carico del militare comporta una sentenza di non luogo a procedere perché gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna.

Nel caso oggetto della sentenza indicata, un Tenente Colonnello E.I. veniva accusato di minaccia ad inferiore per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, ma sulla dinamica dei fatti e sulle circostanze di fatto indicate nel capo di imputazione emergevano ampi margini di dubbio ed incertezza che secondo l’Avv. Michela Scafetta, difensore di fiducia del militare imputato, non si potevano risolvere neppure in dibattimento.

Il G.U.P., in accoglimento delle argomentazioni giuridiche spese dall’Avv. Michela Scafetta nella memoria difensiva depositata per l’udienza preliminare, stabiliva che gli atti presenti nel fascicolo delle indagini preliminari non consentivano di formulare una ragionevole previsione di condanna in ordine alla presunta responsabilità penale del militare per il reato di minaccia a un inferiore. Nel caso di specie, la versione dei fatti fornita dal militare di grado inferiore non aveva trovato riscontro nelle dichiarazioni degli altri militari coinvolti nella vicenda ed anzi era risultata contraddittoria e priva di riscontro fattuale.

La vicenda non poteva che chiudersi con una pronuncia di non luogo a procedere ai sensi del nuovo art. 425, co. 3 c.p.p., come introdotto nel nostro codice di rito dalla recente Riforma “Cartabia”.