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Ricorso riordino carriere Ispettori Marescialli Carabinieri, Polizia, Forze Armate

I tanto attesi Decreti Legislativi 29 maggio 2017, n. 94 e 95 (Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze Armate e revisione dei ruoli delle Forze di Polizia) ha comportato evidenti sperequazioni all'interno della categoria Ispettori - Marescialli.

Stiamo predisponendo un'azione legale a numero chiuso per tutelare gli appartenenti alla suddetta categoria.

Il ricorso ha ad oggetto l'impugnativa dei D.lgs. 29 maggio 2017, n. 94 e 95, relativi alle disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e di tutti gli atti successivi, prodromici e agli stessi consequenziali.

I fatti oggetto del nostro ricorso riguardano quanto segue. In data 22 giugno 2017 , sul Supplemento ordinario n. 29/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 143, veniva pubblicato il D.LGS. 29 maggio 2017, n. 94, “Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244”.

Tale riordino prevede una serie di cambiamenti rispetto alla normativa in vigore, tali da modificare in modo vigoroso il corrente sistema di progressione delle carriere del personale militare.

In particolare, per ciò che interessa il motivo del contendere nel presente ricorso:

Marescialli Capo e gradi equiparati.  Tutti i Marescialli Capo con più di 8 anni di anzianità nel grado diverranno Marescialli Aiutanti, tanto che abbiano 8 anni di anzianità, quanto che l'anzianità sia di 9 anni e più. L'anzianità varierà – solo per forma – di pochi mesi e per giunta nello stesso anno solare, il 2017.  In buona sostanza, mentre per molte altre categorie, la riforma ha previsto una sorta di “conservazione” della maggiore anzianità rispetto a quella necessaria per la progressione di carriera in questo caso no.

Primi Marescialli  e gradi equiparati . Un numero considerevole di Primi Marescialli, con meno di 8 anni anzianità nel grado, si vedranno retrocessi gerarchicamente in virtù dell'introduzione del grado di Luogotenente (sino ad oggi “qualifica” e non “grado”) e saranno, perciò, declassati da una posizione apicale, e di conseguenza si vedranno sviliti nella professionalità, oltre a vedersi negare la possibilità di avanzamento di carriera nella categoria ufficiali nella fase transitoria. A ciò si aggiunga un nuovo avanzamento per riacquistare l'apicalità, di cui ante riordino, già erano in possesso.

Luogotenenti.  Solo i Luogotenenti che alla fine della fase transitoria avranno compiuto 50 anni e ricoprivano (o ricopriranno per via delle disposizioni di legge) l'allora qualifica, oggi grado, potranno concorrere al ruolo ad esaurimento di ufficiale, anche in carenza dei titoli accademici. Tutti i Luogotenenti più giovani saranno esclusi, perciò, ingiustamente da questa opportunità, oltre a tutti coloro che, all'entrata in vigore della legge, non saranno riusciti ad accedere al grado.

Marescialli. Il personale graduato e sergente arruolato ai sensi della legge n, 958/1986, potrà accedere ad una sanatoria ed essere inquadrato nel grado di Maresciallo.

Il riordino D.lgs. 94/2017 porta ad una sostanziale promozione di diverse categorie di sottufficiali, creando però disparità che addirittura contrasta con gli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione.

In primis, un'inammissibile scavalcamento soprattutto ai fini gerarchici tra sottufficiali appartenenti alla medesima Forza Armata che, a nostro parere, appare costituzionalmente illegittimo per irragionevole discriminazione tra colleghi per i quali vi è sempre stata (e vi è tuttora, essendo alla base della gerarchia militare) una gerarchia dei gradi sulla scorta della anzianità assoluta (tra gradi diversi) e relativa (all'interno dello stesso grado); nonché per irragionevole equiparazione (violazione del principio di ragionevolezza) dei sottufficiali con anzianità di grado inferiore, ai sottufficiali di anzianità superiore, con evidente contrasto con l'art. 3 della Costituzione repubblicana.

Inoltre, per violazione dell'art. 36 della Costituzione: la denunciata diversità delle promozioni “a pioggia”, tutte con medesimo anno di decorrenza, riflettendosi pure sul trattamento retributivo, con penalizzazione dei sottufficiali con maggiore anzianità assoluta e relativa.

Sufficiente è osservare come gli inquadramenti disposti in base ai D.lgs. n. 94 e 95 del 2017, nel comportare un generale appiattimento delle qualifiche, in cui viene sacrificata l'anzianità di servizio maturata nel precedente ruolo, violino non solo il principio relativo alla proporzionalità e adeguatezza della retribuzione economica, ma creino comunque nel generale assetto del personale situazioni irragionevoli, ostacolando la progressione in carriera (laddove non la blocchino del tutto), con ulteriori conseguenze (art. 97 della Costituzione) sulla efficiente ed imparziale organizzazione degli uffici e sulla distribuzione delle responsabilità e delle competenze.

Così, anche per violazione dell'art. 97 della Costituzione: il principio di imparzialità della pubblica amministrazione, in relazione al potere-dovere di adottare i medesimi inquadramenti di fronte a situazioni equiparate in forza di precedenti inquadramenti effettuati dall'Amministrazione medesima sulla base di norme preesistenti e sulla base di norme attuali che ribadiscono la struttura gerarchica e la differenziazione tra anzianità assoluta e relativa.

Il thema decidendum della presente controversia concerne dunque, in sostanza, sia la legittimità del riordino prevista dal D.Lgs 94/2017, sia l'asserita incostituzionalità della discriminazione che colpisce i sottufficiali oggetto del riordino.

Il D.lgs. n. 94/2017 determina inquadramenti e scavalcamenti collocando le varie qualifiche in posizioni differenziate; prevede criteri di progressione in carriera dei quali viene denunciata la sperequazione; non riconosce l'anzianità pregressa maturata nel previgente ruolo dei Marescialli Capo con + 8 anni di anzianità e, in sostanza, ricolloca il “vecchio” grado di Primo Maresciallo ad un livello non più apicale ma subordinato a quello di Luogotenente, che finora era una mera qualifica del grado di Primi Marescialli.

In altre parole, traslando al medesima situazione al ruolo degli Ufficiali Generali, sarebbe come se il decreto avesse istituito un nuovo grado superiore a quello dei Generali di corpo d'armata (3 stelle), portando, di fatto, i generali di corpo d'armata oggi in servizio ad una condizione non più apicale ma subordinata.

Ovviamente questo non è stato minimamente previsto dall'odierno impugnato decreto, perché di certo non si è voluto intaccare –anzi, sminuire- la condizione attuale dei Generali di corpo d'armata.

Eppure, per il ruolo dei Marescialli, il decreto ha portato a questo incontestabile declassamento, in virtù proprio del fatto che molti Primi Marescialli, oggi già al vertice gerarchico del proprio ruolo, non avranno modo di essere promossi al nuovo grado superiore di Luogotenente.

Per ciò che concerne il mancato riconoscimento della pregressa anzianità, occorre evidenziare come il decreto legislativo del 2017 sia, di fatto, di senso contrario e opposto al precedente riordino, ovvero il D.lgs. 12 MAGGIO 1995, n. 196 (GU n. 122 Suppl. Ord. del 27/05/1995, attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, N. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle forze armate.

Con i D. Lgs n. 94 e 95 del 29 maggio 2017, il Governo della Repubblica Italiana viola due principi costituzionalmente garantiti: l'eguaglianza tra cittadini ed il buon andamento della Pubblica Amministrazione.

L'Azione della P.A. va commisurata sempre alla necessità di valutare l'impatto delle scelte legislative sul buon andamento della P.A. complessivamente intesa, e non rispetto a singole componenti di essa, isolatamente considerate; la inconfigurabilità dell'esigenza di non demotivare il pubblico.

Il ricorso, ovviamente, avrà ad oggetto, oltre alla richiesta di annullamento dei D.LGS 94 e 95 del 2017 anche la questione di legittimità costituzionale, rispetto agli artt. 3, 36, Cost., rimettendo gli atti alla Corte costituzionale.

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Modalità e scadenza delle adesioni al ricorso

L'adesione al ricorso contro il riordino delle carriere nell'attuale formulazione deve essere inviata entro e non oltre il 5/11/2017.

Per partecipare al ricorso è necessario seguire le istruzioni riportate nella pagina di adesione.

Non effettueremo un maxi ricorso ma un ricorso collettivo a numero chiuso, al fine di garantire la tutela delle singole fattispecie e di mantenere una comunicazione efficace con i singoli ricorrenti, risultato impossibile con un maxi ricorso di migliaia di persone.

Non occorre iscriversi ad alcuna associazione o sindacato.

 

Sottufficiali penalizzati dal riordino delle carriere

I Sottufficiali penalizzati dal riordino sono quelli appartenenti alle seguenti categorie:

1. Esercito - Marina - Aeronautica - Guardia di Finanza: Maresciallo Capo, Primo Maresciallo, 1° Mar. Lgt;

2. Carabinieri: Maresciallo Capo, M.A.s.UPS., Luogotenente;

3. Polizia: Ispettore Capo, Ispettore Superiore SUPS, Ispettore Superiore Sostituto Commissario.

Problematiche emerse

Sono molteplici le sperequazioni causate dal riordino delle carriere, principalmente nella fase transitoria. Di seguito ne indicheremo solo alcune.

Carabinieri

Luogotenenti

Il riordino prevede la possibilità di concorrere alla nomina ad Ufficiale del ruolo ad esaurimento solo per i Sottufficiali che, al termine del regime transitorio, si troveranno nella seguente posizione: raggiunti 50 anni di età e conseguita la qualifica di Luogotenente, anche senza titoli accademici.

Tale situazione penalizzerebbe i Luogotenenti più giovani e coloro che non saranno riusciti ad ottenere il grado.

Polizia

Ispettori Superiori con anzianità di servizio nella qualifica inferiore agli 8 anni (cosiddetti Isp. SUPS < 8 )

Secondo la legislazione vigente fino al 31/12/2016, la qualifica (apicale nella composizione gerarchica del ruolo) era acquisita attraverso prove selettive di concorso.

Rispetto a tale qualifica, la successiva attribuzione di “Sostituto Commissario“ costituiva mera denominazione, pertanto integrata nella qualifica stessa.

Con l'introduzione dell'istituenda qualifica di Sostituto Commissario, secondo quanto previsto dal riordino delle carriere, al personale con qualifica di Isp. SUPS con meno di 8 anni nella stessa è negata l'attribuzione della qualifica di Sostituto Commissario con inibizione dei correlati benefici economici e di carriera e lo stesso personale è privato della apicalità (di fatto retrocesso di una qualifica, prima la quarta su 4, ora la quarta di 5).

Eliminando con un colpo di spugna l'arduo iter concorsuale per ottenere la qualifica di Isp. SUPS e consentendone l'accesso immediato a circa 5000 Ispettori Capo, in base alla mera anzianità di servizio, non si è provveduto a tutelare coloro i quali già rivestivano quella qualifica, avendola conseguita per merito.

Esercito - Marina - Aeronautica

Primi Marescialli

Il riordino delle carriere prevede l'istituzione dei gradi di Luogotenente e 1° Luogotenente.

I Primi Marescialli Lgt. saranno promossi al grado di Luogotenente ovvero, qualora abbiano più di 4 anni di anzianità nel grado, al grado di 1° Luogotenente.

In questo modo tutti i Primi Marescialli con anzianità di grado superiore agli 8 anni, che dovevano acquisire il grado di Primo Maresciallo Lgt. per anzianità, vedranno sfumare tale opportunità potendo accedere, al grado di Luogotenente esclusivamente a scelta.

Inoltre per i Primi Marescialli che svolgono funzioni direttive si prospetta un concreto rischio di demansionamento, in quanto tali funzioni saranno riservate ai Luogotenenti.

Marescialli Capi

Tutti i Mrescialli Capi saranno promossi Primi Marescialli in tre valutazioni nel 2017. Tuttavia, una volta diventati Primi Marescialli, potranno accedere ai nuovi gradi superiori esclusivamente attraverso l'avanzamento a scelta.

Guardia di Finanza

I Sottufficiali della Guardia di Finanza si trovano sostanzialmente nella stessa situazione dei colleghi della Polizia e dei Carabinieri.

Il nostro impegno

Lo Studio Legale Scafetta da anni combatte per i diritti del personale militare e anche in questa occasione tutelerà coloro che, ingiustamente penalizzati dal riordino delle carriere, vorranno prendere in mano la situazione piuttosto che subirla passivamente.

Tutte le novità saranno comunicate attraverso la pagina aggiornamenti sul riordino delle Forze Armate e alle Forze di Polizia.

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